Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17596 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25893-2016 proposto da:

VALENTINA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F.S.NITTI 2, presso lo studio dell’avvocato GAIA LUCILLA GALLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE MILANO SOC. COOP. A R.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO

FILIPPO LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABIO ALDO DONATO LORIA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1425/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità per difetto di

interesse o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

Uditi gli Avvocati STEFANO GAGLIARDI e LUCIO FILIPPO LONGO;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza ex art. 702 c.p.c. il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di Valentina immobiliare Srl avverso la Banca Popolare di Milano volto ad ottenere l’adesione della Banca all’accollo della residua parte di un contratto di mutuo da parte di altra società (Taurus Costruzioni).

La vicenda traeva origine da un contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria dell’importo di 6 milioni di Euro per la realizzazione di un complesso immobiliare che Valentina immobiliare aveva stipulato con Banca Popolare di Milano il 12 luglio 2006. Successivamente, il 25 gennaio 2013, Valentina immobiliare cedeva alla società Taurus Costruzioni una porzione del complesso realizzato e la società acquirente, quale corrispettivo di parte del prezzo, si accollava il pagamento residuo del mutuo per Euro 154.733.

Successivamente Valentina Immobiliare constatava che la Banca Popolare di Milano non aveva aderito alla convenzione di accollo e non aveva provveduto ad intestare la quota di mutuo alla Taurus Costruzioni con conseguente permanere del pagamento in capo ad essa. Pertanto, Valentina Immobiliare richiedeva di ordinare a BPM di formalizzare la propria adesione all’accollo del mutuo e di volturare la quota di finanziamento alla Taurus Costruzioni, unica legittimata passiva al pagamento della quota residua. Chiedeva, infine, di inibire il prelevamento dal proprio conto corrente presso la Banca Popolare di Milano delle residue rate del mutuo e di inibire la segnalazione al circuito bancario di Valentina Immobiliare in caso di morosità.

1.1 La Banca Popolare di Milano si costituiva deducendo la legittimità del rifiuto opposto alla convenzione di accollo.

2. Il Tribunale respingeva le domande, ravvisando una figura di accollo semplice interno per la mancata adesione di Banca Popolare di Milano alla convenzione di accollo, in quanto tale improduttiva di effetti nei confronti della creditrice ad essa rimasta estranea. Pertanto, Valentina Immobiliare rimaneva l’unica obbligata al pagamento del mutuo nei confronti di Banca Popolare di Milano, e quest’ultima non poteva essere obbligata ex art. 2932 c.c. a prestare il proprio consenso alla convenzione di accollo.

3. Valentina Immobiliare proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, in particolare riteneva infondato il motivo di appello relativo al vizio di extra petizione in quanto, a fronte della domanda proposta in primo grado da Valentina immobiliare tesa ad ottenere una condanna della Banca a formalizzare l’adesione all’accollo concluso con Taurus Costruzioni e a volturare a favore di questa la quota frazionata dell’originario contratto di mutuo fondiario, aveva esaminato detta domanda nei suoi presupposti rigettandola e riqualificando il rapporto sottostante in modo diverso, ossia come accollo interno, improduttivo di effetti nei confronti del creditore che non avendovi prestato adesione era rimasto del tutto estraneo all’accordo.

Il giudice del gravame riteneva, infatti, che l’apprezzamento della natura giuridica dell’accollo dovesse considerarsi attività interpretativa preliminare necessaria e compatibile con i limiti dei poteri del giudice di cui all’art. 112 c.p.c..

Infondata era anche la censura relativa alla rilevanza esclusivamente interna della convenzione di accollo, dovendosi condividere la tesi circa la necessità dell’adesione del creditore alla convenzione di accollo. Peraltro, nel caso di specie pacificamente non vi era stata alcuna liberazione del debitore originario e la volontà espressa dalle parti attraverso l’assunzione come proprio da parte dell’accollante del debito altrui non poteva giustificare la sostituzione anzichè l’aggiunta di un debitore ad un altro.

5. Valentina Immobiliare Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

6. Banca Popolare di Milano ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c..

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente qualificato l’accordo intercorso tra la Valentina immobiliare e la Taurus Costruzioni come accollo interno stante la mancata adesione della banca che non determinava la liberazione del debitore originario.

A parere della ricorrente in tal modo la Corte avrebbe violato l’art. 1273 c.c. nella parte in cui stabilisce che il consenso del creditore ceduto produce soltanto l’effetto di rendere irrevocabile a suo favore la convenzione. La norma del codice civile citata, infatti, darebbe rilievo al consenso del creditore non già facendone discendere la connotazione dell’accollo come interno o esterno, ma semplicemente la revocabilità o meno dell’accordo tra le parti, una volta espresso il consenso da parte creditore. Non sarebbe necessario, quindi, il consenso della banca per aversi un accollo esterno.

