Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17598 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.F., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Domenico Cosenza, presso lo

studio del quale in Roma, via Tuscolana n. 982, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 895/2014,

depositato il 18 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 12 giugno 2014 presso la Corte d’appello di Perugia, P.F. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un procedimento penale definito con sentenza del GUP del Tribunale di Velletri depositata il 31 luglio 2013;

che il consigliere designato rigettava il ricorso rilevando che, a prescindere dalla mancata produzione della prescritta documentazione, ostava all’accoglimento della domanda il rilievo che il ricorrente non aveva presentato nel giudizio presupposto, nel termine di trenta giorni dal superamento della durata ragionevole, l’istanza di accelerazione di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies;

che per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a un unico motivo;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che preliminare alla stessa esposizione del motivo di ricorso è il rilievo della inammissibilità dello stesso, in quanto rivolto avverso il decreto adottato dal consigliere designato;

che, invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare, “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d’appello, secondo la disciplina introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l’opposizione al collegio di cui della L. 4 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di mancata opposizione” (Cass. n. 16806 del 2014);

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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