Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17594 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26983-2018 proposto da:

R.F.P. e L.R.S., rappresentati e

difesi dall’Avvocato PIETRO LOVERO e dall’Avvocato VITTORIANO

ROMANELLI ed elettivamente domiciliati a Roma, via del Babbuino 107,

presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO GIAMPETRUZZI, per procure

speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IMPREDIM S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato AURELIO DE

ANGELIS e dall’Avvocato ARTURO SALERNI presso il cui studio a Roma,

viale Carso 23, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2018 della CORTE D’APPELLO DI BARI,

depositata il 30/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Impredim s.r.l., con atto di citazione notificato il 17/1/2003, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, i coniugi R.F.P. e L.R.S., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 6.197,48, oltre IVA, a titolo di compenso per i lavori eseguiti presso l’appartamento di loro proprietà, non previsti dal contratto d’appalto stipulato il 2/11/1998 tra la società attrice ed il R..

La società attrice, in particolare, ha dedotto che: – con l’originario contratto d’appalto, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell’appartamento, era stato concordato un compenso pari ad Euro 24.789,93; – nel corso dei lavori, erano state richieste opere aggiuntive, non previste nell’accordo iniziale, per le quali era stato concordato, con scrittura in data 4/6/1999, tra la L. e la società appaltatrice, l’importo di L. 12.000.0000.

I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda proposta: il R., per non aver sottoscritto l’accordo, la L., disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del 4/6/1999.

Il tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio grafologica, che ha consentito di accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta dalla L. in calce alla predetta scrittura privata, con sentenza del 16/7/2013, ha rigettato la domanda, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’esecuzione delle opere integrative, per le quali era stato invocato il compenso, era rimasta indimostrata, che la società attrice era rimasta inerte a fronte delle contestazioni opposte dai convenuti e l’inadeguatezza della scrittura privata del 4/7/1999, dalla quale non sarebbe desumibile l’esecuzione delle opere.

La Impredim s.r.l. ha proposto appello insistendo nelle originarie domande.

Gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto ed, in parziale riforma della decisione impugnata, ha, sia pure in parte, accolto la domanda proposta dalla società appellante, condannando L.R.S. al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di Euro 6.197,48, oltre IVA e interessi.

La corte, in particolare, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado lì dove aveva ritenuto che l’esecuzione delle opere integrative non era stata provata. Secondo l’appellante, al contrario, l’effettiva esecuzione delle opere non era stata posta tempestivamente in discussione dai convenuti, i quali avevano articolato difese sotto altri profili, e costituiva, pertanto, un fatto che avrebbe dovuto ritenersi, per difetto di specifica contestazione, pacificamente ammesso dai convenuti, senza che vi fosse la necessità di un’ulteriore prova sul punto.

La corte ha ritenuto la fondatezza della censura. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: – nel processo di cognizione, l’onere previsto dall’art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati; ha ritenuto che, nel caso di specie, tale principio trova piena applicazione sul rilievo, per un verso, che v’è stata una corretta e specifica allegazione dei fatti da parte della società attrice in primo grado e, per altro verso, che i convenuti costituiti in giudizio non hanno, nei termini di rito, preso posizione, in maniera puntuale e specifica, sul fatto dell’effettiva esecuzione delle opere extra-contrattuali per le quali era stato invocato il compenso. La società attrice, invero, ha proseguito la corte, sin dalla citazione introduttiva del giudizio ha allegato l’esecuzione di tali opere, lì dove, in particolare, ha dedotto che i convenuti non hanno ottemperato al pagamento dei lavori extracontrattuali eseguiti nel loro appartamento così come pattuito nell’accordo del 4/6/1999. I convenuti, invece, a fronte dell’affermata esecuzione delle opere, si sono difesi, il R., deducendo la propria estraneità al rapporto contrattuale derivante dalla scrittura del 4/6/1999, dallo stesso non sottoscritto, e la L., disconoscendo la sottoscrizione apparentemente apposta dalla stessa in calce al predetto documento contrattuale. La linea difensiva seguita dai convenuti, ha proseguito la corte, non è logicamente incompatibile con l’effettiva esecuzione delle opere in questione, incidendo, piuttosto, sull’imputabilità delle stesse ai convenuti medesimi. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’esecuzione delle opere integrative non è stata oggetto, se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale, di una puntuale e specifica contestazione per cui la società attrice non era gravata, sul punto, di alcun ulteriore onere probatorio. Secondo la corte, quindi, deve ritenersi pienamente provata la realizzazione di opere extra-contratto.

Tali opere, peraltro, ha aggiunto la corte, sono indubbiamente riferibili all’appellata L.: della quale è stata riconosciuta, con statuizione ormai coperta dal giudicato, l’autenticità della sottoscrizione. D’altra parte, ha proseguito la corte, le difese della parte appellata sono estremamente generiche, essendosi limitata a definire erronee le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e a ribadire il disconoscimento della firma, senza, tuttavia, argomentare tali affermazioni.

La corte d’appello, in definitiva, ha ritenuto che la domanda proposta dalla società appellante nei confronti della L. meritasse l’integrale accoglimento, essendo alla stessa riferibili i lavori in oggetto, in virtù dell’accordo scritto del 4/6/1999, avente forza di legge inter partes in ordine al compenso integrativo pattuito e non corrisposto di L. 12.000.000, oltre IVA ed interessi legali.

La corte, infine, in ragione dell’esito dell’impugnazione e quello complessivo della causa, ha ritenuto che non vi fossero valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali del doppio grado ed ha, quindi, condannato la L. al relativo pagamento in favore dell’appellante. Quanto, invece, ai rapporti tra la società attrice ed il R., la corte ha ritenuto che, nonostante il rigetto dell’appello nei confronti di quest’ultimo, vi fossero valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali del grado d’appello, tenuto conto del fatto che il R. si è difeso congiuntamente con la L., condividendone le infondate difese, compreso il disconoscimento della sottoscrizione, ed ha, comunque, indirettamente beneficiato della prestazione espletata dalla società appellante, essendo comproprietario dell’appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla stessa.

R.F.P. e L.R.S., con ricorsi notificati a mezzo pec il 19/9/2018 ed il 15/10/2018, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Ha resistito, con controricorso notificato il 23.24/10/2018, la Impredim s.r.l., la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. In via preliminare, la Corte deve esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente.

1.2. L’eccezione è infondata. Il (secondo) ricorso per cassazione, notificato alla resistente in data 19/9/2018, ore 12,52, contiene, invero, la corretta indicazione dei nomi dei ricorrenti, e cioè R.F.P. e L.R.S.. Non ha, per converso, alcuna rilevanza che allo stesso, per come è stato notificato, non sia stata allegata la procura speciale rilasciata da quest’ultima, quando, come nella specie, a fronte dell’attestato rilascio della procura in data 13/7/2018, la controparte non ne abbia contestato, a mezzo della necessaria querela, la falsità deducendone il rilascio il epoca successiva rispetto alla notifica del ricorso medesimo. Nè, poi, rileva la mancanza attestazione della conformità, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della copia analogica del ricorso all’atto notificato in formato digitale, non avendone la società controricorrente disconosciuto la conformità all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, (Cass. SU n. 22438 del 2018). E neppure, infine, rileva il fatto che la relazione di notificazione del ricorso faccia testuale riferimento ad un “controricorso per cassazione”, se non altro perchè la società resistente, proprio allo scopo di contraddire a tale atto, ha provveduto a notificare, nel termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., il suo “controricorso”, così sanando, per conseguimento dello scopo, ogni eventuale nullità.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e del L. n. 69 del 2009, artt. 45 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la parte attrice fosse esonerata dall’onere di provare l’effettiva esecuzione delle opere perchè non contestate dalla L..

2.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha dato applicazione alla norma prevista dall’art. 115 c.p.c., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 14, la quale, però, ai sensi dell’art. 58 della stessa legge, trova applicazione solo nei giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore e non a quelli che, come il processo in questione, è stato introdotto in precedenza.

3. Il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, anche con riguardo alle controversie regolate dall’art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, ha ritenuto che i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così la stessa esonerata dalla relativa prova, quando, come appunto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’altra parte non li abbia contestati in modo specifico, impostando la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento ed, in tal modo, ammettendone implicitamente l’esistenza (cfr. Cass. n. 10864 del 2018; Cass. n. 5488 del 2006; Cass. n 2699 del 2004). Del resto, il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1, deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, sicchè, se nulla abbia eccepito in relazione ad essi, tali fatti devono considerarsi come pacifici, esonerando l’attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successive (cfr. Cass. n. 22701 del 2017; Cass. n. 18202 del 2008).

