Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17595 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2531-2016 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPITIGNANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO

BARGONI 78, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STEMPERINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANO CALANDRELLA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CAMPOTOSTO, COMUNE DI MONTEREALE, AZIENDA DI STATO PER LE

FORESTE DEMANIALI, REGIONE ABRUZZO (OMISSIS), ENTE AMBITO AQUILANO;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

rubricato sub d) per l’assorbimento del motivo rubricato sub c e per

il rigetto del resto;

Uditi gli Avvocati UGO PETRONIO e CHIARA DEL BUONO;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Commissario per il riordino degli usi civici della regione Abruzzo iniziava d’ufficio un procedimento volto ad accertare la natura dei fondi siti nei comuni di L’Aquila, Campotosto, Capitignano, Montereale occupati dall’Enel per la realizzazione del lago artificiale di Campotosto, ai fini della produzione di energia elettrica ed opere connesse. Analogo giudizio veniva poi proposto dal Comune di Campotosto per rivendicare la natura demaniale civica degli stessi terreni occupati dall’Enel e i due giudizi venivano riuniti.

L’ENEL produzione energia S.p.A. si costituiva in giudizio deducendo la natura allodiale dei fondi in contestazione e l’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni per l’installazione dell’elettrodotto.

All’esito dell’istruttoria il Commissario dichiarava inammissibile la documentazione depositata dall’ENEL unitamente alla comparsa conclusionale, relativa a due decreti di espropriazione del 17 settembre 1962, numero 31269, e del 13 dicembre 1974, numero 6081. Nel merito, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, dichiarava che erano sottoposti a vincoli di civica demanialità i fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Campotosto al foglio (OMISSIS) particelle numeri (OMISSIS) e dal foglio (OMISSIS) particelle numeri (OMISSIS), nonchè quelli censiti nel catasto terreni del Comune di Capitignano al foglio (OMISSIS), particelle numeri (OMISSIS).

Il Commissario dichiarava, pertanto, la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione o di concessione relativo ai fondi in esame e ordinava la reintegrazione dei fondi nel patrimonio civico dei Comuni di Campotosto e di Capitignano a cura della Regione Abruzzo.

2. Enel S.p.A. proponeva reclamo avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d’Appello di Roma, sezione speciale usi civici, rigettava il reclamo. In particolare, il giudice del reclamo rigettava il primo motivo di impugnazione relativo alla prevalenza della legislazione in materia di elettrodotto rispetto a quella in tema di usi civici. Il giudice del reclamo rilevava che non sussisteva alcuna preminenza dell’una disciplina rispetto all’altra, trattandosi di normative speciali con finalità diverse e non contrastanti fra loro.

3.1 Con il secondo motivo di appello l’Enel aveva eccepito che, a prescindere dal mutamento di destinazione, i decreti di espropriazione inerenti i terreni in esame avevano determinato l’estinzione dei diritti di uso civico eventualmente gravanti su di essi, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 52, comma 2, e aveva, altresì, invocato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici attesa la necessità dell’invaso per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e, dunque, anche nel caso dovesse ritenersi sussistente la natura demaniale civica dei terreni, riteneva applicabili la L.R. Abruzzo n. 25 del 1988, artt. 6 e 10 i quali, a prescindere dal mutamento di destinazione, autorizzavano l’acquisto delle aree.

In relazione a tale motivo l’Enel aveva prodotto due decreti di espropriazione del Prefetto che in primo grado erano stati dichiarati inammissibili.

3.2 Secondo la Corte d’Appello era corretta la decisione del Commissario di inammissibilità della produzione documentale perchè depositata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto tale produzione aveva arrecato una lesione del principio del contraddittorio non potendo la controparte esaminarla e controdedurre. Inoltre, la Corte d’Appello rilevava l’irrilevanza della stessa perchè non era relativa a tutte le parti oggetto di causa e perchè l’espropriazione era avvenuta nei confronti di occupatori abusivi di terreni e non degli effettivi titolari degli usi civici.

La Corte d’Appello condivideva la motivazione del Commissario, in quanto al processo demaniale, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 31, in mancanza di disposizioni speciali dovevano applicarsi le norme del codice di rito stabilite per i procedimenti dinanzi al Tribunale con inapplicabilità alla fattispecie della dispensa dall’osservanza di dette norme prevista dal comma 1 dell’art. 31 citato. Tale dispensa prevedeva che dovessero essere sentiti gli interessati e ciò non si era verificato in quanto i documenti erano stati prodotti proposti solo in un momento successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni, senza possibilità per la controparte di interloquire sugli stessi.

