Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17592 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16147 – 2013 R.G. proposto da:

E.C.E.A., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa

dall’avvocato Andrea Bassi in virtù di procura speciale per

scrittura autenticata per notar N. in data 27.3.2017 ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pisistrato, n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Gianni Romoli;

– ricorrente –

contro

F.V., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Italo Castaldi che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giovanni Raitè lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621 dei 19.3/15.4.2013 della corte d’appello

di Milano, udita la relazione in camera di consiglio del 7 aprile

2017 del consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato F.V. citava a comparire dinanzi al tribunale di Como E.C.E.A..

Esponeva che suo zio, P.G., deceduto il (OMISSIS), con testamento in data 7.11.2003 lo aveva istituito suo erede; che successivamente lo zio aveva dapprima, il 27.1.2007, contratto matrimonio con la convenuta, dipoi con testamento in data 20.2.2007, pubblicato il 9.5.2008, aveva istituito la moglie suo erede universale; che nondimeno la seconda scheda testamentaria doveva reputarsi apocrifa, siccome non di pugno del testatore.

Chiedeva, tra l’altro, che si dichiarasse la nullità del testamento in data 20.2.2007, l’indegnità a succedere ex art. 463 c.p.c., n. 6, della convenuta.

Si costituiva E.C.E.A..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, con sentenza n. 1121/2011 il giudice adito accoglieva la domanda e, per l’effetto, dichiarava la nullità della scheda testamentaria datata 20.2.2007, escludeva dalla successione la convenuta, siccome indegna ex art. 463 c.c., n. 6, dichiarava erede di P.G. in virtù del testamento datato 7.11.2003 l’attore, condannava la convenuta a rilasciargli l’immobile in (OMISSIS), condannava la convenuta alle spese di lite e di c.t.u..

Avverso tale sentenza proponeva appello E.E.A.C..

Resisteva F.V..

Con sentenza n. 1621 dei 19.3/15.4.2013 la corte d’appello di Milano rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo di gravame, con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva disconosciuto l’autenticità del testamento in data 20.2.2007, che le censure formulate al riguardo erano del tutto generiche; che invero l’appellante per nulla aveva indicato in quali parti della scheda testamentaria era possibile “rinvenire i segni grafici frutto di quei “gesti automatici” della scrittura” (così sentenza d’appello, pagg. 6 – 7) – che “si mantengono sempre nello scritto di una determinata persona” (così sentenza d’appello, pag. 6) – che il consulente d’ufficio asseritamente non aveva colto nè l’appellante aveva fornito “anche un solo esempio concreto di tali segni grafici” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava ulteriormente, del pari in ordine al primo motivo d’appello, che era percepibile ictu oculi, pur da un profano, la differenza tra la firma ” P.G.”, sicuramente autentica, apposta sulla richiesta presentata in data 7.2.2007 per il rilascio del passaporto, e la firma ” P.G.” apposta il 20.2.2007 sul testamento in verifica; che il breve intervallo temporale intercorso tra l’una e l’altra sottoscrizione induceva ad escludere che le differenze fossero da ricondurre “all’evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni di salute del sig. P.” (così sentenza d’appello, pag. 7); che inoltre la scheda testamentaria era datata “febbraio 20 2007”, con modalità certamente estranea all’uso italiano.

Evidenziava la corte, in ordine al secondo motivo di gravame, con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui aveva escluso l’appellante dalla successione siccome indegna ex art. 463 c.c., n. 6, che dalla documentazione medica allegata dalla medesima E.C. si desumeva che P.G., sicuramente a decorrere dagli ultimi mesi del 2006, aveva sofferto per numerose e gravi patologie invalidanti, sicchè non aveva alcuna autonomia funzionale e necessitava di continua assistenza “anche per compiere piccoli e semplici movimenti” (così sentenza d’appello, pag. 9); che dunque l’appellante, in dipendenza dell’assistenza in via esclusiva e continuativa prestata al testatore, non avrebbe non potuto nutrire “più che fondato dubbio che il testamento in suo favore non provenisse da colui che aveva sposato quasi “in articulo mortis”” (così sentenza d’appello, pag. 10); che di conseguenza l’appellante aveva quanto meno fatto scientemente uso di un testamento falso.

Evidenziava ulteriormente, del pari in ordine al secondo motivo d’appello, che del tutto vago era il contenuto della prova per testimoni invocata in prime cure dall’ E., non ammessa dal primo giudice e finalizzata a dimostrare il proposito del testatore di disporre comunque dei suoi beni conformemente a quanto stabilito con il testamento datato 20.2.2007.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso E.E.A.C.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

F.V. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 463 c.c., n. 6, e art. 2697 c.c.nonchè dell’art. 24 Cost..

