Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17592 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13281/2015 proposto da:

Marfur S.r.l., in persona dell’amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato Masci Loreto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Valdo S.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via F. Cpnfalonieri n. 5, presso

lo studio dell’avvocato Manzi Andrea, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a. (già Banca Intesabci spa), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani

Benedetto che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 590/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/03/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione del 29.7.2003, la Marfur srl conveniva innanzi al Tribunale di Padova Banca Intesa s.p.a., esponendo di aver presentato per l’incasso in data 19.02.2003 presso la filiale di (OMISSIS) di Banca Intesa un assegno di Euro 75.000,00 emesso in suo favore dalla Valdo ò srl, tratto da quest’ultima sulla filiale di (OMISSIS), della medesima banca, per il quale il funzionario dell’Agenzia di (OMISSIS) aveva chiesto ed ottenuto dal funzionario dell’agenzia di (OMISSIS) il c.d. “bene fondi”. Nei giorni successivi l’assegno era risultato dapprima smarrito, poi ritrovato in data 27.02.2003 ed infine era stato protestato il 3.3.2003 per mancanza di fondi.

Nel periodo di tempo intercorrente dal 19 al 28 febbraio 2003, data in cui l’assegno era pervenuto presso la filiale di (OMISSIS), B.O., amministratore di Valdo srl, aveva disposto un trasferimento dal conto societario a quello personale della somma di Euro 105.000,00, rendendo così indisponibile la provvista.

Marfur srl chiedeva pertanto la condanna di Banca Intesa al risarcimento del danno determinato in Euro 75.000,00 per aver alterato l’ordine cronologico dei pagamenti.

La banca, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e chiamava in causa Valdo srl al fine di esserne manlevata.

Valdo srl resisteva e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti della Banca, per la divulgazione di informazioni per mezzo delle quali l’attrice aveva intentato azioni giudiziarie nei confronti del B. e della moglie M.L..

Il Tribunale di (OMISSIS), con la sentenza n. 797/2007, accoglieva la domanda principale di risarcimento danni nei confronti di Banca Intesa ed accoglieva la domanda di manleva nei confronti della Valdo, rigettando la domanda di risarcimento da questa proposta nei confronti di Banca Intesa.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 590/2015, in riforma delle statuizioni di prime cure, rigettava la domanda di Marfur srl nei confronti di Banca Intesa, alla stregua del principio di “localizzazione” dei rapporti di conto corrente, e riteneva assorbite tutte le altre domande.

La Corte territoriale, in particolare, affermava che pur essendo la banca a conoscenza del titolo, in mancanza del trasferimento materiale dello stesso, essa non aveva potuto bloccare nel conto di traenza la somma necessaria al suo pagamento, nè impedire che la correntista, indebitamente e contravvenendo al contrario avvertimento ricevuto, facesse venir meno la provvista dal conto, rendendo impossibile il buon esito dell’assegno. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Marfur srl.

Valdo srl e Banca Intesa spa resistono con controricorso, e propongono altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 1 comma 2, lett. e), art. 1834, comma 2, e art. 1843 c.c., comma 2, R.D. n. 1736 del 1933, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il principio generale di localizzazione dei rapporti bancari e pertanto una soggettività delle filiali distinta da quella della banca, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ricollegato il perfezionamento dell’ordine di pagamento dell’assegno al momento del trasferimento materiale del titolo da una filiale all’altra, e non al momento della conoscenza da parte della filiale di traenza dell’avvenuta presentazione per l’incasso del titolo.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che Banca Intesa spa aveva consapevolmente, con dolo o quanto meno colpa grave, ritardato la trasmissione dell’assegno per cui è causa da una filiale all’altra; esso denuncia inoltre la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, per avere la Corte territoriale ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento dell’istituto di credito la dedotta alterazione indebita dell’ordine di pagamento degli assegni.

I presenti motivi di ricorso, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

E’ incontroverso che l’assegno, emesso in favore dell’odierna ricorrente dalla Valdo srl e tratto sulla medesima Banca Intesa – filiale di (OMISSIS), sia stato presentato, da parte della odierna ricorrente Marfur spa, per il versamento sul proprio conto corrente presso la filiale di (OMISSIS) della medesima banca Intesa, in data 19.02.2003; l’assegno pervenne alla filiale di (OMISSIS), sede trattaria, solo in data 28.2.2003, allorquando non vi era sufficiente provvista sul conto corrente della Valdo srl, sul quale esso era stato tratto. Il 26.02.2003, infatti, la Valdo srl aveva prelevato dal conto corrente in questione l’importo di 10.5.000,00 Euro, trasferendolo sul conto corrente personale di B.O., amministratore della medesima società, conto acceso presso il medesimo istituto di Banca Intesa.