La produzione documentale era inammissibile anche nel giudizio di appello per il divieto di cui all’art. 345 c.p.c..

L’eccezione relativa all’avvenuta estinzione dei diritti di uso civico a seguito dell’emissione del decreto di espropriazione modificava radicalmente la posizione processuale assunta dall’Enel nel primo grado del giudizio ed era, pertanto, inammissibile nella fase di gravame. Invero, l’Enel nel costituirsi nel giudizio instaurato d’ufficio dal Commissario per la liquidazione degli usi civici aveva esclusivamente dedotto che venisse chiarita l’esatta natura dei terreni occupati, eccependo di aver richiesto il preventivo assenso all’istallazione dell’elettrodotto a tutte le autorità interessate.

3.3 La Corte d’Appello respingeva anche il terzo motivo di impugnazione circa le carenze della CTU e l’adesione acritica alla stessa effettuata dal Commissario. La consulenza, invece, era completa ed esaustiva e, peraltro, le osservazioni critiche alla CTU non potevano essere trasformate in motivi di gravame se non sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado alla prima udienza utile dopo il deposito della relazione peritale nel contraddittorio delle parti.

4. ENEL Produzione S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

5. Il Comune di Capitignano ha resistito con controricorso.

6. L’ENEL produzione energia S.p.A. ha depositata memoria in prossimità dell’udienza insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927 in particolare degli artt. 11 e 12, in riferimento al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente premette che gli impianti dell’elettrodotto che insistono sulle particelle oggetto del giudizio sono disciplinati dal R.D. n. 1775 del 1933. Le norme in materia, a suo avviso, devono prevalere su quelle in tema di usi civici, trattandosi di un complesso normativo successivo alla L. n. 1766 del 1927 e che costituisce norma speciale che deroga alla precedente. Il R.D. del 1933, secondo tale prospettazione, sarebbe posto a tutela di interessi collettivi preminenti, riguardanti la corretta ed effettiva distribuzione di una fonte di energia primaria indispensabile, mentre la legge sugli usi civici sarebbe posta a tutela di interessi localizzati su una singola porzione del territorio. A tal proposito la ricorrente cita la corte costituzionale laddove ha affermato che al diritto di uso civico sono connesse economie familiari sempre meno attuali e la loro tutela si giustifica solo in funzione dell’utilizzazione di tali beni al fine di interesse generale e in particolare all’interesse di conservazione dell’ambiente naturale (Corte Cost. n. 391 del 1989).

Pertanto, la sentenza sarebbe incorsa nel vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di tutta la domanda o di parte di essa e, inoltre, nel vizio di violazione delle norme citate avendo deciso la questione solo in base alla legge sugli usi civici.

1.2 Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente secondo la quale il R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) dovrebbe prevalere sulla L. n. 1766 del 1927 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica il R.D. 22 maggio 1924, n. 751, art. 26, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dal R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, art. 2), in quanto normativa speciale successiva e posta a tutela di interessi superiori, non ha alcun fondamento.

La disciplina invocata dal ricorrente non si pone in rapporto di specialità con quella in materia di usi civici, restando del tutto irrilevante il fatto che l’una sia successiva rispetto all’altra. Sul punto la motivazione della Corte d’Appello di Roma è pienamente conforme ai criteri interpretativi che regolano il rapporto e la gerarchia tra le fonti normative e il loro succedersi nel tempo.

La comparazione tra i contrapposti interessi oggetto di tutela, al fine di stabilire la prevalenza degli uni rispetto agli altri, è compito del legislatore e nel R.D. n. 1775 del 1933 non vi è alcuna norma che possa essere interpretata nel senso indicato dalla ricorrente.

Laddove, invece, il legislatore ha voluto affermare l’estinzione dei diritti di uso civico lo ha fatto espressamente basti pensare, a solo titolo esemplificativo e con riferimento all’espropriazione per pubblica utilità, alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, comma 2, che ha previsto che “nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l’autorizzazione di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7, e quella del Ministero dell’ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione”.

