Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17591 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 28/07/2010), n.17591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ICI ITALIA S.R.L. in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9 presso lo studio

dell’Avvocato PERRONE LEONARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato TARDELLA GIANMARCO giusta Procura Speciale ad

litem autenticata nella firma dal Notaio Maria Teresa SALOMONI di

Cremona in data 5 ottobre 2005 al numero 2767 di repertorio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 60/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANMARCO TARDELLA, che si riporta

ai motivi di ricorso e alla memoria depositati e insiste

nell’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato dello Stato PAOLA ZERMAN, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ufficio IVA di Milano emise avviso di rettifica per l’anno 1996 nei confronti della società I.C.I Italia Srl e recuperò a tassazione L. 1.269.235.000, in quanto la società non era stata in grado di esibire la documentazione doganale comprovante là esportazione di merci relativa a 86 fatture, e quello di L. 35.240.400 per la emissione di fatture fittizie.

La società contestò gli addebiti e propose opposizione che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto in parte, quanto al primo addebito.

L’ufficio propose appello e appello incidentale propose la società;

la Commissione Tributaria Regionale con sentenza 16 novembre 2004 ha riformato la decisione, determinando in L. 509.333.085 l’Iva “deducibile”. Ha rilevato che la società aveva parzialmente esperito la procedura richiesta dalla Amministrazione Finanziaria per ottenere la copia autentica dei documenti non reperiti o smarriti, non potendo utilizzare documentazione alternativa a quella prevista per dimostrare la avvenuta esportazione delle merci fatturate in esenzione di IVA, e che non aveva giovato alla definizione dell’accertamento con adesione.

Alla stregua dei risultati della predetta procedura erano stati verificati 34 duplicati delle bolle doganali rilasciate dagli uffici competenti, in relazione ai quali l’imposta deducibile ammontava all’importo predetto.

Propone ricorso con quattro motivi illustrati da memoria la società Ici Italia;

resiste la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 347 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 7, 35 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8; vizio di motivazione.

Con riguardo alla emissione di 86 fatture per cessioni all’esportazione non imponibili e per le quali era stata dall’ufficio applicata l’iva, lamenta la erroneità della decisione impugnata, laddove ha accolto l’appello con riguardo all’imposta per L. 759.902.000 – pari alla differenza tra l’importo dell’accertamento e quello riconosciuto come “deducibile” – senza avere esaminato la documentazione predetta e senza avere motivato la conclusione raggiunta, essendosi limitata a considerare che la documentazione esibita e valutata dai primi giudici era quella che non aveva consentito la definizione dell’accertamento con adesione, posto che aveva finito per occuparsi soltanto delle 34 bollette doganali (che peraltro erano 39) per l’iva riconosciuta di L. 509.333.000 e non anche della documentazione alternativa, parte della quale non era stata nemmeno trasmessa dalla commissione tributaria provinciale al giudice di appello.

Con il secondo mezzo si denunziano violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 e vizio di motivazione sulla emissione delle fatture per operazioni fittizie.

Deduce la ricorrente di avere in sede di appello incidentale ribadito che le fatture riflettono in realtà la documentazione interna non rilevante ai fini IVA, essendo duplicati di precedenti fatture, allegate al ricorso introduttivo, che erano stati redatti per stornare in contabilità i pagamenti di tali fatture non andati a buon fine.

Con il terzo e il quarto motivo si denunziato vizio di motivazione in ordine alla mancata rilevazione della carenza motivazionale, rispettivamente, dell’accertamento, che aveva rinviato al processo verbale di constatazione dell’ufficio doganale, altrettanto carente;

e all’atto di irrogazione delle sanzioni, superiori al minimo edittale.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo, premesso che il rilievo che attiene al numero delle bolle doganali (39 e non 34) non è stato circostanziato con la indicazione della misura dell’imposta che costituirebbe il riflesso di tale presunto errore, sicchè non è dato ritenere se si sia trattato o meno di un errore rilevante ai fini della decisione, ovvero di un errore di calcolo del numero di tali documenti, senza incidenza sul quantum del tributo, va osservato che il punto controverso ha finito per riguardare la documentazione alternativa alle bolle doganali, in ordine alla quale la denunzia di violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, si appalesa gratuita e peraltro nemmeno motivata con riguardo a tale norma, la quale stabilisce che la “esportazione deve risultare da documenti doganali o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma del D.P.R. n. 627 del 1978, art. 2”.

La censura va pertanto limitata all’addebito di vizio motivazionale per il mancato esame della documentazione alternativa, che non rileva se fosse o meno idonea a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce, essa comunque non corrispondendo alla rigorosa elencazione prevista dalla norma degli atti utili ai fini della risoluzione della presente controversia, che, nel vago accenno a “fatture timbrate dalla dogana, bolle di importazione nello Stato estero, fatture con contabili bancarie di un pagamento”, la ricorrente nemmeno s’impegna a sostenere che siano il documento doganale e quant’altro è contemplato dal citato art. 8. Del tutto inconferente viene così ad apprezzarsi l’ulteriore assunto che siffatta documentazione non sia stata trasmessa al giudice di appello dal primo giudice, giacchè, al di là dell’onere del contribuente di riproporla in sede di impugnazione, trattandosi di atti di parte, che la parte stessa deduce di avere prodotto in giudizio, la circostanza manca di decisorietà.

Quanto al secondo mezzo la doglianza propone una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità, dal momento che la sentenza impugnata ha considerato che la documentazione prodotta non fosse idonea a suffragare la prova delle reali operazioni compiute;

nè giova che si sia trattato di duplicati di altre fatture, poichè è stata proprio tale anomalia ad introdurre una valutazione di fatto, in merito alla congruità del mezzo di prova proposto a superare la presunzione di esistenza delle operazioni, a fronte della quale la parte interessata era tenuta all’onere probatorio della loro effettività.

Infondati sono anche il terzo e il quarto mezzo, attesa la correttezza del rinvio per relationem al processo verbale di constatazione e tenuto conto dell’assenza – in violazione del principio di autosufficienza – di qualunque riferimento al tenore di quell’atto, da cui desumere il vizio lamentato, che peraltro non ha impedito di svolgere con il ricorso introduttivo le censure poi riproposte in sede di appello e ancora in questo giudizio; e per ciò che attiene all’avviso di irrogazione delle sanzioni analogo vizio di autosufficienza va registrato, a fronte del fatto che il ricorso manca di precisare quale sia stata la supposta differenza tra minimo edittale e misura irrogata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 9.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali e liquida in Euro 9.000,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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