Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17598 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

CHIARINI PICONE CONCETTINA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO del 9.6.08, depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che è stata depositata in cancelleria relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite e che il contribuente ha depositato memoria.

Considerato in fatto:

La domanda traeva origine dall’istanza avanzata dal dott. P. S., esercente la professione di medico generico convenzionato con il SSN, e diretta a ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP, per il periodo compreso tra il 1999 ed il 2003.

Il contribuente adiva la CTP di Agrigento chiedendo, previo annullamento del provvedimento di rigetto dell’amministrazione la restituzione delle somme indebitamente versate.

I primi giudici accoglievano il ricorso e, su gravame dell’agenzia delle entrate la CTR di Palermo confermava la decisione di primo grado.

I giudici d’appello negavano che l’attività del professionista eccedesse i parametri organizzativi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sent. 156 del 2001, tenuto conto di ricavi annuali compresi tra L. 172 e 182 milioni, quote d’ammortamento comprese tra 800 mila e 4,6 milioni di lire, beni strumentali per poco più di L. 15 milioni (solo 1999), costi dell’unica inserviente (a part-time per 2 ore giornaliere) compresi tra L. 7,4 e 9,3 milioni.

Ritenuto in diritto:

Il ricorso avanzato dall’agenzia delle entrate contiene un primo motivo con il quale è chiesta la cassazione della sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 (artt. 2, 3, 8, 27, 36, in rel. art. 360 c.p.c., n. 3).

L’amministrazione denuncia che “il contribuente, nell’esercizio della sua attività ha utilizzato beni strumentali di valore consistente (Euro 24.800,18) e ha avuto alle proprie dipendenze un lavoratore, per come si rileva dagli stralci delle dichiarazioni dei redditi che si allegano”.

Afferma, inoltre, che “sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso: a) impiego in modo non occasionale di lavoro altrui; b) utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività”. S’interroga, infine, “se il possesso di beni strumentali propri, anche esigui, necessari all’attività di lavoratore autonomo non occasionale (nella specie medico di base), integri ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1996, art. 2 il presupposto di imposta IRAP dell’attività organizzata”.

Nel secondo motivo la ricorrente affronta la stessa questione articolandola sotto il profilo del difetto di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), segnalando che la CTR aveva sostanzialmente eluso il thema decidendum, atteso che “l’utilizzo di un’attrezzatura tecnico-operativa di modeste dimensioni, coadiuvata dall’impiego di un dipendente part time rientra pacificamente nel concetto di un’attività autonomamente organizzata delineata dal legislatore e, pertanto assoggettabile a tributo”.

Esaminando congiuntamente i due motivi interconnessi, la relazione afferma:

“Il ricorso è fondato in adesione all’orientamento espresso da questa Sezione nel precedente specifico costituito dall’ordinanza n. 8265 del 2009 (Vita not. 2009, 2, 1^, 1033): “…il ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, nella parte in cui il giudice a quo ha riconosciuto il diritto al rimborso anche per le annualità nelle quali era stata accertato dallo stesso giudice che il contribuente si era avvalso di lavoro altrui in modo non occasionale, appare manifestamente fondato, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata (che ha negato la sussistenza di struttura organizzativa pur avendo accertato che il contribuente aveva avuto alla proprie dipendenze … una segretaria part-time) non è conforme al consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; e il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (ex plurimis, cfr. Cass. nn. 3673,3676,3678,3680 e 5011 del 2007)”.

“Tali considerazioni, non smentite in via generale da S.U. n. 12109 del 2009, trovano sostanziale conferma nella sentenza di questa Sezione n. 14693 del 2009 (sull’ausilio di un solo dipendente part- time, all’attività d’avvocato) e sono ancora attuali, sicchè ben si attagliano anche alla risoluzione del caso di specie, atteso che il contribuente si avvale pacificamente in modo non occasionale del lavoro di una inserviente. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che:

Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione e tenuto doverosamente conto della necessaria integrazione organizzativa e finalistica tra l’impiego di beni strumentali e prestazioni lavorative di terzi.

Si coglie, nella specie, l’obiettività quantitativa e qualitativa di tutti quegli indicatori (es. compensi a terzi, spese per strumentazione, quote d’ammortamento, etc.) comunque ricavabili dall’accertamento in fatto compiuto, così come si coglie, l’assenza di una rigorosa osservanza degli oneri probatori contrari posti a carico del contribuente.

Ciò comporta la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, potendo la lite, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti, essere decisa sulla base dei principi innanzi affermati con il rigetto del ricorso introduttivo (art. 384 c.p.c.).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; nelle peculiarità della fattispecie concreta si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna il contribuente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1200 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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