Nella specie, peraltro, è la stessa ricorrente, nei motivi successivi, a rivendicare la natura allodiale dei terreni in contestazione, in quanto oggetto di espropriazione ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 52 e a far riferimento alla L.R. Abruzzo n. 25 del 1988 per affermare l’estinzione dei diritti di uso civico sui beni da essa occupati.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione della L. n. 1766 del 1927 in particolare degli artt. 29 e 31, violazione falsa applicazione della L. n. 1078 del 1930, artt. 1,2 e 6; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 51 del 1998, artt. 1,31,37,42,43,48,132,133,134,159,162,222,228,229,231,233,234,235,236,237,238,239,244,246,247;

violazione e falsa applicazione degli artt. 184,187,189,190,190 bis c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.; violazione e falsa applicazione della L. n. 343 del 1990, artt. 25, 52, 90, 92; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della disposizione della legge in generale in riferimento a tutti le norme citate – il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Con il motivo in esame il ricorrente, al di là dell’alluvionale indicazione di norme violate, censura sotto diversi profili la decisione della Corte d’Appello di conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità del deposito dei decreti di esproprio perchè tardiva, in quanto avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni. Secondo la ricorrente, il giudizio era iniziato per impulso d’Ufficio del Commissario e il suo oggetto si era precisato solo attraverso la consulenza tecnica e, dunque, la produzione documentale non poteva ritenersi tardiva.

Inoltre, la statuizione di inammissibilità della documentazione depositata sarebbe ulteriormente errata sulla base delle norme processuali applicabili ratione temporis che erano quelle anteriori all’entrata in vigore della legge di riforma del rito civile del 1990 che prevedevano un modello diverso con la chiusura dell’istruttoria e il rinvio della causa al collegio, non esistendo il Tribunale in composizione monocratica.

Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato l’applicabilità della L. n. 176 del 1927, art. 31, comma 1, che prevede la dispensa dall’osservanza delle norme del codice di rito salvo però contraddittorio tra le parti. Secondo il ricorrente il rinvio dell’art. 31 al pretore non può ritenersi riferito al Tribunale come giudice monocratico. A parere della ricorrente il sistema delineato nella legge degli usi civici è completo ed autosufficiente e l’art. 31 deroga alle regole del giudizio ordinario per facilitare i commissari con norme meno rigide e senza eccezione di nullità degli atti processuali oltre quelle relativa all’atto introduttivo del giudizio.

Inoltre, l’eccezione di estinzione dei diritti di uso civico a seguito dei decreti di espropriazione, L. n. 2359 del 1865, ex art. 52, comma 2, non aveva il carattere della novità, in quanto la L. n. 1078 del 1930, art. 6, ancora applicabile al giudizio perchè abrogato solo dal D.Lgs. n. 150 del 2011, disponeva che tutti gli atti e i documenti che le parti intendevano esibire in giudizio dovevano essere depositati nella cancelleria prima dell’udienza stabilita per la discussione entro il termine fissato dal presidente. Dunque, la produzione in appello di documenti nuovi era legittima anche se non avvenuta già in primo grado.

Peraltro, anche in relazione all’art. 345 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile, la sentenza sarebbe erronea, non sussistendo il divieto di produzione di nuova documentazione in appello, introdotto dalla L. n. 353 del 1990 solo per i processi iniziati dopo quello in esame.

Inoltre, ai sensi delle sezioni unite n. 14475 del 2015, la preclusione alla produzione documentale ex art. 345 c.p.c. non è destinata ad operare rispetto a quanto prodotto in fasi del processo antecedenti, dovendosi considerare come nuovi soltanto i documenti mai prodotti.

2.1 Il secondo motivo è fondato.

Occorre premettere che “in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015).

Nella specie tra le molteplici censure proposte con il secondo motivo, in virtù della ragione più liquida, il Collegio ritiene di esaminare quelle di violazione e falsa applicazione della L. n. 1078 del 1930, art. 6 e dell’art. 345 c.p.c. in quanto fondate e assorbenti rispetto alle altre.

La Corte d’Appello di Roma ha erroneamente ritenuto tardiva l’eccezione di estinzione del diritto di uso civico proposta dall’ENEL produzione energia e inammissibili i documenti aventi ad oggetto i decreti di esproprio dei terreni oggetto di accertamento rispetto all’esistenza di civica demanialità.

