Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17592 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. Rosati Mauro di Monteprandone De Filippis Delfico in virtù

di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla v. Albenga, presso lo studio dell’Avv.

Claudio Colini;

– ricorrente –

contro

M.L.; M.G.; R.L.; BLU COSTRUZIONI

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore; O.

A.; C.G.; G.A.; B.G. e

G.G.;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza n. 494 del 2010, in sede di reclamo,

del Tribunale di Pesaro, depositata il 7 luglio 2010 (e non

notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

sentito l’Avv. Mauro Rosati di Monteprandone De Filippis Delfico per

la ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 10 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, notificato il 20-21 luglio 2010, la signora P.L. ha invocato la cassazione del provvedimento di inammissibilità del Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, adottato in data 6 luglio 2010 e depositato il 7 luglio successivo, sul reclamo dalla stessa proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza pronunciata l’11 maggio 2010 dal giudice monocratico dello stesso Tribunale di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere “la riapertura del fascicolo” relativo all’accertamento tecnico preventivo richiesto ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. nei confronti della società Druda s.r.l., oltre che di altri soggetti.

A sostegno del ricorso la P. ha dedotto tre motivi.

Con il primo ha denunciato l’illogicità della motivazione e la palese incongruenza della stessa, unitamente al difetto di frasi nella esposizione della motivazione medesima a pag. 2 dell’ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge, il travisamento dei fatti, l’erronea valutazione e disamina dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti il reclamo al collegio e la conseguente sussistenza dell’interesse ex art. 111 Cost..

Con il terzo motivo ha censurato il provvedimento impugnato per erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, congiuntamente alla palese violazione di legge, sostenendosi l’ammissibilità del reclamo e, quindi, l’erronea interpretazione della sentenza n. 144 del 2008 della Corte costituzionale. Nessuno degli intimati si è costituito in questa fase.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella fattispecie, le condizioni, in relazione all’art. 380 bis c.p.c., per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso straordinario per cassazione.

Si deve, infatti, osservare, in via assolutamente pregiudiziale, che il formulato ricorso investe un’ordinanza adottata in sede di reclamo dal Tribunale di Pesaro in composizione collegiale avverso un provvedimento di diniego dell’istanza della reclamante diretta all’ottenimento della riapertura di un fascicolo relativo ad un accertamento tecnico preventivo precedentemente richiesto ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., già definito con il deposito della relazione del nominato perito.

Orbene, secondo la giurisprudenza (anche recente) di questa Corte (v.

Cass., sez. 6, n. 17211 del 2010 e Cass., sez. 3, n. 10069 del 2010), il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal Tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare o “quoad processum” equiparato (come il provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva di mezzi di prova, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2008), quale che ne sia il contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito (v., anche, Cass., S.U., ord. n. 14301 del 2007, e Cass., S.U., ord. n. 12304 del 2004, proprio con riferimento ai provvedimenti ammissivi di consulenza tecnica preventiva). Peraltro, questo giudice di legittimità (v., da ultimo, Cass., sez. 1, ord. n. 23504 del 2010) ha ulteriormente specificato che l’ordinanza del tribunale adottata in sede di reclamo non è ricorribile per cassazione anche quando incida su posizioni di diritto soggettivo e il lamentato vizio abbia natura processuale (come quando venga dedotta l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del reclamo, come verificatosi nella fattispecie), difettando, in ogni caso il requisito della definitività; in proposito, si è aggiunto che la conclusione non muta allorchè il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed eventualmente irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento va valutata in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunciato denunziato in nullità processuale o, invece, di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sè, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione.

Pertanto, nel caso in esame, alla stregua della natura del provvedimento impugnato, si ritiene che siano emergenti le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del formulato ricorso”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, ribadendo i principi affermati dalla costante giurisprudenza ivi richiamata circa l’insussistenza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione nel caso di specie, in tal senso confutandosi le deduzioni prospettate con la memoria difensiva prodotta nell’interesse della ricorrente, che non aggiungono argomenti sostanzialmente nuovi e in grado di incidere sulle ragioni giuridiche complessivamente poste a fondamento della relazione stessa;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, in difetto della costituzione di tutti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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