Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17596 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SARDEGNA CENTRALE SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 16/04/09, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 21 maggio 2009, notificata il 10 giugno 2009, la commissione tributaria regionale di Cagliari ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Soc. Coop. Sardegna Centrale, confermando l’accoglimento del ricorso della contribuente avverso il silenzio/rifiuto sul rimborso IRPEG 1996. Ha motivato la decisione ritenendo che: a) il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, si riferisce al controllo da parte dell’Ufficio dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione; b) l’azione di accertamento da parte dell’Ufficio è diretta a verificare la veridicità delle dichiarazioni e a correggerne gli errori, sicchè, decaduto il diritto a tale azione, quanto dichiarato dal contribuente non può più essere rettificato da parte dell’Ufficio.

Il 17 settembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’agenzia delle entrate; la soc. contribuente non si è costituita. Con il primo motivo (e idoneo quesito), la ricorrente fondatamente denuncia la violazione dell’art. 43 cit., per avere i giudici d’appello rilevato un’insussistente decadenza a carico del fisco, trattandosi di richiesta di rimborso della contribuente.

La sezione tributaria della Corte, con la sentenza n. 9524 del 22 aprile 2009 alla quale s’intende dare continuità, ha fissato i seguente principi di diritto: “Il termine stabilito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis (nel testo, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, art. 1), entro il quale l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perchè l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre n. 1973, n. 602, art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso”.

La decisione impugnata è pertanto affetta dalla violazione della legge sostanziale denunciata e va dunque cassata; alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi di diritto innanzi affermati. Ciò assorbe anche la censura di tipo motivazionale (art. 360 c.p.c., n. 5) addotta sul punto dall’agenzia nel secondo motivo.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che, dagli atti, il ricorso risulta regolarmente notificato il 21 settembre 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per la spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Sardegna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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