Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17598 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/07/2010), n.17598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, via

Capodistria n. 18, presso l’avv. Serena Miceli, rappresentato e

difeso dall’avv. Siracusa Vincenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 18/01/06, depositata il 29 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.F. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di sette motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello principale dell’Ufficio e rigettando quello incidentale del contribuente, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento con cui erano stati rettificati, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, i compensi dichiarati da quest’ultimo, esercente l’attività professionale di notaio, per l’anno 1998, in applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2008, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate presso la sede.

3. A seguito del rinnovo della notifica, validamente effettuato, il ricorso è stato fissato per l’odierna pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo formulato, il ricorrente, denunciando la violazione delle norme che disciplinano il procedimento di determinazione presuntiva dei ricavi mediante i parametri (e in particolare la procedura di contraddittorio endoprocedimentale ai fini dell’accertamento con adesione, D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5), nonchè delle norme in tema di notificazione a mezzo posta degli atti tributali dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8 e 14, censura la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto valida – per omesso ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale – la notifica dell’invito al contraddittorio emesso (nel settembre 2002) nei confronti del ricorrente, nonostante il mancato rispetto delle formalità previste dalla citata L. n. 890 del 1982, art. 8 (con riferimento, in particolare, all’obbligo di invio della raccomandata informativa introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).

Con il secondo motivo, è censurata l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla denunciata nullità della notificazione dell’invito al contraddicono.

1.2. I motivi, da esaminare congiuntamente per evidente connessione, non sono fondati.

La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. Resta poi salvo, fra l’altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, o dalle singole leggi d’imposta.

A decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che, così come è stabilito per la notifica degli atti processuali dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario” (cfr., in materia di contenzioso tributario, Cass. nn. 17723 del 2006 e 1906 del 2008; in tema di tributi locali, Cass. n. 2690 del 2002).

Ciò, peraltro, non da adito a dubbi di legittimità costituzionale, in considerazione della spiccata peculiarità della materia tributaria (v. Cass. n. 17723 del 2006, cit.), tanto più che nel caso in esame l’atto notificato non ha natura processuale, nè impositiva.

2.1. Con il terzo motivo, si formula il quesito se il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, avente natura di regolamento, sia stato adottato in violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, non essendo stato richiesto e rilasciato il prescritto parere del Consiglio di Stato.

2.2. Il motivo è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Cass. n. 27656 del 2008).

3.1. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione, fra l’altro, della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, ed il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudice a quo ritenuto valido e basato su presunzioni gravi, precise e concordanti l’avviso di accertamento, nonostante che esso si limitasse a richiamare le tabelle allegate ai decreti del Presidente del Consiglio sopra richiamati – senza il supporto di ulteriori indizi – e che il ricorrente avesse addotto elementi e documenti a prova contraria, così finendo col riconoscere ai parametri un effetto di sostanziale automatismo nella determinazione del reddito e col negare al contribuente la possibilità di fornire la prova della inapplicabilità dei parametri stessi al caso concreto, anche mediante presunzioni che il giudice nel suo prudente apprezzamento deve valutare.

3.2. Il motivo, sfrondato da alcuni profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza, è fondato nel suo nucleo essenziale.

La sentenza, da un lato, contiene, nella parte iniziale, l’affermazione secondo cui “nel caso dei parametri la norma primaria si è fatta carico di prevedere uno specifico strumento di accertamento fondato su (…) elementi presuntivi, dotati ex lege delle caratteristiche di cui all’art. 2729 c.c.”, e, dall’altro, si basa sul rilievo, più volte reiterato, che, qualora il contribuente avesse aderito all’invito dell’Ufficio, avrebbe ben potuto, in sede di contraddittorio precontenzioso, dimostrare l’inapplicabilità dei parametri, motivando e documentando le ragioni per le quali lo scostamento dagli stessi doveva ritenersi giustificato in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività (così implicitamente negando in radice al contribuente la facoltà di recuperare il diritto alla prova in sede contenziosa).

Tale (duplice) ratio decidendi si rivela non conforme ai principi affermati, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 2009: in particolare, nè al principio secondo il quale la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente; nè, soprattutto, a quello in virtù del quale quest’ultimo non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e conserva la più ampia facoltà di prova, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte (pur assumendosi, in tal caso, le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito).

4. L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto e del sesto, con i quali, rispettivamente, si denuncia l’omessa e insufficiente motivazione degli elementi addotti dal ricorrente in giudizio per dimostrare l’inapplicabilità dei parametri al caso concreto e la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, in tema di irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione contestualmente all’avviso di accertamento.

5. Infine, il settimo motivo, con il quale si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP, contestando che l’attività esercitata dal notaio possa considerarsi autonomamente organizzata e quindi assoggettata all’imposta, è inammissibile per novità della questione, che non risulta minimamente trattata nella sentenza impugnata.

6. In conclusione, va accolto il solo quarto motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo, il secondo e il terzo, dichiarati assorbiti il quinto e il sesto e inammissibile il settimo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra affermati al par..

3.2., oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo, dichiara assorbiti il quinto e il sesto e inammissibile il settimo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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