Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17597 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 01/04/2010, dep. 28/07/2010), n.17597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAVITRIA CASA VINICOLA TRIACCA SA (già F.LLI TRIACA IMMOBILI E

VITICOLTURA SA) in persona del procuratore generale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato

BOTTACCHIARI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2 007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BOTTACCHIARI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/4/2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, emessa all’esito della riassunzione della causa conseguente alla cassazione con rinvio giusta pronunzia Cass., 23/6/2006, n. 14554, accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Cavitria S.A. nei confronti di avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.G. ed I.L.O.R. per l’anno d’imposta 1983.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la società Cavitria S.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi con plurimi profili di doglianza.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ complesso motivo (nel ricorso indicato con i nn. 1, 2, 3 e 4) la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art 60, lett. e), (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005), artt. 140, 145, art. 148, art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia, relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice del rinvio abbia ritenuto infruttuoso il tentativo di notifica presso la sede amministrativa della società in (OMISSIS), Via (OMISSIS), nelle mani del procuratore generale per l’Italia, laddove “tale dato non si rileva dalla relata di notifica …” e che “in relazione al tentativo di notifica presso il procuratore generale in Italia, si è riferita … ad una mera annotazione apposta (forse) da parte dell’ufficiale notificatore) al margine superiore della prima pagina dell’atto da notificare:

annotazione che è “fuori relata” …”.

Lamenta che “le medesime “formalità o ricerche” avrebbero dovuto svolgersi in base a quanto rilevabile dalla relata di notificazione, dalla quale, nel caso di specie, nulla risulta. In relazione alle indicate “ricerche” ed al contenuto della relata nulla è indicato nella sentenza qui impugnata …”.

Con il 2 complesso motivo (nel ricorso indicato con i nn. 4 e 5:

rectius, 5 e 6) la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9, comma 2 (nel testo in vigore fino al 31.12.1990), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia, relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che “il ricorso introduttivo proposto dalla Società è stato depositato sia presso l’Ufficio che presso la Commissione tributaria di I grado di Roma, in data 28 febbraio 1989, con la conseguenza che la C.T.R., quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto prendere atto di ciò e, quindi, escludere l’indicato effetto sanante”.

Si duole che la C.T.R. sia “caduta nel clamoroso errore di non avere avuto riguardo a documenti di causa ed alle indicazioni date dalle parti circa il fatto che l’esercizio finanziario della Cavitria S.A. non coincideva con l’anno solare e, quindi, la dichiarazione dei redditi dell’esercizio in questione (1.7.1982 – 30.6.1983) è stata presentata il 29 novembre 1983 (come indicato alla pagina 4 della stessa sentenza) cioè nel termine di legge del 30.11.1983, e non nell’anno 1984: conseguentemente … il termine di riferimento per l’eventuale effetto sanante del ricorso di primo grado coincideva con il 31 dicembre 1988”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), i quesiti recati dai motivi di ricorso risultano formulati in termini generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta, tali da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645;

Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr.

Cass., 23/6/2008, n. 17064).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., alla “relata di notifica”, alla “annotazione apposta (forse) da parte dell’ufficiale notificatore”, ai “documenti di causa”, alle “indicazioni date dalle parti circa il fatto che l’esercizio finanziario della Cavitria S.A. non coincideva con l’anno solare”), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

Quanto ai pure denunziati vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi di ricorso non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” dei denunziati vizi di motivazione, risultando le sintesi sub e) a pag.

10 e quella sub b) a pag. 13 del ricorso altresì identicamente formulate, oltre ad essere come detto connotati da carenza di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 4.900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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