Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17597 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28584-2013 proposto da:

B.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

TOMASSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO BERRINO;

– ricorrente –

contro

G.G. & C SNC, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARCO

BARBIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto col quale B.C. commissionò alla società G.G. s.n.c. la realizzazione di un armadio su misura e di una boiserie da installarsi presso un’unità abitativa in suo possesso e dal successivo inesatto adempimento lamentato dal B.;

– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminò in Euro 9.395,00 la somma dovuta dal B. alla ditta G.;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione B.C. sulla base di quattro motivi;

– la società G. ha resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto il ricorso risulta essere stato tempestivamente depositato (il 5/12/2013) nella cancelleria di questa Corte entro il termine di giorni venti dalla sua notificazione (21/11/2013);

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale pronunciato condanna ultra petita rispetto a quanto chiesto dalla società G. con l’appello incidentale) è infondato, in quanto la condanna del B. al pagamento di Euro 9.395,00 corrisponde esattamente a quanto chiesto dalla G. con l’appello incidentale (conferma della condanna ad Euro 6000,00 pronunciata dal primo giudice; ulteriore condanna ad Euro 2775,00 per la boiserie e ad Euro 620,00 per opere aggiuntive);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la prova per testi dei pagamenti) è inammissibile, in quanto censura un argomento usato ad abundantiam dalla Corte territoriale, ma non sfiora la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata sul punto, consistente nella ritenuta inattendibilità del teste Bu.Ez. escusso in primo grado e nell’inammissibilità per genericità del relativo motivo di appello (p. 6 della sentenza impugnata);

– il terzo motivo (proposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto relativamente alla corresponsione dell’anticipo-caparra e all’inesatto adempimento della società convenuta) è inammissibile, sia perchè il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente più di sindacare il vizio di motivazione delle sentenze, sia perchè – in ogni caso – il motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli artt. 129 e 130 codice del consumo) è inammissibile, sia perchè nuovo (il ricorrente non deduce di aver proposto la questione nel giudizio di appello), sia – in ogni caso perchè generico, in quanto non vengono esplicitate le conseguenze giuridiche che discenderebbero dall’applicazione delle invocate disposizioni del codice del consumo, diverse da quelle già dedotte dalle parti ed esaminate dai giudici di merito;

– la memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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