Perchè l’accollo attribuisca all’accollata una ragione di credito verso il terzo accollante la volontà delle parti deve essere chiara, in tal caso si avrà un contratto a favore di terzo aperto alla sua adesione al fine di renderlo irrevocabile.

Ciò premesso, la ricorrente richiama il tenore della clausola contenuta nel rogito notarile di compravendita concluso tra Valentina immobiliare e Taurus Costruzioni ove all’art. 3 si prevede in relazione all’accollo l’obbligo della parte acquirente di trasmettere copia del contratto all’Istituto mutuante e di pagare puntualmente le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo, sottostando a tutti gli oneri, termini e condizioni, contenuti nel richiamati contratti di mutuo come se stipulati dalla parte acquirente. Alla luce di tale clausola si configurerebbe un’ipotesi di accollo esterno avendo l’accollante assunto un debito altrui. Sicchè la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 1273 c.c., qualificando l’accordo come accollo interno precludendo la possibilità per Valentina immobiliare di essere degradata a obbligata sussidiaria o addirittura liberata.

1.1 L’unico motivo proposto con il ricorso principale è infondato.

La ricostruzione della natura dell’accollo fatta dalla ricorrente secondo cui, ai fini dell’efficacia esterna dell’accordo negoziale, non è necessaria l’adesione del creditore non può essere condivisa.

L’accollo può essere esterno o interno, e quello esterno può essere cumulativo o liberatorio, in ogni caso, anche quando l’accollo assuma rilevanza esterna o si configuri come liberatorio, è da escludere che il creditore sia parte dell’accollo. Deve, dunque, ribadirsi che l’accollo è il contratto tra il debitore ed il terzo, in forza del quale le parti convengono che quest’ultimo assuma il debito del primo, mentre il creditore non è parte del contratto.

L’art. 1273 c.c. disciplina il solo accollo c.d. esterno, quello destinato cioè ad esplicare effetti nei confronti del creditore per una specifica volontà in tale senso delle parti contraenti. L’accollo interno o semplice, invece, è destinato ad esaurire i propri effetti tra debitore originario e terzo assuntore. Il silenzio del legislatore viene giustificato considerando che quest’ultima figura di accollo viene inserita nell’ambito dei principi generali in materia di contratti. La distinzione tra accollo interno ed esterno è data, appunto, dall’adesione o meno del creditore alla convenzione di accollo. In mancanza di tale adesione, l’accollo produce solo l’effetto di obbligare l’accollante a tenere indenne il debitore originario non potendo produrre effetti nella sfera giuridica del terzo estraneo al rapporto obbligatorio e, dunque, il creditore non acquista il diritto a pretendere l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’accollante.

L’ulteriore effetto dell’adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l’accollo da parte dell’accollante ai sensi dell’art. 1273 c.c.. Se pure l’intervento del creditore, che aderendo alla convenzione rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, è prospettato dalla norma quale eventuale (“il creditore può aderire”), tale adesione è necessaria per consentirgli di acquistare, irrevocabilmente, il diritto alla solutio nei confronti dell’accollante.

1.2 Tutto ciò premesso, nel caso di specie la Banca popolare di Milano non ha aderito all’accollo e la pretesa della ricorrente di obbligarla in tal senso è manifestamente infondata.

Deve, dunque, ribadirsi che l’accollo interno non muta i soggetti del rapporto obbligatorio e, dunque, nei confronti del creditore rimane obbligato il solo debitore originario, mentre l’assuntore è soltanto tenuto a rilevare l’accollato del peso economico del debito. L’accollo in esame, dunque, ha efficacia interna e determina come effetto unicamente che la ricorrente possa pretendere da parte dell’accollante, Taurus Costruzioni, il pagamento del suo debito nei confronti della Banca Popolare di Milano. In ogni caso l’adesione all’accollo, in mancanza della espressa liberazione di Valentina Immobiliare, non avrebbe comportato alcun effetto circa la posizione debitorie di quest’ultima, essendo fallita la Società Taurus Costruzioni, come rilevato nel ricorso incidentale.

2. Per effetto del rigetto del ricorso principale rimane assorbito l’incidentale condizionato, con il quale la Banca Popolare di Milano ha eccepito il difetto dell’interesse ad agire di Valentina immobiliare, in quanto qualsiasi interpretazione dell’art. 1273 c.c. si volesse seguire, comunque non potrebbe avere ricadute sotto il profilo sostanziale, non essendovi stata alcuna liberazione della ricorrente ed essendo fallita la Taurus Costruzioni, accollante.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente Valentina Immobiliare srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.900,00, più 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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