Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17594 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.F. residente a (OMISSIS);

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 232/05/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione n. 05, in data 27/06/2007, depositata il

18 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dr. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 237/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 232/05/07, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 05, il 27.06.2007 e DEPOSITATA il 18 settembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dall’Agenzia Entrate, ritenendo applicabile alla domanda di rimborso, il termine di prescrizione decennale.

2-11 ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF dal 1995 al 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt.37 e 38.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Sembra che la questione posta dal ricorso in esame debba essere risolta sulla base del principio secondo cui “La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF, eseguite come sostituto d’imposta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 23 dal datore di lavoro, privato o pubblico – non statuale -, sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e, quindi, a mente del secondo comma di tale disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma del citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle Amministrazioni dello Stato;

essa attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa ed è, come tale, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, con il solo limite dell’eventuale formazione di un giudicato esplicito interno”(Cass. n. 13221/04, n. 10344/04, n. 7087/03, n. 3954/02);

Ritenuto, nel caso, che sembra pacifica la circostanza che le ritenute sono state operate dal CONI e non dall’Amministrazione Finanziaria, come prospettato dalla ricorrente Agenzia, il termine applicabile era quello previsto dal D.P.R. n. 637 del 1972, art. 38 e non già la prescrizione decennale.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con pronuncia che accolga il ricorso, per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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