Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17599 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliato preso il suo studio in Roma,

Circ.ne Clodia n. 80;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 917/2014,

depositato il 24 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 9 luglio 2013 presso la Corte d’appello di Perugia, P.A. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio civile iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Civitavecchia il 4 maggio 2006, deciso in primo grado con sentenza del 20 novembre 2006, proseguito in appello con atto del 4 maggio 2007 e concluso con sentenza del 24 novembre 2011;

che il consigliere designato rigettava la domanda sul rilievo che il giudizio non era durato complessivamente più di sei anni, sicchè la sua durata doveva ritenersi ragionevole ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter;

che avverso tale decreto il P. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della stessa legge;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, rilevando che correttamente il giudice monocratico aveva ritenuto applicabile l’art. 2, comma 2-ter, anche nel caso di specie;

che avverso questo decreto P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

che l’intimato Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-ter e 2-bis, art. 12 preleggi e art. 6, par. 1, della CEDU, sostenendo la erroneità della pronuncia impugnata, atteso che il termine di sei anni previsto dall’art. 2, comma 2-ter, dovrebbe operare solo in riferimento a giudizi che si sono svolti in più gradi;

che il ricorrente, ove la indicata disposizione non dovesse essere interpretata nel senso suindicato, ne eccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1;

che il ricorso è infondato;

che, invero, pur se in ordine alla interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter, questa Corte ha affermato che tale disposizione costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado” (Cass. n. 23745 del 2013; Cass. n. 19175 del 2015), deve rilevarsi che, nel caso di specie, le stesse indicazioni temporali offerte dal ricorrente inducono ad escludere che possa ravvisarsi una violazione del principio di ragionevole durata del giudizio presupposto;

che, invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione;

che ne discende che non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass. n. 14786 del 2013; Cass. n. 4887 del 2015);

che è quindi escluso che la parte possa frazionare la domanda quante volte tale opzione sia diretta a falsare il giudizio finalizzato all’applicazione della L. n. 89 del 2001, impedendo che la durata più che ragionevole di un grado possa compensare quella eccedente di un altro;

che, nella specie, il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di cinque anni e sei mesi circa; durata, questa, dalla quale va detratta quella ragionevole per due gradi di giudizio, pari a cinque anni, nonchè, ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, della stessa legge il periodo di stasi processuale, pari a circa sei mesi, secondo la stessa ricostruzione del giudizio presupposto fatta dal ricorrente;

che, dunque, la durata valutabile ai fini della L. n. 89 del 2001, è inferiore a cinque anni per due gradi di giudizio e risulta quindi ragionevole;

che il ricorso va pertanto rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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