Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17591 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10723/2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Di

Spagna n. 15, presso lo studio dell’avvocato Lipari Roberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato Mancuso Riccardo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1665/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata 11,20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/03/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 12.6.2012, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione di S.S. avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2002 emesso su domanda della Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl, in forza dell’assegno bancario sottoscritto dal S. e protestato in data 5.6.1995.

La Corte d’Appello, pur a fronte del giuramento suppletorio prestato dal S. sulla circostanza che l’assegno bancario era stato emesso in favore di M.M. e non della società (OMISSIS) srl, di cui il M. era legale rappresentante, revocava implicitamente l’ordinanza con la quale era stato disposto il giuramento suppletorio, rilevando la mancanza della c.d. semiplena probatio, considerata la mancata allegazione da parte dell’appellante di documenti rilevanti ai fini della prova dell’inesistenza del rapporto sostanziale di debito.

Avverso detta sentenza il S. ha proposto impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), per errore di fatto essenziale, per avere il Collegio affermato che il bilancio prodotto e di cui aveva escluso la rilevanza si riferiva all’anno 2005, mentre esso era in effetti relativo all’anno 1995, in cui era stato emesso l’assegno protestato e posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.

La Curatela del fallimento (OMISSIS) srl, costituitasi, resisteva.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1665/2014 ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendo che l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte territoriale non era stato decisivo ai fini della pronuncia in concreto adottata, non sussistendo il rapporto di causalità tra l’errata qualificazione del bilancio e la pronuncia non potendo affermarsi che in assenza di suddetto errore la pronuncia sarebbe stata di segno opposto.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, S.S..

La Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione delle norme sul procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto non essenziale l’errore della sentenza oggetto di revocazione e non provato il rapporto di causalità tra l’errore di fatto denunciato e la decisione.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura, deducendo la sussistenza di un vizio di natura procedimentale, genericamente ricondotto alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4), la statuizione della Corte territoriale che ha affermato, con apprezzamento adeguato, la carenza di decisività del dedotto errore materiale.

La Corte territoriale ha fatto discendere dalla mancanza di decisività dell’errore, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, il rigetto della domanda di revocazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 395 c.p.c., n. 4).

La Corte d’Appello, nel giudizio di revocazione, ha rigettato il ricorso poichè mancava la prova dell’effettivo collegamento causale tra l’errore di fatto e la decisione assunta: la sentenza impugnata aveva revocato l’ordinanza ammissiva del giuramento suppletorio in ragione della mancata allegazione di documenti rilevanti in generale e non risultava che il bilancio di esercizio assumesse, di per sè, rilievo essenziale in relazione alla pronuncia oggetto di revocazione.

Da ciò la conseguenza che l’errore materiale sul periodo cui si riferiva il bilancio prodotto (effettivamente riferito all’anno 1995 e dunque al periodo in cui era stato emesso l’assegno oggetto di causa) non assumeva carattere di decisività, non potendo ritenersi con sufficiente certezza che in assenza di errore l’esito della decisione sarebbe stato diverso.

La Corte territoriale, in altri termini, ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che la mancata efficacia del giuramento suppletorio reso dal S. fosse riconducibile ad una complessiva rivalutazione delle acquisizioni istruttorie e che in tale contesto le risultanze del bilancio abbreviato, relativo all’anno 1995, non avessero carattere di essenzialità.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato la validità della costituzione in giudizio della curatela fallimentare, ritenendo idonea un’autorizzazione rilasciata dal giudice delegato in data 29.11.2012 asseritamente relativa ad una diverso giudizio e che era stata considerata utilizzabile anche per la presente controversia, avente il medesimo oggetto, ma diversa rispetto a quella per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione.

Il motivo, proposto come violazione della legge sostanziale, senza peraltro indicazione della specifica disposizione violata (verosimilmente l’art. 26, n. 6, L. Fall.), è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che non viene riportato nel corpo del ricorso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla costituzione in giudizio della curatela fallimentare, che si deduce essere invalido, in quanto riferito a differente giudizio; in mancanza di tale produzione, questa Corte non è dunque in condizione di effettuare la necessaria delibazione circa l’idoneità dell’autorizzazione ai fini della rappresentanza processuale della curatela fallimentare.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA