Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17593 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 05/09/2016), n.17593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21685/2010 proposto da:

P.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IURI CHIRONI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2417/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/11/2009 R.G.N. 2219/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 27.11.2009, la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado, che aveva rigettato la domanda di P.C. di conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, e succ. mod. e integraz., il TFR maturato alle dipendenze del proprio datore di lavoro e non riscosso nonostante ella avesse promosso infruttuosamente un’esecuzione mobiliare.

La Corte, per quanto qui interessa, riteneva che l’assistita non avesse dimostrato l’insolvenza del proprio datore di lavoro, essendosi limitata all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nemmeno assumere informazioni presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore.

Contro questa pronuncia ricorre P.C. con un unico motivo, articolato in plurimi profili di censura per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste l’INPS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., e L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che, al fine di poter accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia, non fosse sufficiente esperire senza esito una procedura esecutiva mobiliare, ma fosse necessaria altresì un’infruttuosa procedura esecutiva immobiliare o, quanto meno, la dimostrazione che il datore di lavoro non fosse titolare di beni immobili, mediante esibizione di apposita certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari.

Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto – come nella specie – alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell’art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555 c.p.c. e ss. (Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003).

Codeste ricerche, che devono essere condotte con l’uso della normale diligenza, vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili de jure alla persona del debitore (come ad es. quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell’impresa) e si giustificano, rispetto al minor onere imposto al lavoratore dipendente da un’impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest’ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale (Cass. n. 4783 del 2003). Nè può ragionevolmente sostenersi che, estendendo l’onere della ricerca anche a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell’impresa, si graverebbe il lavoratore di un’attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa per un soggetto che di norma è privo di adeguate risorse economiche, sarebbe contraria alla ratio legis, finalizzata a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l’intervento di un soggetto diverso dall’obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (come invece ritenuto da Cass. nn. 625 e 1848 del 2004), essendosi condivisibilmente obiettato che la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, non essendo imposta dall’ordinamento comunitario (e segnatamente dalla direttiva 80/987/CE), resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilirne diverse modalità di attuazione (così Cass. n. 12105 del 2008, sulla scorta di Corte cost. n. 409 del 1998).

Dovendo pertanto ritenersi che l’esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sè solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all’accertamento dell’insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell’art. 2740 c.c. e con l’assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest’ottica mera espressione dell’ordinaria diligenza che l’ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).

Ciò posto, va rilevato che, come ricordato in fatto, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’odierna ricorrente non avesse dimostrato l’insolvenza del proprio datore di lavoro, essendosi limitata all’infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore. E poichè codesto assunto va ritenuto conforme ai principi di diritto ormai consolidati da questa Corte di legittimità, di cui s’è detto supra, rientrando per contro nella valutazione discrezionale del giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione sufficiente) il giudizio circa l’idoneità degli elementi addotti in chiave di prova presuntiva al fine di dedurre l’esistenza del fatto principale, costituito dall’inidoneità delle garanzie patrimoniali del debitore (cfr. ancora Cass. n. 12105 del 2008), deve concludersi per l’infondatezza delle censure svolte in ricorso nei confronti dell’impugnata sentenza; ed è appena il caso di soggiungere che, proprio per ciò, non può argomentarsi in contrario (come invece ritenuto da parte ricorrente) sulla scorta di Cass. n. 1607 del 2015, essendosi da quest’ultima decisione semplicemente ribadito il principio di diritto secondo cui, al fine di conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia, anche una procedura di esecuzione può essere sufficiente nel caso che non risultino altri beni aggredibili con l’azione esecutiva, e non essendosi invece fatta questione nè in ordine all’onere della prova concernente la sussistenza di altri beni sottoponibili ad esecuzione forzata nè in tema di congruità e logicità dell’accertamento condotto a tal fine dal giudice di merito.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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