Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17594 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27973-2013 proposto da:

MAPAL DI V.P. & C SNC, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

RENATO MACRO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI

FRANZESE e GIUSEPPE DE ZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EFFEDUE MANIFATTURE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA 21, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PICCAROZZI, che la rappresenta e difende in

virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1221/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Effe Due Manifatture S.r.l., società esercente in Noci l’attività di commercializzazione di abbigliamento, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta, la Mapal Confezioni di V.P. & C. s.a.s., affinchè previo accertamento dell’inadempimento della convenuta, fosse condannata al risarcimento del danno, previa risoluzione del contratto concluso. Assumeva che aveva ricevuto da una nota società svizzera operante nel settore dell’abbigliamento, un importante ordinativo di maglieria, e che a tal fine aveva affidato la confezione del prodotto alla società convenuta, fornendole il materiale necessario.

Tuttavia il cliente elvetico aveva fondatamente contestato la vestibilità delle maglie prodotte nonchè la corrispondenza della taglia indicata a quella effettiva, avendo quindi restituito una parte delle maglie, pretendendo un consistente sconto su altre maglie, subendo quindi un danno complessivo di Lire 38.663.500.

Nella resistenza della società convenuta la quale evidenziava che aveva sin dall’inizio segnalato la difettosità del tessuto fornito dall’attrice e che ciò nonostante l’attrice aveva sollecitato l’esecuzione del contratto, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 227/2006 rigettava la domanda, condannando l’attrice al rimborso delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1221 del 15 novembre 2012, in parziale accoglimento dell’appello, coltivato dalla curatela fallimentare della società attrice, fallita nelle more del giudizio, dichiarava la risoluzione del contratto limitatamente alla fornitura dei capi modello n. 730 per grave inadempimento dell’appellata, che era altresì condannata al pagamento della somma di Euro 7.281,40 oltre interessi legali dalla domanda, ed all’importo pari alla differenza tra il rendimento netto annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali.

I giudici di secondo grado, dopo aver ritenuto infondato il primo motivo di appello, ritenevano invece meritevoli di accoglimento il secondo ed il terzo, ritenendo che, alla luce del complessivo materiale istruttorio in atti, la convenuta non avesse adempiuto all’onere della prova su di lei incombente, di dimostrare la corretta esecuzione della prestazione.

A tal fine rilevavano che, come emergeva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la manifattura delle maglie era stata avviata, non già sulla base dei consueti modelli, ma secondo nuovi campioni, con una vestibilità differente da quella adottata nella solita produzione, campioni predisposti dalla ricorrente ed approvati dalla controparte nel settembre del 1998.

La circostanza della necessità di procedere alla produzione secondo campioni diversi da quelli consueti, non era stata oggetto di contestazione, sicchè si è tratta la conclusione secondo cui il tessuto fornito, nonostante i suoi difetti, non impediva il confezionamento di capi di abbigliamento, ancorchè con l’impiego di un maggior quantitativo di materia prima.

Le deposizioni dei testi addotti dalla convenuta non consentivano quindi di ritenere assolto l’onere della prova non avendo gli stessi riferito del diverso tipo di campioni da utilizzare in ragione della natura del tessuto fornito.

Il mancato assolvimento dell’onere della prova implicava quindi l’accoglimento della domanda attorea di risoluzione, ma limitatamente alle sole partite di merce restituite, ossia le maglie di cui al modello 730, non potendosi invece accogliere la richiesta di riduzione del prezzo relativamente alle maglie trattenute dal cliente finale, ma sottoposte ad uno sconto, in mancanza di una richiesta di tale contenuto.

Per determinare il danno scaturente dalla risoluzione, ha quindi riscontrato il valore della merce restituita, ritenuto comprensivo anche del danno emergente (costituito dalla materia prima e dalla manodopera) e del lucro cessante, importo che andava decurtato del corrispettivo non più versato alla società appellata, sicchè si specificava nella somma di Lire 13.533.400, cui andavano aggiunte le spese di restituzione della merce.

Infine era disattesa la richiesta di risarcimento del danno all’immagine, in assenza di prova.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Mapal di V.P. & C. s.a.s. sulla base di due motivi.

La Effe Due Manifatture S.r.l., ritornata in bonis, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1453, 1455, 1458, 1492, 1494, 1522, 1663, 1668, 2697, 2727 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si lamenta l’accoglimento della domanda attorea da parte dei giudici di appello i quali non hanno considerato la correttezza della condotta della ricorrente, e la riconducibilità dei problemi dalla fornitura esclusivamente alla qualità del tessuto fornito dalla stessa committente, qualità della quale la ricorrente aveva segnalato immediatamente la inidoneità.

La causa della non conformità dei capi alle richieste dalla società destinataria finale della merce sarebbe quindi da ascrivere alla decisione della controparte di proseguire l’esecuzione della commessa malgrado i problemi generati dalla difettosa qualità del tessuto.