Risulta inoltre che il 19.2.2003 il funzionario di Banca Intesa di (OMISSIS) aveva telefonato all’agenzia di banca Intesa di (OMISSIS) chiedendo ed ottenendo da altro dipendente della banca (tale A.) il “c.d. bene fondi” vale a dire l’assicurazione dell’esistenza sul conto corrente della Valdo della provvista necessaria al pagamento dell’assegno.

Risulta inoltre che qualche giorno dopo il versamento la Marfur srl, a mezzo del proprio collaboratore, C.F. chiese informazioni in ordine al pagamento dell’assegno ed il Dott. S. di Banca Intesa Corporated di (OMISSIS) riferì che l’assegno era stato smarrito.

L’assegno fu successivamente ritrovato ma, come già evidenziato, pervenne presso la filiale trattaria solo il 28 febbraio ed in data 3 marzo fu protestato.

Così ricostruita la vicenda, la Corte territoriale, richiamandosi ad un precedente arresto di questa Corte, espresso nella sentenza n. 15024 del 27/11/2001, ha ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento dell’istituto di credito l’alterazione indebita dell’ordine di pagamento degli assegni.

La Corte territoriale ha precisato che seppure doveva ritenersi accertato (per mancata impugnazione della relativa statuizione della sentenza di primo grado) che banca Intesa era a conoscenza della presentazione dell’assegno emesso dalla propria correntista, la stessa non avrebbe potuto impedire l’atto di disposizione (bonifico per 105.000,00 C) con cui la correntista medesima aveva fatto venir meno la provvista, non essendo il titolo giunto presso la sede trattaria.

La Corte ha conseguentemente escluso la responsabilità della banca, nonostante il tempo trascorso tra la presentazione del titolo ed il suo arrivo nella sede trattaria.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Conviene premettere che, come questa Corte ha già affermato, con arresto cui il Collegio intende dare continuità, la banca che, anche solo colposamente alteri ordine cronologico del pagamento ai rispettivi beneficiari, degli assegni emessi dal proprio correntista, lasciando accantonato un titolo che – pur essendo coperto nel momento in cui le era pervenuto – risulti privo di copertura all’atto della registrazione dell’operazione, è responsabile a norma dell’art. 2043 c.c., della lesione che tale comportamento abbia provocato al diritto di credito vantato dal prenditore dell’assegno nei confronti del traente dello stesso – pregiudizio consistito nel mancato introito dell’importo del titolo, a seguito del protesto del traente – sussistendo il requisito dell’ingiustizia del danno, sia in quanto oggetto della lesione è il diritto soggettivo di credito del prenditore del titolo, sia perchè, con il descritto comportamento l’azienda di credito trattaria risulta aver violato i principi di correttezza e trasparenza dell’attività bancaria e, in particolare, il vincolo d’indisponibilità della provvista, che è posto al fine di assicurare che gli assegni vengano pagati. nel rigoroso rispetto dell’ordine di presentazione (Cass. 8496/1994).

Ora, è vero che le prestazioni dovute dalla banca sono eseguite, salvo patto contrario, presso la sede trattaria ed è vero che solo la sede o filiale presso cui è acceso il conto corrente sul quale è tratto l’assegno può assolvere agli obblighi ed oneri giuridici relativi al rapporto di conto corrente, e segnatamente all’obbligo di pagare gli assegni pervenuti in tempi diversi, secondo l’ordine di presentazione diretta o di ricezione previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, secondo il c.d. principio di localizzazione.

In assenza del trasferimento materiale del titolo presso la sede trattaria, inoltre, la banca non può bloccare nel conto di traenza, a fronte di una specifica disposizione del correntista, la somma necessaria al pagamento del titolo, non potendo tra l’altro escludersi che nelle more la provvista venga nuovamente ricostituita dallo stesso correntista mediante altro versamento.

E’ anche vero però che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, le filiali, seppure dotate di autonomia organizzativa, non hanno soggettività distinta da quella della banca di cui rappresentano mere articolazioni. Le operazioni effettuate presso le singole sedi e filiali sono in buona sostanza sempre riconducibili all’unico istituto e pertanto, tranne ipotesi di previsione espressa e peraltro derogabile, non può affermarsi un generale principio di localizzazione dei rapporti bancari presso la singola filiale o agenzia (Cass. 9469/2000).

Da ciò discende che la banca, ente dotato di unica soggettività giuridica, è tenuta svolgere il necessario coordinamento organizzativo tra le sue diverse articolazioni, in modo da garantire un assetto coerente ed unitario nei rapporti esterni: è infatti in ogni caso alla banca, quale unico soggetto giuridico che viene imputata l’attività svolta dalle sue diverse sedi o filiali.

