Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17593 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 28/07/2010), n.17593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FINMAR S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 16 presso lo STUDIO

CONSULENZA GIURIDICO TRIBUTARIA, rappresentata e difesa dagli

Avvocati LUCISANO CLAUDIO e LUPI RAFFAELLO giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, depositata il 17/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato PAOLA ZERMAN, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi per il resistente gli Avvocati RAFFAELLO LUPI E CLAUDIO

LUCISANO, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso l’avviso di accertamento dell’Ufficio imposte dirette di Palermo per irpeg, ilor e tributo straordinario di solidarietà, interessi e pene pecuniarie relativi al 1994, notificato sulla base di un processo verbale di constatazione, che aveva rilevato la omessa contabilizzazione positiva di redditi, a titolo di interessi attivi non dichiarati, la società Finmar spa propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, che lo accolse.

La sentenza, impugnata dall’Ufficio, è stata poi confermata il 17 gennaio 2007 dalla Commissione tributaria regionale, la quale ha giudicato infondata – per quanto ancora qui rileva – la pretesa a tassazione in relazione agli interessi attivi corrisposti dalle banche alla Finmar, finanziaria e tesoriere del gruppo, per essere stati contabilizzati in misura diversa da quanto convenuto con la scrittura privata del 14 novembre 1991 tra la società del gruppo; e ciò in quanto le condizioni in essa stabilite, di uguale applicazione alle singole società dei tassi applicati dagli istituti di credito, costituivano principio di massima derogabile, avendo sulla base di tale scrittura la finanziaria potere di variare le condizioni di movimentazione e tenuta dei conti delle varie assodate;

sicchè la diversa contabilizzazione degli interessi era stata lecitamente effettuata senza che fossero stati compiuti atti di evasione.

Propone ricorso per cassazione con un motivo la Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, con riguardo gli interessi corrisposti dalle banche e contabilizzati diversamente rispetto a quanto convenuto tra le società del gruppo Finmar.

Afferma che il processo verbale di constatazione aveva dato atto che non erano stati rispettati i tassi applicati dagli istituti di credito alla società Finmar, così come convenuto, e lo stesso computo da essa effettuato era risultato palesemente erroneo, non avendo calcolato gli interessi attivi e/o passivi a carico delle controllate, secondo quanto stabilito il 14 novembre 1991.

Conclude la ricorrente che non è sufficiente stabilire che una società finanziaria possa derogare agli accordi del gruppo in ordine alla determinazione e computo degli interessi per pervenire alla conclusione della legittimità dell’operazione e non della sua elusività a fini fiscali.

Il ricorso non è fondato. Esso fa leva sulla parziale lettura di un atto del quale la Commissione tributaria regionale ha dato invece prova di aver avuto compiuta contezza, laddove ha rinvenuto la clausola derogatoria giustificatrice delle conclusioni raggiunte, in difformità rispetto a quelle fatte proprie dalla Amministrazione Finanziaria, in consonanza con il processo verbale di constatazione.

E il rilievo secondo cui ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 1, la Finmar avrebbe dovuto calcolare gli interessi almeno in linea di massima così come convenuto in quella citata scrittura privata, appare da un lato fondato su un’argomentazione palesemente contraddittoria, poichè l’accordo di massima e il connesso potere derogatorio legittimavano pienamente la condotta posta in essere dalla contribuente, e d’altro lato affidato ad una mera supposizione, non sostenuta da alcun accertamento di fatto, l’unica circostanza essendo costituita dall’accordo documentato predetto, del quale la interpretazione fornita dal giudice di merito è in linea con il tenore di essa ed è peraltro incensurabile in sede di legittimità.

Le spese processuali seguono soccombenza e si liquidano in Euro 3800,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corre, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 3800,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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