4.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, e art. 192 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1665 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, assolvendo l’appaltatore dall’onere di dimostrare il proprio assunto, ha omesso di considerare che, in realtà, la L., nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, aveva espressamente negato di aver discusso e trovato un’intesa sui lavori extracontrattuali per i quali è causa ed aveva, inoltre, disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al predetto accordo integrativo.

4.2. Ciò significa, hanno proseguito i ricorrenti, che, pur a fronte della mancata e chiara deduzione dell’avvenuta esecuzione dei presunti lavori extracontrattuali e pur non essendo tenuta ratione temporis ad osservare l’onere di contestazione contenuto nel nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., la L., per un verso, ha contestato l’esistenza di un accordo contrattuale e, per altro verso, ha negato di aver sottoscritto il documento in cui tale accordo sarebbe stato consacrato, in tal modo implicitamente affermando, proprio perchè il contratto è inesistente, che la pretesa controparte non aveva dato esecuzione alle relative obbligazioni.

4.3. Nè, del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, rileva che la consulenza tecnica d’ufficio abbia stabilito che la sottoscrizione apposta sul documento apparterrebbe alla L., poichè ciò non assolve in alcun modo l’appaltatore dall’onere di provare l’effettiva e corretta esecuzione delle opere nonchè la loro consegna ed accettazione da parte della committente, vale a dire i presupposti inderogabili affinchè, a norma dell’art. 1665 c.c., comma 5, possa sorgere il diritto al corrispettivo in capo all’appaltatore.

5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la L. non avrebbe contestato il fatto, che la società attrice non ha in realtà mai dedotto, che le opere sarebbero state eseguite, laddove, al contrario, il contenuto della comparsa di risposta dimostra la radicale contestazione da parte della convenuta dell’esistenza di un contratto ed, implicitamente, l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso.

6. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione, non può, in effetti, prescindere, in ragione della necessaria specificità dei relativi motivi, dalla trascrizione (ancorchè non integralmente, ma pur sempre nella misura necessaria a consentirne la valutazione senza necessità di procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di quelli di parte) degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare (Cass. n. 20637 del 2016). Nel caso di specie, al contrario, i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere dal momento che le censure formulate dagli stessi ed incentrate tanto sul difetto di specifica allegazione dell’esecuzione delle opere extracontrattuali, quanto sulla intervenuta contestazione della relativa esecuzione da parte della L.) sono state svolte in difetto della preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni e la convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, con la conseguente esclusione da quest’ultimo delle circostanze non contestate dal convenuto. Nè appaiono a tal fine sufficienti i fugaci riferimenti al contenuto dei predetti atti difensivi compiuti in ricorso (p. 7 ss.), dato che le stesse non consentono di valutare le allegazioni di parte attrice nel loro complesso e di verificare, alla stregua di tali allegazioni e delle contestazioni svolte dalla convenuto, se sussistessero o meno le condizioni per l’applicazione del principio di non contestazione e, con esse, se risulti corretta o meno l’affermazione compiuta dal giudice di appello circa il fatto che, per un verso, la società attrice aveva operato una corretta e specifica allegazione dei fatti in primo grado e, per altro verso, i convenuti costituiti in giudizio non avevano, nei termini di rito, preso posizione, in maniera puntuale e specifica, sul fatto dell’effettiva esecuzione delle opere extra-contrattuali per le quali era stato invocato il compenso.

7.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur rigettando la domanda proposta nei confronti del R., ha disposto la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra lo stesso e la società appellante, per aver condiviso le difese spiegate dalla L..

7.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte ha omesso di considerare che il R., estraneo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, non è stato soccombente rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivi proposta dall’attrice.

7.3. La corte d’appello, quindi, hanno concluso i ricorrenti, in ragione del fatto che solo un motivo d’appello è stato accolto e nei confronti della L., avrebbe dovuto disporre, a norma dell’art. 91 c.p.c., la condanna della società appellante al rimborso delle spese di lite nei confronti del R..

8. Il motivo è infondato. Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017).

9. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi in cui risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

11. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit., se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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