Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17590 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 28/07/2010), n.17590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino D. M.G. chiese l’annullamento del verbale di accertamento con riferimento alla tassa di possesso di una autovettura ed eccepì la prescrizione del tributo, nonchè la infondatezza della pretesa. La Commissione accolse il ricorso, dichiarando prescritto il diritto a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.

Propose appello l’Agenzia delle entrate, al quale resistette il contribuente. La Commissione tributaria regionale con sentenza 15 novembre 2004 ha dichiarato inammissibile l’appello rilevando che il processo era iniziato dopo l’1 gennaio 2001, allorchè era subentrata all’amministrazione finanziaria la Agenzia delle entrate, ai sensi delle D.Lgs. n. 300 del 1999, ente dotato di personalità giuridica, rappresentato dai direttore e solo da lui, mentre nella specie la Agenzia era stata in giudizio in persona di soggetto privo di tale rappresentanza, sia in forma diretta per non essere l’unico a rappresentare l’appellante, sia in forma indiretta perchè privo di procura rilasciata dal direttore ovvero di poteri conferiti dallo statuto. Nè, ha aggiunto, rileva che la agenzia sia articolata in uffici centrali e periferici, ovvero che il regolamento di amministrazione stabilisca che i suoi uffici corrispondono ai preesistenti uffici delle entrate e attribuisca agli uffici locali le funzioni operative e in particolare la gestione e l’accertamento dei tributi, nonchè la trattazione del contenzioso, essendo atti meramente organizzativi Interni che non dispongono in merito alla rappresentanza esterna dell’ente, in quanto “altra è la trattazione del contenzioso, altro il potere di rappresentanza dell’ente”.

Ne avrebbe rilevanza il fatto che l’Agenzia delle entrate, nell’ambito della sua autonomia, abbia ritenuto di modellare la sua struttura sul preesistente Dipartimento delle entrate, dal momento che “resta il dato di fatto e giuridico che la agenzia delle entrate e ente autonomo e distinto dal Ministero dell’economia e delle finanze e ad essa non possono applicarsi le norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, 11, comma 11 e art. 12, comma 1 per la chiara ragione che esse si riferiscono esplicitamente agli uffici del Ministero, oggi non più esistenti”.

Propongono ricorso con un motivo il Ministero dell’economia delle finanze e l’Agenzia delle entrate; non svolge difese l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la impugnazione del Ministero, non essendo stato parte del procedimento di merito.

E invece fondato il ricorso dell’Agenzia, che ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12 e D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 62 e 66.

Non vi è dubbio che la riforma del Ministero delle Finanze, prevista dal D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 56 – 74, abbia riorganizzato la Amministrazione finanziaria, attraverso la istituzione delle Agenzie fiscali, per l’esercizio delle funzioni già di competenza dei vari dipartimenti ed uffici ministeriali, con il conseguente trasferimento di rapporti, poteri e competenze, tanto da realizzare una successione tra enti pubblici. Infatti all’agenzia delle entrate risultano attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie (D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62), con la competenza a svolgere “i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione, al contenzioso dei tributi … già di competenza del Dipartimento delle entrate”, sicchè a far tempo dall’1 gennaio 2001, in cui le agenzie sono diventate operative, sono state ad esse attribuite tutte le funzioni, comprese quelle contenziose, inerenti alle entrate tributarie, tant’è che con il D.P.R. n. 107 del 2001 e stato ribadito il loro subentro al ministero nei rapporti, nei poteri, nelle competenze e nelle controversie relative alle funzioni trasferite, con l’effetto che l’ente succeduto è stato riconosciuto come ente di diritto pubblico.

E con il nuovo assetto organizzativo si è pienamente realizzata la trasposizione della struttura periferica del Ministero delle Finanze a quella delle Agenzie fiscali.

Riflesso di tale situazione normativa sono lo statuto della Agenzia delle entrate approvato con Delib. 13 dicembre 2000, n. 6 (G.U. 42/2001) e il regolamento di amministrazione emanato ai sensi del D.Lgs. n. 300, art. 67 i quali hanno, rispettivamente, stabilito (art. 13, comma 1) che l’agenzia è articolata in uffici centrali e periferici, corrispondenti a quelli delle strutture de Dipartimento delle entrate; e che le funzioni operative siano svolte da uffici locali di livello dirigenziale, i quali curano, tra l’altro, la trattazione del contenzioso (art. 5), con l’attribuzione ai dirigenti locali dei poteri e delle competenze corrispondenti a quelli dei preesistenti uffici delle entrate.

Ne deriva che al singolo ufficio che emana l’atto impugnato debbano essere riconosciute la capacità di essere parte nel processo e la legittimazione processuale con l’abilitazione a stare in giudizio direttamente a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992. Principi questi che trovano espressa affermazione nel consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. SS.UU. 3116/2006; Cass. 11551/2004; 16.122/2002), cui il collegio intende dare continuità.

La sentenza va dunque cassata con rinvio, anche per le spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso della Agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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