Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17597 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1004-2016 proposto dalla:

C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

C.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO

TORRICELLA, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’Avv.

PAOLA DANIELA PUTIGNANO, in ROMA, VIA OSLAVIA 40;

– ricorrente –

contro

G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

G.V., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO

FAZI, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in ROMA,

Studio professionale Natali, VIA GIOVANNI PIERLUIGI da PALESTRINA

48;

– controricorrente –

e contro

CH.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE,

depositata il 9/06/2015 – Sez. dist. Taranto;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.9.2005 CH.GI., premesso che aveva acquistato dalla C. s.r.l. mq 70 di mattonelle della G. s.r.l. che presentavano differenze cromatiche, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto la C. s.r.l., chiedendo declaratoria di risoluzione del contratto in relazione alla quantità delle mattonelle difettate, con restituzione del prezzo pagato per le stesse e risarcimento del danno per e 21.747,22.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale affermava la mancanza di responsabilità atteso di essere solo rivenditore delle mattonelle e chiamava in causa la G. s.r.l. affinchè la tenesse indenne e, per l’effetto, venisse condannata al pagamento in favore del CH..

Si costituiva la G. s.r.l. deducendo la possibilità che le mattonelle presentassero differenze di tonalità, circostanza naturale stante il tipo di prodotto, eccependo anche la decadenza dalla garanzia e la prescrizione dell’azione per decorso del termine annuale.

Istruita la causa, il Tribunale – con sentenza n. 1450/2012 del 9.7.2012 – evidenziava potersi riconoscere l’esistenza di un difetto di produzione solo per striature presenti su alcune mattonelle e, respinta la richiesta di risoluzione del contratto, condannava la G. s.r.l. ad indennizzare l’attore per Euro 3.000,00, oltre IVA, nonchè al pagamento delle spese in favore di entrambe le altre parti.

Contro la sentenza proponeva appello la G. s.r.l. chiedendo accertarsi l’inesistenza di qualsiasi debito nei confronti delle altre due parti.

Il CH. formulava appello incidentale.

La C. s.r.l. chiedeva il rigetto di entrambi i gravami.

Con sentenza n. 279/2015, depositata in data 9.6.2015, la Corte accoglieva l’appello principale della G. s.r.l. e (Ndr: testo originale non comprensibile), per l’effetto, revocava la condanna della stessa a corrispondere l’indennizzo in favore di CH.GI.; accoglieva l’appello incidentale di CH.GI. e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita con la C. s.r.l. in riferimento alle sole mattonelle viziate; condannava C. s.r.l. al pagamento in favore di CH.GI. della somma di Euro 5.092,50, oltre interessi legali sulla sorte di Euro 1.260,00 dal 25.10.2004; condannava C. s.r.l. al pagamento in favore di CH.GI. delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo le spese di CTU a carico del CH. e della C. s.r.l. nella misura del 50% per ciascuna parte; dichiarava compensate le spese di lite della G. s.r.l. nei confronti delle altre parti in riferimento a entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C. s.r.l. sulla base di due motivi; resiste la G. s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente C. s.r.l. lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. relativamente al dies a quo per la prescrizione della garanzia”.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 c.c. e ss. e art. 1458 c.c. relativamente alla risoluzione parziale di un contratto e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno, fatto questo controverso e decisivo del giudizio”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – La Corte distrettuale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione (formulata dalla G. s.r.l.), in quanto la consegna del materiale alla società C. era avvenuta “evidentemente” prima del 2.10.2004 (data in cui, come da fattura, il materiale era stato fornito dalla C. al CH.), sicchè la proposizione della domanda nei confronti della G. (avvenuta con citazione del 2.12.2005) risultava tardiva in quanto proposta oltre il termine di prescrizione annuale dalla consegna di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, (sentenza impugnata, pagg. 5-6).

2.2. – Costituisce principio consolidato che, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011); e che la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (Cass. n. 4826 del 2019).

Ma nel contempo, questa Corte ha affermato, altresì, che l’art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 c.c. e segg.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. sez. un. 16766 del 2019) e che la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benchè questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione (Cass. n. 22903 del 2015). Sicchè le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 1 (Cass. sez. un. 18672 del 2019).

Orbene, va rilevato che la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione, facendo esclusivo riferimento al dettato dell’art. 1495, comma 3, (secondo cui “l’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna”), senza dare specifico conto nè dell’esatto momento di decorrenza della prescrizione e della sussistenza di atti interruttivi, desumibili non solo sulla base di una esplicito richiamo dei momenti processuali, ma anche dal quadro probatorio versato in atti (e richiamato in ricorso); nè della esatta incidenza dell’accoglimento dell’eccezione (formulata dalla G. s.r.l., nei confronti della quale la Corte distrettuale ha affermato la inesistenza di domande da parte dell’attore: sentenza impugnata, pag. 5) sulle singole diverse posizioni delle altre parti in giudizio.

3. – Va dunque accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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