Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17595 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15440/2014 R.G. proposto da:

D.M.A., nato a (OMISSIS) e residente in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti (C.F.:

PRN LGU 61D17 H501R), presso lo studio del quale, in Roma al Viale

delle Milizie n. 114, è elettivamente domiciliato, giusta procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Futura Civis s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2167 della Corte d’appello di Roma depositata

in data 16/04/2013 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2017

dal Consigliere Andrea Penta;

Letta la memoria depositata nell’interesse del ricorrente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 19.2.2002, la Futura Civis s.r.l. conveniva in giudizio D.M.A. dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Lire 10.593.000, commisurata al valore dell’affare intermediato, che pure chiedeva accertarsi essere pari a Lire 346.448.522.

Si costituiva in giudizio il D.M., chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Istruita mediante prove orali ed acquisizione di documenti la causa, il primo giudice, con sentenza n. 4749 del 12.12.2004, in parziale accoglimento della domanda attrice, condannava il D.M. al pagamento, in favore della Futura Civis, della somma di Euro 2.979,96, oltre interessi.

Il tribunale affermava che la Futura Civis s.r.l. aveva intermediato la vendita dell’appartamento di proprietà di tale C.A. in favore del D.M.; che le trattative erano state caratterizzate dall’iniziale opposizione del C. a vendere l’appartamento proprio al D.M., locatario del medesimo immobile, con il quale aveva in atto un aspro contenzioso; che, grazie anche all’intervento della intermediaria, il D.M. aveva formalizzato una proposta di acquisto che era stata inizialmente rifiutata dal C., per poi essere seguita dalla sottoscrizione di un preliminare di vendita, in cui le parti avevano concordato il prezzo nella misura di Lire 288.500.000, oltre alla rinuncia, da parte del D.M., alla pretesa di Lire 57.938.522, fondata sugli esiti definitivi del contenzioso pendente.

Il tribunale, pertanto, riteneva indiscutibile l’intervenuta conclusione dell’affare ed il diritto della Futura Civis s.r.l. al pagamento della provvigione nella misura (peraltro ridotta) del 2%, da ritenersi congrua. Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale D.M.A., il quale censurava la decisione del primo giudice poichè, a suo avviso, aveva di fatto ignorato quello che era stato l’effettivo andamento della vicenda quale emergente dalle prove espletate; in particolare, chiariva che le trattative tra le parti per l’acquisto, da parte sua, dell’appartamento di proprietà del C. si erano inizialmente sviluppate tra i rispettivi legali che li assistevano nell’aspro e complesso contenzioso originato dallo sfratto per morosità intimatogli dal C. e nell’ambito del quale, dopo varie traversie, era stato riconosciuto, in suo favore, un credito, nei confronti della controparte, per somme da lui indebitamente corrisposte al locatore, pari a Lire 57.938.522.

Aggiungeva che l’unico contatto da lui avuto con la Futura Civis s.r.l. si era concretizzato nella sottoscrizione di una proposta di acquisto limitata nel tempo per la durata di sette giorni, e non andata a buon fine, laddove, invece, la sottoscrizione del preliminare era avvenuta presso lo studio del proprio difensore ed all’esito di trattative autonomamente condotte dalle parti tramite i propri rispettivi legali.

Denunciava, pertanto, l’errore del primo giudice, il quale aveva in tal modo ignorato che nessuna efficacia causale aveva avuto l’intervento della Futura Civis s.r.l. sull’esito dell’affare.

Si costituiva la Futura Civis s.r.l., proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza in relazione alla misura della provvigione posta a carico del D.M., che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere determinata nella percentuale del 3% del valore complessivo dell’immobile quale indicato nel contratto preliminare.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16.4.2013, ha rigettato l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, condannato il D.M. al pagamento, in favore della Futura Civis s.r.l., della complessiva somma di Euro 3.758,41 (oltre interessi), sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) per quanto il “contatto” tra le parti fosse, nel caso di specie, preesistente (richiesta del C. di convalida di sfratto per finita locazione; giudizio instaurato dal D.M. per ottenere la restituzione degli importi eccedenti la misura dell’equo canone), era pacifico che il D.M., nel mese di agosto del 2001, avesse conferito alla Futura Civis s.r.l. l’incarico di trattare l’acquisto dell’appartamento da lui occupato, offrendo il pagamento della somma di Lire 280.000.000 e la rinuncia al credito di Lire 58.000.000 riconosciutogli all’esito del giudizio instaurato;

2) sebbene la proposta fosse limitata nel tempo per la durata di sette giorni, le parti dopo circa un mese e mezzo erano addivenute alla sottoscrizione del preliminare, con il quale il C. aveva accettato, a titolo di prezzo, il versamento della somma di Lire 288.500.000 e la rinuncia al predetto credito;

3) era parimenti pacifico che il C. avesse, a sua volta, conferito alla Futura Civis s.r.l. l’incarico di curare la vendita del proprio appartamento;

4) non era azzardato, pertanto, concludere nel senso che fosse stato proprio l’intervento dell’agenzia a fornire la spinta decisiva per indurre il suo cliente (il C.) ad addivenire alla conclusione dell’affare, accettando di vendere l’appartamento al proprio inquilino;

5) la “limatura” del prezzo nel corso della trattativa operata da ultimo (in concomitanza con la sottoscrizione del preliminare presso lo studio del difensore del D.M.) dai rispettivi legali non escludeva l’apporto causale determinante del mediatore;

6) il diritto della intermediaria alla provvigione, peraltro, si fondava non tanto sull’incarico conferito dal D.M., quanto, piuttosto, sulla previsione legale, a sua volta correlata al “contatto sociale” instauratosi tra le parti per effetto dell’attività svolta dal mediatore;

7) la provvigione andava, infine, commisurata al valore effettivo dell’affare, comprensivo del credito di Lire 57.938.522 cui il D.M. aveva rinunciato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.M.A., sulla base di tre motivi. La Futura Civis s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte territoriale omesso di considerare la trattativa, svolta dai legali delle parti tra fine agosto e fine settembre 2001, che aveva condotto il compratore ed il venditore dell’appartamento all’accordo poi tradottosi nel preliminare del 27.9.2001 e, agli inizi del 2002, alla stipula del rogito, trattativa documentata attraverso un fax del 26.9.2001 (inoltrato dal suo difensore al collega di controparte) e, ancor prima, una lettera del 18.5.2001 (intercorsa tra gli stessi legali).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la corte territoriale considerato che non si ravvisava alcun elemento probatorio che giustificasse l’intervento dell’agenzia in una nuova trattativa intercorsa tra le parti nel periodo successivo al fallimento della proposta scritta di acquisto presentata il 2.8.2001 dal D.M..

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte locale, al pari del tribunale, omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di incapacità a deporre del testimone De.An.An. (siccome socio al 33% della Futura Civis s.r.l.) e sulla richiesta di rimessione della causa sul ruolo per procedere al confronto tra le contrastanti deposizioni del predetto De.An. e dell’avv. G..

3.1. Il ricorso è inammissibile.

Rappresenta principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015).

Inoltre, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione o quella camerale, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di produrre, entro l’udienza camerale, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, essendosi limitato a depositare la ricevuta di spedizione attestante l’avvenuto inoltro del ricorso alla Futura Civis s.r.l. sia presso il domicilio eletto nel giudizio d’appello sia presso la sede legale.

La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla luce della mancata costituzione dell’intimato, va dichiarato il nulla sulle spese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA