Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17591 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.B. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. Cappucci Domenico in virtù di procura speciale a margine

del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

Roma, piazza dei Re di Roma, n. 57;

– ricorrente –

contro

P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170

(nel proc. cam. n. 3359/2009) del giudice delegato dal Presidente del

Tribunale di Palermo, depositata il 29 aprile 2010 (comunicata il 7

maggio 2010).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

sentito l’Avv. Domenico Cappucci per il ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 4 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi del art. 380 bis c.p.c.:

“Con ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, depositata il 29 aprile 2010, il giudice delegato del Tribunale di Palermo, in accoglimento parziale del ricorso proposto dal Dr. B.I. avverso il decreto di pagamento di compensi peritali emesso dal P.M. nel procedimento penale n. 5979/2008, liquidava, in favore del suddetto professionista, la somma complessiva di Euro 24.651,00, oltre le spese del procedimento. Con ricorso notificato il 2 luglio 2010 e depositato il 20 luglio successivo, il suddetto dr. I. ha proposto impugnazione per cassazione avverso il richiamato provvedimento adottato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, (comunicato il 7 maggio 2010), articolato in due motivi, con i quali è stata dedotta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e l’omessa pronuncia circa le spese vive sostenute, nonchè la contraddittorietà o l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso con riferimento al numero dei reperti analizzati.

L’intimata Procura della Repubblica non risulta costituita in questa fase.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente fondato il ricorso e pervenire, quindi, al suo accoglimento.

Invero, con riferimento al primo motivo, malgrado in sede di opposizione era stata richiesta la rideterminazione della liquidazione complessiva degli onorari oltre al riconoscimento delle spese vive documentate nella misura di Euro 1.040,26, il giudice designato ha omesso completamente di prendere in considerazione quest’ultima domanda, essendosi pronunciato soltanto sulla misura dei compensi e sulle spese del procedimento di opposizione, senza valutare l’aspetto relativo agli esborsi inerenti l’espletamento della consulenza tecnica riguardante l’esame di vari campioni di sostanze stupefacenti sottoposti a sequestro.

In ordine al secondo motivo appare ravvisabile il denunciato vizio motivazionale in virtù della carente giustificazione dell’individuazione dei reperti valutati dal c.t.u., sul presupposto dell’esclusivo riferimento al verbale di sequestro, senza prendere in considerazione i complessivi accertamenti eseguiti sui singoli involucri contenenti le sostanze stupefacenti che, ancorchè racchiusi in 248 pacchi sequestrati, erano stati singolarmente valutati, con indicazione specifica dei principi attivi sia per qualità che per quantità, con conseguente espletamento di altrettante differenziate operazioni di apprezzamento. In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta fondatezza del ricorso in questione”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine ed avendo il difensore del ricorrente, comparso all’adunanza camerale, aderito alla relazione stessa);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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