Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17598 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22070-2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SAN SAVINO, 15 (TEL. 06.64491976), presso lo studio

dell’avvocato ANNA CASTAGNA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., quale titolare individuale della DITTA GIEFFE

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 16,

presso lo studio dell’avvocato MARIA MOSCOGIURI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalle forniture di materiali per costruzioni effettuate dalla ditta GIEFFE di F.G. in favore di P.A., in relazione ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di quest’ultima;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, la quale, per un verso, ebbe a rigettare l’opposizione proposta dalla P. avverso il decreto ingiuntivo n. 91 del 2007 (relativo alla fattura n. (OMISSIS)) notificatole ad istanza della GIEFFE e, per altro verso, ebbe a rideterminare in Euro 13.506,67 (da maggiorare con gli interessi legali) la somma dovuta dalla P. alla Gieffe in relazione al credito posto a base del distinto decreto ingiuntivo n. 92 del 2007 (relativo alla fattura n. (OMISSIS)), che contestualmente revocò;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione P.A. sulla base di due motivi;

– la GIEFFE ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili perchè nuove – le eccezioni riguardanti il pagamento delle fatture nn. (OMISSIS)) è fondato, in quanto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che le questioni relative al pagamento delle suddette fatture costituissero eccezioni nuove, inammissibili nel grado di appello, essendo al contrario pacifico – secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte – che la deduzione dell’avvenuto pagamento del debito non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso (ex plurimis, Cass., Sez. 6 -1, n. 11051 del 02/07/2012);

– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio sul punto;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione al criterio di calcolo dell’IVA dovuta sull’importo liquidato) rimane assorbito;

– va, pertanto, accolto il primo motivo, va dichiarato assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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