Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17598 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1365-2016 proposto dalla:

SICIL ECO s.r.l., in persona del suo amministratore e legale

rappresentante pro tempore T.V., rappresentata e difesa

dall’Avvocato SALVATORE MANGANELLO, ed elettivamente domiciliata,

presso lo studio dell’Avv. Antonio Francesca, in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11;

– ricorrente –

contro

FAS di B.C. & C. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1029/2015 della CORTE d’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione la SICIL ECO s.r.l. conveniva in giudizio la FAS di B.C. & C. s.n.c. proponendo opposizione al decreto n. 108/2009, con il quale era stato ingiunto alla Sicil Eco s.r.l. il pagamento della somma di Euro 34.480,73, oltre interessi legali e spese del monitorio per una fornitura di vari oggetti in poliestere. L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo l’insussistenza del credito per aver consegnato la merce difettosa entro gli otto giorni previsti per legge e, comunque, la prescrizione presuntiva. Esponeva che la merce era stata restituita e presa in consegna da P.S., che ricopriva la qualifica di socio e/o comunque dipendente della società FAS, il quale sottoscriveva i documenti di trasporto contenenti l’elencazione di tutta la merce che la Sicil ECO s.r.l. restituiva alla FAS, determinandosi, in tal modo, la totale liberazione dal debito di cui al decreto opposto.

Si costituiva in giudizio la FAS di B.C. & C. s.n.c., che negava che il P. fosse un suo socio, anche se ammetteva che fosse un operaio e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

La causa era rinviata per l’assunzione dei mezzi di prova indicati dall’opponente, tra cui la prova per testi del P. e per l’interrogatorio formale del rappresentante legale della Sicil Eco richiesto dalla FAS. Ma, l’ordinanza istruttoria e quindi la prova per testi nella persona del P. veniva poi revocata e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con sentenza n. 1386/2014 del 9.10.2014 il Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo condannando l’opponente alle spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello la Sicil ECO s.r.l. chiedendo l’ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado e ribadendo che difettava la prova del credito, per cui nulla doveva alla FAS in quanto aveva restituito la merce, considerata difettosa e oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, a P.S., che avrebbe sottoscritto i DDT di resa.

Con sentenza n. 1029/2015, depositata in data 26.6.2015, la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese di lite del grado. In particolare, la Corte territoriale rilevava che, a fronte della specifica contestazione da parte della FAS, non era fornita alcuna prova della qualifica del P. e della posizione da quest’ultimo rivestita nell’organigramma aziendale della FAS (per tale ragione non era stata ammessa la prova dedotta dall’appellante). Osservava la Corte che, da quanto emergeva dalle difese delle parti e dalla documentazione in atti (date delle fatture e dei DDT di resa) il P. non risultava essere soggetto in grado di impegnare legittimamente la società in qualsivoglia operazione commerciale e verso terzi, non essendo emerso alcun accordo con il legale rappresentante della società appellata. Infine, si evidenziava che l’allegato DDT n. 6 del 25.7.2005 si riferiva a una restituzione di merce non riguardante le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (che, invece, erano le fatture n. 54 del 29.9.2005 e 24 del 3.4.2006), quindi successive alla presunta restituzione.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Sicil ECO s.rl. sulla base di quattro motivi; l’intimata FAS s.n.c. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 115,209 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c. – Nullità della sentenza e/o violazione di legge per avere omesso di motivare in merito al rigetto della richiesta di riammissione della prova per testi (sig. P.), già ammessa in primo grado dal giudice titolare del provvedimento e immotivatamente revocata dal Giudice sostituto, vertente su un fatto decisivo della controversia. Motivazione apparente e incomprensibile – nullità della sentenza. Anche per avere omesso di indicare le questioni trattate e le conclusioni delle parti”.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 645 c.p.c. per aver ritenuto fondato il credito sulla sola scorta delle fatture e dell’estratto autenticato delle scritture contabili in violazione del principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto in quanto convenuto ma attore sostanziale – l’onere della prova”.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2955 c.c., n. 5 e art. 2959 c.c. per aver ritenuto infondata la prescrizione presuntiva del credito come avente ad oggetto beni estranei all’attività societaria dell’opposto quale circostanza provata e non contestata – insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti”.

1.4. – Con il quarto motivo, la ricorrente censura la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e/o degli atti processuali, oggetto di discussione e avente carattere decisivo per il giudizio in relazione all’omessa valutazione della prova documentale attestante la restituzione della merce al dipendente qualificato in relazione all’art. 2697 c.c., art. 645 c.p.c. (sul soggetto a cui incombe l’onere delle prova), artt. 115-209 c.p.c.”.

2. – In ragione della loro connessione logico-giuridica, i motivi primo, secondo e quarto vanno congiutamente esaminati e decisi.

2.1. – I motivi sono fondati, nei termini che seguono.

2.2. – La Corte distrettuale (esaminando i due motivi di impugnazione con cui la società appellante, nell’insistere sulla richiesta dei mezzi di prova dedotti in primo grado, aveva ribadito il difetto della prova del credito e di nulla dovere alla controparte avendo ad essa restituito la merce considerata difettosa, oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo) ha ritenuto infondati detti motivi, limitandosi a rilevare che, a fronte della specifica contestazione da parte della FAS (in comparsa di costituzione e risposta), non era stata fornita “alcuna prova della qualifica del sig. P. e della posizione dallo stesso rivestita nell’organigramma aziendale della FAS (e per tale ragione non (era) stata ammessa la prova dedotta da parte appellante giusta ordinanza in data 8.6.2015)”; ed ha affermato altresì che “Da quanto emerge(va) dalle difese delle parti e dalla documentazione agli atti (…) il sig. P. non risulta(va) essere soggetto in grado di impegnare legittimamente la società in qualsivoglia operazione commerciale e verso terzi, non essendo emerso peraltro nessun accordo con il legale rappresentante pro tempore della società odierna appellata in tal senso” (così testualmente, v. sentenza impugnata pag. 3).

2.3. – Siffatta motivazione riguarda dunque la affermazione e le conseguenze, da un lato, della dedotta mancanza di prova della posizione rivestita dal P. nell’organigramma aziendale della FAS; e, dall’altro lato, della capacità del medesimo ad impegnare legittimamente la società in qualsivoglia operazione commerciale e verso terzi.

Tuttavia, la Corte distrettuale – pur specificamente chiamata con i motivi di appello a dare una motivata giustificazione della scelta di non assumere una prova, in tesi decisiva – non ha tenuto nè dato conto del fatto che la ammessa e poi revocata prova per testi (nella persona del P.) riguardava proprio la posizione e la capacità di tale soggetto nella compagine della società opposta (v. articolazione del mezzo istruttorio, nei 6 capitoli di prova testimoniale trascritti dalla ricorrente nel ricorso: pagg. 9-10).

Così non consentendo, entrambi i giudici del merito, l’effetivo svolgimento da parte del ricorrente del diritto di difesa attraverso una non motivata esclusione della assunzione della prova.

3. – Vanno dunque accolti il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Palermo, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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