Da ciò discende che la banca è tenuta a dotarsi di un’ organizzazione idonea a garantire il celere scambio di informazioni, anche nell’interesse della clientela, ed a ridurre al minimo indispensabile i tempi di trasmissione degli assegni, sì da ridurre il rischio e gli inconvenienti derivanti dal lasso di tempo intercorrente tra il momento della presentazione del titolo presso una sede diversa da quella trattaria e trasmissione e conseguente pagamento del titolo.

Orbene, nel caso di specie è circostanza pacifica che vi sia stato un ritardo, imputabile alla banca, nella trasmissione dell’assegno, considerato il lasso temporale tra la data di presentazione del titolo (19 febbraio) e quella in cui il titolo medesimo pervenne presso la sede trattaria (28 febbraio).

Tale ritardo nella trasmissione, integra un comportamento (quanto meno) colposo dell’istituto di credito che ha determinato una indebita alterazione dell’ordine cronologico dei pagamenti, avuto riguardo all’ordine di presentazione dei titoli presso la sede trattaria, che di detto ritardo nella trasmissione costituisce conseguenza immediata e diretta.

Tale principio dunque non è in contrasto con l’arresto espresso dalla sentenza n. 15024/2001 di questa Corte. Tale pronuncia ha affermato che occorre tenere conto della data in cui uno o più assegni, presentati per l’incasso ad altra diversa agenzia, filiale o sportello della stessa banca ovvero ad altra banca, pervengono presso la sede trattaria, sul presupposto che sarebbe giuridicamente inaccettabile di far ricadere l’obbligo suddetto su agenzie o filiali diverse dalla trattaria, ovvero di rendere comunque responsabile quest’ultima ancorchè di fatto impossibilitata a conoscere, al momento del pagamento di altri assegni anche ad esaurimento della provvista, la data eventualmente precedente di presentazione dell’assegno all’incasso in sedi diverse (altri istituti, altre agenzie o filiali) anche lontane.

Orbene, nel caso di specie, oltre al grave ritardo nella trasmissione del titolo tra sedi della medesima banca situate nella medesima regione ed a pochi km di distanza, risulta documentato il fatto che la sede trattaria fosse a conoscenza della presentazione per l’incasso dell’assegno sin dalla data del 19.02.2003, avendo il funzionario dell’agenzia della sede trattaria altresì espresso il c.d. bene fondi.

Se dunque sussiste un rapporto di mandato tra la banca ed il soggetto titolare del conto corrente di traenza, onde la banca è tenuta a dare esecuzione alle diposizioni (prelievo della provvista) di questi, tale diligenza del mandatario è del pari esigibile anche nei confronti del correntista il quale presenti il titolo per il versamento sul proprio conto corrente presso altra sede della medesima banca: in tale caso la stessa è tenuta ad eseguire il mandato con la diligenza del bonus argentarius e dunque a curare l’immediato trasferimento del titolo presso la banca trattaria.

In ogni caso, devono ritenersi imputabili alla banca anche a titolo di responsabilità extracontrattuale, per violazione dei principi di correttezza e trasparenza dell’attività bancaria, le conseguenze pregiudizievoli (lesione del diritto di credito vantato dal prenditore dell’assegno) derivate dal ritardo nel materiale trasferimento del titolo giunto presso la filiale trattaria in un tempo senz’altro eccedente il termine ragionevole, risultando irrilevante che ciò sia imputabile ad un disservizio interno ovvero che detto ritardo (ancora più colpevolmente) sia ascrivibile ad un inadeguato assetto organizzativo dell’istituto di credito. Tale ritardo si è tradotto nella violazione del vincolo d’indisponibilità della provvista, che è posto al fine di garantire che gli assegni vengano pagati nel rigoroso rispetto dell’ordine di presentazione, dovendo escludersi che la banca possa a sua discrezione alterare tale criterio oggettivo, incidendo sui tempi di trasferimento dei titoli presso la sede trattaria, a pena di responsabilità della banca stessa, ove da tale comportamento, pure soltanto a titolo di colpa, sia derivato, come nel caso di specie, il mancato introito dell’importo del titolo da parte del prenditore.

Passando all’esame dei ricorsi incidentali condizionati, con l’unico motivo di ricorso, la Valdo srl denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto il primo motivo di appello proposto dalla Valdo srl e dalla Banca Intesa, ritenendo con ciò assorbite le altre questioni proposte. dalla Valdo con il secondo e terzo motivo.

Con l’unico motivo di ricorso Banca Intesa ripropone la domanda di manleva svolta nei confronti di Valdo srl.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto questioni che la Corte territoriale ha ritenuto assorbite, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo dell’appello principale.

In tema di giudizio di cassazione, è invero inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza. (Cass. 22095/2017; 19503/2018).

In conclusione, accolto il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali condizionati proposti da Valdo srl e da Banca Intesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono dunque i presupposti per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti incidentali, Valdo srl e Banca Intesa spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Valdo srl e da Banca Intesa spa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti incidentali, Valdo srl e Banca Intesa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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