Il giudizio in esame, infatti, era iniziato nel 1989 su iniziativa del Commissario agli usi civici e, dunque, trovavano applicazione sia la L. n. 1078 del 1930, art. 6 (Definizione delle controversie in materia di usi civici) che l’art. 345 c.p.c. nella versione antecedente la riforma di cui L. n. 353 del 1990, art. 52.

Ai sensi della citata L. n. 1078 del 1930, art. 6, era ammissibile la produzione di documenti nuovi nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento del Commissario, se depositati nella cancelleria prima dell’udienza stabilita per la discussione, entro il termine fissato dal Presidente.

Inoltre, con riferimento alla ritenuta tardività dell’eccezione di estinzione dei diritti di uso civico a seguito dei decreti di espropriazione proposta in appello dalla difesa della ricorrente, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “nei giudizi, come quello di specie, iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c. nella sua formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, e in particolare, quale risultante per effetto della L. 14 luglio 1950, n. 581, art. 36” (Sez. 2, Sent. n. 12744 del 2006).

Il testo dell’art. 345 c.p.c., comma 2, precedente la modifica del 1990 era il seguente: “Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova…”. Pertanto, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, l’eccezione di estinzione dei diritti di uso civico a seguito dei decreti di espropriazione era in ogni caso ammissibile.

Dunque, la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare il motivo di appello relativo all’estinzione del diritto di uso civico a seguito dei decreti di esproprio che avevano interessato i terreni in oggetto. Ciò, si ripete, a prescindere dalla fondatezza del motivo di appello relativo all’erroneità dell’analoga decisione del Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo.

Per ragioni nomiflattiche deve inoltre richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che: “Nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica non solo l’attenuazione del principio dell’onere della prova, ma anche il particolare potere d’accertamento d’ufficio, previsto dalla L. 16 giugno 1927, n. 1776, art. 29, che consente al giudice di disporre indagini storico-documentali, affidate ad un professionista esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie in cui siano incorse le parti” (Sez. 2, Sent. n. 22177 del 2014; Sez. 2, Sent. n. 6165 del 2007).

Il commissario agli usi civici e successivamente la Corte d’Appello, dunque, avrebbero dovuto acquisire in ogni caso la documentazione prodotta dalla ricorrente per accertare, con sufficiente grado certezza, l’esistenza e, soprattutto, la persistenza dei diritti civici in questione, a fronte dell’eccezione della avvenuta perdita di tali diritti a seguito dei più volte citati decreti di esproprio.

Nella complessa materia degli usi civici, infatti, il Giudice ha il compito di ricostruire attraverso le diverse fonti normative succedutesi nel tempo unitamente alle vicende storico-fattuali che hanno riguardato i terreni oggetto dell’accertamento, l’attuale esistenza dei diritti di uso civico, la loro applicabilità e la loro portata confrontandoli anche con i titoli in base ai quali i terreni sono pervenuti in possesso dei privati.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e ss., degli artt. 115,116 e 191 c.p.c. e degli artt. 132c.p.c. e ss. dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in riferimento alla L. n. 1766 del 1927, tutti in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

La censura attiene ancora alla ritenuta inammissibilità della produzione dei decreti di esproprio depositati dalla ricorrente in primo e secondo grado in quanto, trattandosi di atti pubblici, gli stessi potevano essere ammessi rifacendosi alla loro pubblicazione e trascrizione nei modi di legge. Tali decreti, inoltre, potevano costituire fatto notorio e, in ogni caso, dovevano essere portati alla cognizione del commissario da parte del consulente d’ufficio che aveva il preciso dovere di riferire sulla natura e sulla legittimità dei titoli di possesso e di proprietà dei cespiti oggetto di causa.

3. Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione della L. n. 11766 del 1927 in particolare degli artt. 11 e 12 in riferimento al R.D. n. 1775 del 1933; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen.; violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo n. 25 del 1988 il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

La censura attiene alla prevalenza dell’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica rispetto a quello dei comuni interessati ad ottenere la reintegrazione dei terreni e al grave danno economico che deriverebbe dall’eventuale dismissione dell’impianto in esame.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Il quarto motivo è sostanzialmente ripetitivo del primo e, dunque, è infondato per le stesse ragioni espresse con riferimento a tale motivo come riportate al punto 1.1.

5. In conclusione la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto, dichiara assorbito il terzo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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