Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17595 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21812-2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA CAPASSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CAPRIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 14/09/2009 R.G.N. 417/2007; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2016 dal Consigliere

Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 14.9.2009, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso pronuncia con cui il Tribunale di Orvieto lo aveva condannato, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982 e succ. mod. e integraz., a pagare a B.G., già dipendente dell’azienda fallita Spagnoli Isenio & C. s.n.c., il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione.

La Corte, per quanto qui rileva, disattendeva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto e, nel merito, riteneva sussistenti i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, condannando l’Istituto a pagare le prestazioni oggetto della domanda.

Contro questa pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di ricorso. Resiste B.G. con controricorso, sollevando preliminarmente plurime eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione e deducendo nel merito la sua infondatezza.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, per non avere la Corte territoriale ravvisato il compimento della prescrizione annuale del diritto alle ultime tre mensilità di retribuzione nonostante il tempo trascorso tra la data di proposizione del ricorso amministrativo (6.10.2005) e quella di deposito (27.10.2006) e notifica (4.11.2006) del ricorso introduttivo di primo grado.

Al riguardo, vanno preliminarmente disattese le plurime eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate da parte controricorrente: circa la presunta acquiescenza alla sentenza impugnata, argomentata da parte controricorrente per avere l’INPS effettuato il pagamento ed essersi successivamente insinuato in surrogazione nel passivo fallimentare, è sufficiente rilevare che dalle istanze depositate agli atti del controricorso non è dato evincere che il pagamento sia avvenuto con animus solvendi, facendo piuttosto l’Istituto riferimento alla necessità di dare esecuzione alla sentenza resa inter partes; circa la presunta novità della questione, perchè, appartenendo al tema del decidere la questione della prescrizione del diritto alle tre mensilità, resta irrilevante che, contrariamente alla prospettazione nel giudizio di merito, in cui l’INPS ne aveva sostenuto la decorrenza dall’esito negativo del pignoramento mobiliare, nel ricorso per cassazione il dies a quo sia stato ancorato alla data di presentazione del ricorso in via amministrativa (arg. ex Cass. n. 7981 del 2007); circa il suo essere questione di merito, non avendo l’Istituto posto alcun quesito intorno alla corretta applicazione della disposizione presuntamente violata, perchè, in tema di prescrizione estintiva, la determinazione della durata dell’inerzia del titolare del diritto, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge (Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato, avendo ormai questa Corte consolidato il principio secondo cui, in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l’apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicchè il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (Cass. n. 21595 del 2004, il cui dictum è stato confermato, sia pure con riferimento ad altra fattispecie, da Cass. S.U. n. 5572 del 2012). E poichè nel caso di specie risulta dagli atti al seguito del controricorso che il ricorso al Comitato provinciale dell’INPS è stato rigettato in data 27.12.2005, deve necessariamente ritenersi che, alla data di notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio (4.11.2006), la prescrizione annuale non si fosse compiuta.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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