Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17596 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10195/2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Mario Savini n.

7, presso lo studio dell’avvocato Romagna Egidio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Pugliese Francesco Maria, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/04/2019 dal cons. Dott. VELLA PAOLA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, e dell’Avvocato generale

MATERA MARCELLO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione proposta dall’avv. G.A. avverso l’esclusione della prededuzione richiesta sul credito di Euro 29.550,00 ammesso al passivo solo con il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2) – a titolo di compenso per le prestazioni professionali rese in relazione: i) al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; ii) alle integrazioni rese ai sensi della L. Fall., art. 162, cui era seguita l’ammissione della domanda di concordato; iii) alla costituzione in giudizio nella procedura prefallimentare; iv) alla presentazione dell’istanza di autofallimento.

2. Avverso detto decreto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La curatela intimata non ha volto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – con riferimento alla L. Fall., art. 111, in relazione all’esclusione della prededuzione L. Fall., ex art. 111, comma 2 del credito professionale dell’avvocato che presta assistenza e redige il Ricorso per Concordato Preventivo di una società successivamente fallita”, censurandosi l’affermazione del tribunale per cui “il fatto che la procedura di concordato preventivo si sia arrestata per la mancata approvazione da parte dei creditori e su istanza di auto fallimento integra un forte indizio circa la non utilità dell’opera del professionista per i creditori (concordatari)”, presunzione che “non è stata vinta nel caso di specie”, non avendo “il ricorrente dedotto e dimostrato profili di concreta utilità per la massa dei creditori”; anzi, prosegue il tribunale, “la circostanza che tutti i beni immobili – gli unici cespiti attivi fossero gravati da ipoteche (…) rendeva la prospettiva liquidatoria concordataria meno favorevole di quella fallimentare, se si considera che con la dichiarazione di insolvenza l’ipoteca giudiziale sarebbe divenuta non opponibile. In ogni caso l’incapienza dei beni rendeva del tutto aleatorie le possibilità di soddisfazione dei chirografari”.

4. Con il secondo motivo si propone la medesima censura con riguardo “al fatto che la procedura di Concordato Preventivo sarebbe stata meno favorevole rispetto a un originario fallimento della società rappresentata”, trascurandosi gli effetti della L. Fall., art. 168 sulla iscrizione di ipoteche nei novanta giorni antecedenti la presentazione della domanda concordataria.

4.1. Tali primi due motivi sono fondati, essendosi progressivamente consolidato l’orientamento di questa Corte per cui, ai fini dell’ammissione in prededuzione, ai sensi del vigente art. 111 Cost., comma 2, del credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza o redazione della proposta di concordato preventivo – non si richiede l’accertamento, con una valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti, in quanto la sua natura di credito sorto “in funzione della procedura concorsuale” si ricava, anche indirettamente, da una serie di elementi: i) l’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. g); ii) l’abrogazione della L. Fall., art. 182 quater, comma 4, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione al solo credito del professionista attestatore e sempre se previsto espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo (con la precisazione che nel codice della crisi e dell’insolvenza di futura applicazione l’art. 6, comma 1, lett. c) condiziona la prededucibilità di simili crediti – peraltro nei limiti del 75% – alla condizione che la procedura sia stata aperta a norma dell’art. 47); iii) l’interpretazione autentica della L. Fall., art. 111, comma 2, fornita dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 11, comma 3 quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva (L. Fall., art. 161, comma 6), così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario (Cass. 19013/2014 e Cass. 22450/2015; conf. Cass. 22467/2018; cfr. Cass. 12017/2018, con riguardo al credito del professionista attestatore L. Fall., ex art. 161, comma 3, e Cass. 1182/2018 con riguardo al credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti).

4.2. Con riguardo alla lett. iii) del punto che precede, è stato altresì chiarito che, in tema di crediti prededucibili L. Fall., ex art. 111, comma 2, l’abrogazione della norma di interpretazione autentica introdotta dal D.L. n. 145 del 2013, art. 11,comma 3 quater, conv. in L. n. 9 del 2014 per effetto del D.L. n. 91 del 2014, art. 22, comma 7, conv. in L. n. 116 del 2014, al pari della norma interpretativa, retroagisce al tempo della norma anteriore interpretata, dovendosi così escludere che la disposizione abrogata abbia avuto efficacia nel tempo della sua vigenza (Cass. 4859/2019).

5. Il terzo motivo prospetta identico vizio in riferimento “al credito professionale dell’avvocato che si è costituito in giudizio prefallimentare a tutela della società in Concordato Preventivo” censurandosi l’affermazione del tribunale per cui “ad escludere la prededuzione basti osservare che si tratta di procedimento autonomo estraneo a quello di concordato”.

5.1. La censura in questo caso è infondata, non tanto per la ragione indicata nel decreto impugnato (ossia l’affermata autonomia della procedura prefallimentare rispetto a quella concordataria) bensì perchè in tal caso la difesa del debitore avverso un’istanza di fallimento non integra un credito sorto “in funzione” della procedura concorsuale, cui anzi essa si contrappone (talora anche ritardandone l’apertura), sicchè difetta il presupposto della funzionalità contemplato dalla L. Fall., art. 111, comma 2.

6. Con il quarto motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – con riferimento alla L. Fall., artt. 6 e 111 e art. 81 c.p.c., comma 3 in relazione all’esclusione della prededuzione L. Fall., ex art. 111, comma 2 per il credito professionale dell’avvocato maturato per la presentazione dell’istanza di autofallimento della società rappresentata, presentazione avvenuta all’udienza L. Fall., ex artt. 179 e 162”, che il tribunale ha giustificato semplicemente col rilievo per cui “non è necessaria l’assistenza del difensore”.

6.1. La censura è fondata, poichè, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come definitivamente chiarito anche dalla già menzionata abrogazione, nel 2012, della L. Fall., art. 182 quater, comma 4, (Cass. 18922/2014).

7. Il quinto motivo propone identica censura con riguardo alla “Illogicità e contraddittorietà della motivazione – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

7.1. La censura, peraltro impropriamente formulata secondo l’abrogato paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis), resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo, rigetta il terzo, dichiara assorbito il quinto. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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