Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17590 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21018/2010 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.V., C.E. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

C.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avvengo la sentenza n. 283/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositati il 11/05/2010 r.g.n. 52E/2008;

udita la relatore della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/201 6 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito L’Avvocato POLICASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANTOLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata l’11.5.2010, la Corte d’appello di Milano, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava che F.V. e altri consorti non erano tenuti a versare il contributo di solidarietà del 2% di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, e conseguentemente condannava l’INPS a rifondere loro quanto trattenuto a tal titolo, oltre accessori.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso F.V. e diciannove degli originari consorti, nominalmente indicati in epigrafe, mentre gli altri, parimenti indicati in epigrafe, sono rimasti intimati.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che il contributo di solidarietà disciplinato dalla norma cit. dovesse gravare soltanto sulle prestazioni integrative erogate dal Fondo di previdenza integrativa per il personale dipendente dell’INPS e non anche sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ancora in servizio e che, già iscritti al Fondo, avevano maturato prestazioni a carico del Fondo stesso, ancorchè queste ultime non fossero ancora erogate per mancanza del presupposto della cessazione dal servizio.

Il motivo è fondato.

Com’è noto, sull’interpretazione dell’art. 64, comma 5, cit., si era registrato un dissidio tra una parte della giurisprudenza di merito, che aveva ritenuto che la dizione “prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi” dovesse essere intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30.9.1999, e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, orientata viceversa nel senso che il contributo di solidarietà dovesse gravare solo sulle “prestazioni integrative”, che possono dirsi “maturate” (a prescindere dal fatto che siano anche “erogate”) solo nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra cui, appunto, l’intervenuta cessazione dal servizio.

E’ altresì noto che, con il D.L. n. 98 del 2011 , art. 18, comma 19, (conv. con L. n. 111 del 2011), è stata dettata una norma dichiaratamente di interpretazione autentica, secondo la quale le disposizioni della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, “si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

Tenuto conto che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci, onde il contributo di solidarietà va considerato dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento sia dai lavoratori che, come gli odierni controricorrenti e intimati, siano ancora in servizio (cfr. da ult. Cass. nn. 24222 del 2014 e 13840 del 2016), e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma recante l’interpretazione autentica, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali), la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da F.V. e consorti.

Il ricordato contrasto giurisprudenziale e la risolutività dell’intervento del legislatore giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da F.V. e consorti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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