Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17590 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10450-2013 proposto da:

D.L.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO CALGARO;

– ricorrente –

contro

DA.LA.ED., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 41, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA MANFREDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BERTACCHE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 474/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata la sentenza n. 474/2012 con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata, che ha proposto ricorso incidentale basato su un motivo;

il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Hanno depositato memorie entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di carenza motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè quello di violazione degli artt. 748 e 750 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura di carenza motivazionale è inammissibile.

La sentenza impugnata ha fondato le ragioni del decidere su congrua motivazione sostenuta da argomentazioni logiche immuni da vizi censurabili innanzi a questa Corte.

In particolare la mossa doglianza, per la parte qui in esame, attiene in buona sostanza ad una soggettiva rivisitazione di fatti già congruamente esaminati nelle pregresse fasi di merito del giudizio.

Più specificamente ancora sono del tutto carenti sotto il profilo della decisività taluni aspetti addotti in ricorso e relativi a critiche avverso le valutazioni della CTU, al computo del valore delle rimanenze magazzino e comunque ad altri aspetti non incidenti sulla complessiva correttezza della decisione gravata.

Al riguardo giova sottolineare come la gravata decisione aveva correttamente evidenziato, quanto al citato aspetto delle rimanenze della farmacia paterna che la lite in ordine alle stesse era stata già definita con transazione.

In conclusione la doglianza di appalesa come un tentativo di ottenere una revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., n. 25608/2013) non più possibile in sede di legittimità per di più alla stregua del noto principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltantò qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

In ordine al profilo della censura di cui al motivo in esame relativa alla denunciata violazione di legge deve osservarsi quanto segue.

Nell’esposizione del motivo parte ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 748 e dell’art. 750 c.c., si sofferma, ancora una volta, sulla questione (in fatto e di merito) della “valutazione della farmacia operata dal CTU”, che sarebbe “in contrasto con le norme deducibili” dai predetti citati articoli del codice civile.

Senonchè parte ricorrente non indica, nè specifica quale principio di diritto sia stato violato dall’impugnata sentenza e, per il resto, finisce col presupporre violazione di norme ancorate ad una pretesa erronea valutazione, in fatto, della Corte di merito.

La censura è, quindi, infondata e, quindi, il motivo va – nel suo complesso – respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di carenza motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè quello di violazione dell’art. 230 bis c.c.

Quanto alla doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5 va rilevato che la stessa è, nella sostanza, incentrata in una impropria istanza di rivalutazione (come già detto, non più possibile in questa sede) di elementi, quali valori, calcoli e computi, di puro merito.

La stessa doglianza non è, quindi, ammissibile per lo stesso ordine di ragioni correlativamente già esposte in riferimento all’analoga ed esaminata censura di cui al precedente motivo.

In relazione alla parte del motivo con cui si adduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 230 bis c.c. deve rammentarsi ed osservarsi quanto segue.

Parte ricorrente invoca la violazione della detta norma con riguardo alle sue spettanze per incrementi aziendali e crediti quale collaboratore familiare nell’azienda farmaceutica paterna.

Senonchè la Corte di Appello non ha violato la succitata norma, tenendo ben presenti i detti crediti.

Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione di legge ed alcuna negazione di tali diritti: nell’impugnata sentenza è, difatti, ben specificato che – a seguito di complesse vicende- l’odierno ricorrente “ebbe a ricevere in precedenza dal padre la restante somma” per i medesimi crediti con riferimento all’incremento di valore dell’avviamento.

Il motivo è, quindi e per l’aspetto da ultimo considerato, infondato e va – nel suo complesso – respinto.

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura una pretesa carenza motivazionale della decisione gravata in punto di “conferma della statuizione della sentenza di primo grado sul calcolo del valore dei beni ceduti dal padre al figlio” odierno ricorrente.

Trattasi di censura di puro merito inerente un profilo di eminente valutazione in fatto già congruamente (e come detto innanzi) svolta dalla Corte di merito.

La censura è, quindi, inammissibile.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e dedotto, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

5.- Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio vanno compensate.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte – sia del ricorrente principale, che di quello incidentale – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte – sia del ricorrente principale, che di quello incidentale – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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