In tal senso la motivazione dei giudici di appello si palesa come illogica e contraddittoria, fondandosi anche su affermazioni in fatto prive di riscontro, come ad esempio quella relativa alla necessità di utilizzare un maggior quantitativo di tessuto per ottenere un capo non viziato.

La decisione avrebbe poi violato la norma di cui all’art. 1663 c.c. in quanto sarebbe stata ascritta la responsabilità all’appaltatrice nonostante questa avesse dato avviso alla committente dei difetti della materia.

Inoltre sarebbe stata inammissibilmente pronunziata la risoluzione parziale del contratto, sebbene la fornitura fosse unica, e malgrado i problemi di vestibilità delle maglie concernessero solo una parte di quelle confezionate dal ricorrente. Inoltre, la risoluzione sarebbe stata pronunziata nonostante la merce fosse stata alienata a terzi, ed in violazione delle regole di cui agli artt. 1491 e 1492 c.c., essendo evidente che la società attrice era a conoscenza dei vizi della cosa venduta.

Infine, anche la quantificazione del danno era avvenuta in maniera non conforme a legge.

4.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo deve evidenziarsi che la ricorrente in maniera non del tutto lineare sviluppa le sue difese richiamando indifferentemente le previsioni codicistiche in materia di contratto di appalto e di compravendita, omettendo di prendere una netta posizione circa la effettiva natura giuridica del contratto intercorso tra le parti, che invece correttamente è stato inquadrato dai giudici di appello nell’ambito dell’appalto ovvero del contratto d’opera.

Inoltre, anche laddove denunzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo si conforma alla ormai non più applicabile disposizione della norma e cioè alla sua versione applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimento pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, con la conseguenza che nella fattispecie non appare più suscettibile di essere denunziata la sola illogicità ovvero contraddittorietà della motivazione, essendo invece necessario far riferimento all’omessa disamina circa un fatto decisivo per il giudizio che è sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Ad avviso della Corte deve comunque ritenersi che il motivo si risolva essenzialmente nella proposizione di censure di merito, aspirando nel suo complesso ad una diversa valutazione dei fatti, in contrasto con quanto oggetto del non sindacabile accertamento compiuto dalla Corte di merito.

Inoltre, nell’articolato svilupparsi delle censure, che presentano la commistione di elementi in diritto e soprattutto di considerazioni in fatto, la difesa della ricorrente non mostra di avere adeguatamente inteso la ratio della decisione impugnata.

I giudici di appello, nel ribadire la tradizione regola codicistica secondo cui l’onere della prova circa la corretta esecuzione della prestazione grava sulla parte debitrice, e quindi nel caso di specie sulla ricorrente, a fronte della deduzione di quest’ultima secondo cui aveva avuto efficacia esimente da responsabilità la difettosità del materiale, oggetto di specifica segnalazione alla committente, la quale aveva comunque inteso procedere nella confezione dei capi, ha ritenuto che in realtà, dalle prove raccolte, emergeva che le parti, una volta avvedutesi dei problemi ingenerati dal tessuto, in relazione ai consueti modelli utilizzati dalla società ricorrente per la confezione di capi similari, avevano inteso sì proseguire nell’attività di confezionamento, ma mediante l’adozione di nuovi campioni, che assicuravano una vestibilità differente da quella garantita nella consueta produzione, campioni che, sebbene richiedenti l’impiego di un maggior quantitativo di tessuto, al fine di evitare i problemi di rientro in fase di stesura e di stiro del prodotto, erano stati approvati dal cliente finale (la società svizzera che aveva commissionato alla Effe Due la fornitura delle maglie) già nel settembre del 1998.

La Corte di merito ha quindi ravvisato la responsabilità della ricorrente per non essersi adeguata alle nuove modalità di lavorazione imposte dall’adozione di nuovi modelli, come detto diversi da quelli usuali, modelli che, proprio grazie all’impiego di una maggior quantità di tessuto, avrebbero impedito l’insorgere dei problemi che ab initio la Mapal aveva segnalato. A fronte di tale ricostruzione in fatto della vicenda, le doglianze della odiernevicorrente sono destinate a perdere rilievo.

Ed, infatti, è pur vero che vi era stato l’avviso circa la natura difettosa del materiale fornito da parte della società esecutrice della lavorazione, ma è altrettanto vero che a seguito di tale avviso la committente aveva concordato le modalità esecutive (ricorso a nuovi campioni) idonee a far fronte ai problemi segnalati, sicchè a fronte del permanere dei difetti era comunque la Mapal onerata di fornire la prova della non imputabilità dei medesimi.

Tali considerazioni danno altresì contezza della infondatezza della tesi difensiva secondo cui la committente fosse a conoscenza dei vizi della cosa (e ciò anche a sorvolare circa l’improprietà del richiamo alle norme in tema di vendita, in presenza di un contratto evidentemente riconducibile ad una diversa fattispecie contrattuale).