Deduce in relazione all’affermata sua indegnità a succedere che in maniera del tutto ingiustificata le è stata preclusa la possibilità di dimostrare a mezzo testimoni che il de cuius era in ogni caso intenzionato a disporre dei propri beni conformemente a quanto stabilito con il testamento in data 20.2.2007; che segnatamente il proposito di P.G. di revocare il testamento in data 7.11.2003, con cui aveva istituito suo erede l’originario attore, è riscontrato da numerose circostanze di cui ha chiesto di dar dimostrazione mediante l’invocata prova testimoniale; che d’altra parte il consulente d’ufficio, nella sua relazione, ha espressamente dato atto che la scheda testamentaria datata 20.2.2007 presenta elementi di falsità che “non sono facilmente rintracciabili per un profano”, sicchè ella ricorrente, “profana” senz’altro, non poteva avvedersi della falsità del testamento.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si premette che la formazione o l’uso sciente di un testamento falso è causa di indegnità a succedere, a meno che colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non avere inteso recare offesa alla volontà del de cuius: a tal fine colui che risulta indegno è tenuto a provare non solo che il contenuto delle disposizioni corrispondeva alla volontà del de cuius, ma anche che questi aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui, nell’eventualità che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato (cfr. Cass. 8.7.1974, n. 1997; Cass. 4.12.2015, n. 24752).

Nel quadro dei riferiti insegnamenti si premette altresì che il motivo in disamina si qualifica propriamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un canto, che con il motivo de quo E.C.E. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso in ordine al ritenuto uso sciente del testamento apocrifo in data 20.2.2007 ed al riscontro del (disconosciuto, asserito) proposito della ricorrente di non intender comunque recare “offesa” alla volontà del de cuius, operato riscontro nel cui ambito la corte distrettuale ha reputato di non dar corso alla prova per testimoni sollecitata dall’appellante (si condivide perciò l’assunto del contro ricorrente secondo cui “sia con il primo che con il secondo motivo, la impugnazione della signora E.C. propone questioni di fatto”: così controricorso, pag. 2).

Occorre tener conto, dall’altro, che è esattamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che riguarda l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Su tale scorta si rappresenta che l’asserito vizio motivazionale in tal guisa prospettato rileva – eventualmente – nei limiti della novella formulazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ratione temporis applicabile al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata il 15.4.2013), e nei termini che le sezioni unite di questa Corte hanno esplicitato con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

Si rappresenta quindi ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte territoriale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di seconde cure, siccome si è premesso, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Per altro verso, che la corte di Milano ha sicuramente disaminato i fatti storici caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ovvero le circostanze atte a dar ragione dell’uso sciente del testamento datato 20.2.2007 e le circostanze atte a dimostrare l’asserita insussistenza del proposito della ricorrente di recar “offesa” alla volontà del de cuius in dipendenza della pretesa corrispondenza del scheda in data 20.2.2007 alla reale volontà mortis causa dello stesso P.G. (la corte lombarda ha tra l’altro specificato che “è fin troppo evidente che l’assenza dell’abituale interlocutore del sig. P. nell’organizzazione di Banca Fideuram non avrebbe certo impedito, ove una volontà in tal senso vi fosse effettivamente stata, di realizzare comunque e senza ritardo alcuno l’operazione di trasferimento dei valori mobiliari dal conto del sig. P. a quello della sig.ra E.C.”: così sentenza d’appello, pag. 11).

Per altro verso ancora – ed al di là del rilievo di “vaghezza” del contenuto della dedotta prova testimoniale operato dalla corte milanese – che non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396).

Si rappresenta da ultimo che la ricorrente censura la valutazione delle risultanze di causa (“tutte queste circostanze comprovano l’esistenza di atti e fatti che implicano necessariamente ed in modo in equivoco (facta concludentia) la volontà del sig. P.G. di revocare la disposizione testamentaria del 07.11.2003”: così ricorso, pag. 12). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 116 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost..

Deduce in relazione all’affermata apocrifia del testamento in data 20.2.2007 che “alle scarne verifiche compiute dal c.t.u., si contrappongono i minuziosi accertamenti compiuti dal perito di parte (…) nel proprio elaborato peritale del 07.08.2009” (così ricorso, pag. 16); che la corte d’appello ha del tutto omesso di considerare gli esiti delle indagini del consulente di parte; che il consulente d’ufficio non è un medico “e ciò ha comportato l’assenza di qualsivoglia considerazione in merito all’influenza delle varie patologie con l’evolversi della grafia del de cuius” (così ricorso, pag. 17).

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Analogamente il motivo in disamina si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con siffatto mezzo di impugnazione E.C.E. similmente censura il giudizio “di fatto” della corte di merito (“la Corte d’Appello ha omesso di considerare gli elementi di prova forniti dalla sig.ra E.C.”: così ricorso, pag. 16; “la Corte d’Appello inspiegabilmente ha negato la sussistenza di tali comparazioni e verifiche, omettendo di considerarle”: così ricorso, pag. 17).

Analogamente l’asserito vizio motivazionale in tal guisa prospettato rileva – eventualmente – nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nei termini di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Analogamente la corte distrettuale, siccome si è in precedenza posto in risalto, ha compiutamente ed intellegibilmente enunciato il proprio iter argomentativo ed ha sicuramente disaminato i fatti storici caratterizzanti in parte qua agitur la res litigiosa.

Analogamente la ricorrente censura la valutazione delle risultanze di causa (“la Corte d’Appello si è dunque astenuta dal considerare le comparazioni e le tabelle offerte in prova dalla ricorrente, arrivando addirittura a negarne l’esistenza”: così ricorso, pag. 18).

In ogni caso l’iter motivazionale che, in parte qua, sorregge il dictum della corte territoriale è in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

E ciò viepiù se si tiene conto che la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; Cass. (ord.) 2.2.2015, n. 1815).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso della spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato notificato il 19.6.2013.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, E.C.E.A., a rimborsare al controricorrente, F.V., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, E.C.E.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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