Quanto invece all’adozione di una pronuncia di risoluzione parziale, che la ricorrente reputa essere inammissibile, in presenza di un difetto che avrebbe colpito solo parte della maglie prodotte, e che quindi sempre solo in parte sarebbero state restituite dalla cliente finale (che avrebbe invece trattenuto gran parte del prodotto confezionato), deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23657 del 21/12/2004) secondo cui la risoluzione parziale del contratto – espressamente prevista dall’art. 1458 nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica – deve ritenersi possibile anche quando l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economico – funzionale. (Nella specie, è stata ritenuta corretta la decisione dei giudici merito che avevano pronunciato la risoluzione del contratto di vendita di tessuti per confezioni limitatamente a quella parte della merce risultata inidonea all’uso per la presenza di vizi).

Si è altresì precisato che (cfr. Cass. n. 10700/2005) il giudizio sulla frazionabilità dell’oggetto complessivo del contratto e sulla autonomia della singola frazione costituisce valutazione di merito e non può formare oggetto di una questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Alla luce di tali principi, deve quindi ritenersi consentita l’adozione di una pronunzia di risoluzione parziale, e cioè limitata, nel caso di specie, alle sole maglie oggetto di restituzione da parte della cliente finale (e per le quali non si pone la condizione ostativa della pronunzia risolutoria segnalata dalla ricorrente dell’avvenuta vendita a terzi, trattandosi di prodotto per il quale la vendita da parte della controricorrente non si è perfezionata, attese le rimostranze della società svizzera), dovendosi altresì reputare che la valutazione di autonomia della prestazione de qua, suscettibile quindi di una parziale pronuncia caducatoria dell’efficacia del contratto, sia stata insindacabilmente operata dal giudice di merito.

Quanto alla mancata restituzione della maglie modello 730, in ordine alle quali è stata pronunziata la risoluzione parziale, e premesso che non risulta essere stata avanzata una richiesta di restituzione da parte della ricorrente in sede di merito, quale conseguenza dell’effetto risolutorio, appare del tutto apodittica e priva di riscontro l’affermazione secondo cui i capi in questione non potranno più essere restituiti non essendo stati depositati in un luogo idoneo.

Infine del pari investono questioni di merito, non suscettibili di sindacato da parte di questa Corte, le contestazioni in ordine ai criteri seguiti dal giudice di merito per la quantificazione del danno, palesandosi peraltro connotata da logicità e coerenza l’affermazione secondo cui il corrispettivo che sarebbe stato complessivamente percepito da parte della società attrice, ove le maglie per le quali è stata pronunziata la risoluzione parziale, risultava idoneo a fornire la prova sia del danno emergente che del lucro cessante, occorrendo detrarre da tale somma unicamente il corrispettivo non versato alla Mapal, che invece ove già corrisposto, avrebbe concorso alla determinazione del danno emergente.

5. Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione degli artt. 1218,1223,1227,1663 e 2697 c.c. e artt. 191,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si deduce che il riconoscimento da parte della committente che i vizi delle maglie erano da ricondurre alla scarsa qualità del tessuto fornito, esclude la responsabilità della ricorrente, che si è limitata a dare seguito alle indicazioni vincolanti della committente.

L’affermazione in punto di responsabilità della ricorrente, così come operata dal giudice di appello, si basa su presunzioni prive di fondamento.

Ancora la decisione gravata avrebbe determinato un’indebita inversione dell’onere della prova, laddove a contrario le prove raccolte deponevano per l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell’impresa esecutrice del confezionamento delle maglie.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Rilevato anche a tal proposito l’inammissibilità del riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 al fine di denunziare l’illogicità ovvero la contraddittorietà della motivazione, le critiche sviluppate, analogamente a quanto visto in occasione della disamina del primo motivo, non si confrontano con la ratio della decisione che ha fondato l’affermazione di responsabilità della ricorrente per non avere adeguato la propria attività ai nuovi modelli che, anche avvalendosi del materiale fornito dalla committente, consentivano di realizzare delle maglie in grado di assicurare la vestibilità richiesta dalla cliente finale.

Tale affermazione, lungi dal costituire un’indebita induzione del giudice di merito, costituisce un apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, e come tale non suscettibile di poter essere contestata, apparendo frutto di una logica e coerente ricostruzione del materiale probatorio.

Ciò induce altresì ad escludere la sussistenza della dedotta violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., la quale si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Nel caso di specie, la Corte di merito fornendo una ricostruzione della disciplina negoziale, anche alla luce della necessità di fare ricorso a dei campioni diversi da quelli usuali, ricostruzione fondata su una autonoma e non contestabile valutazione del materiale istruttorio, ha quindi tratto le logiche conseguenze in ragione della mancata dimostrazione da parte della convenuta della non imputabilità dell’inadempimento.

Infine del pari insindacabile deve ritenersi la valutazione del giudice di merito circa l’opportunità di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero in ordine alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, occorrendo ribadire il tradizionale e condivisibile principio per il quale soltanto al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

6. Il ricorso deve quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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