Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1759 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31458/2018 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to Maria Monica Bassan con studio in

Padova, Vicolo M. Buonarroti n. 2, giusta procura speciale in data

30.10.2018 allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. O.L., cittadino (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale, deliberato dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno intimato si è costituito tardivamente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per la mancata valutazione della situazione del paese di origine e della sua situazione personale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Chiede che, in subordine, venga riconosciuta la protezione speciale o in casi speciali ex D.L. n. 113 del 2018 e successive modifiche nel caso di conversione del citato decreto legge.

Lamenta che il Tribunale, rispetto alla protezione umanitaria richiesta, non aveva valutato la situazione degenerata nel tessuto socio politico della Nigeria che lo rendeva, comunque, un soggetto vulnerabile nel caso di rientro in patria; e che era stata resa una motivazione superficiale sia in relazione alla posizione politica del paese di provenienza che sulla sua integrazione sociale.

2. Il ricorso è, dunque, circoscritto alla domanda concernente la forma di protezione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Si osserva, al riguardo, quanto segue.

2.1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato oggetto del recente intervento normativo, portato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, e di reiterati interventi della giurisprudenza di legittimità, sollecitati dalle modifiche introdotte.

2.2. Nel caso di specie, il ricorso in esame contiene un esplicito riferimento anche all’istituto della protezione speciale, e ciò impone una motivazione più articolata, visto che nelle more fra la data di deposito del ricorso e quella della decisione è entrata in vigore la L. n. 132 del 2018 di conversione del D.L. n. 113 del 2018 che ha introdotto l’istituto, sia pure in subordine invocato, della protezione speciale; e che le sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SSUU 29460/2019), investite della questione di particolare importanza concernete la possibile applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, si sono espresse, per ciò che qui interessa, affermando l’irretroattività delle stesse, in adesione all’orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza della Corte (in particolare in Cass. 4890/2019) secondo la quale l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari non si applica alle domande di riconoscimento proposte dinanzi alla commissione territoriale competente prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018), continuando in queste ipotesi a doversi adottare il paradigma normativo contenuto nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ovvero una norma che contiene una clausola generale concernente “i seri motivi di carattere umanitario”, da valorizzare in funzione degli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano.

2.3. Le Sezioni Unite, al riguardo, hanno affermato che:

a. la legge abrogata non è del tutto priva di efficacia, trovando applicazione per i fatti che si siano verificati anteriormente all’abrogazione;

b. il principio d’irretroattività è volto a tutelare diritti e non fatti. Il divieto di retroattività, di conseguenza, garantisce l’immutabilità della rilevanza giuridica di fatti che già si siano compiutamente verificati o di fattispecie non ancora esaurite;

c. il diritto al riconoscimento di una misura di protezione umanitaria, appartenendo al catalogo dei diritti umani, preesiste al suo accertamento che ha natura esclusivamente dichiarativa: il procedimento volto al suo accertamento, di conseguenza, non incide sull’insorgenza del diritto che va temporalmente collocato al momento in cui si verifica la situazione di vulnerabilità sussumibile nella fattispecie allora vigente. E’ irrilevante che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea come quella apprestata nelle varie forme dalla normativa vigente, essendo espressione del diritto di asilo costituzionale, costruito come diritto della personalità, posto a presidio dei diritti fondamentali della persona;

d. benchè il diritto di asilo si configuri quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la data di presentazione della domanda in sede amministrativa che identifica ed attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare, in quanto è con essa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela e l’intendimento di avvalersene;

e. a ciò consegue, tuttavia, che sia nel caso in cui alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 la Commissione Territoriale abbia già ritenuto la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario come stabilito dal D.Lgs. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9) sia in quello in cui l’accertamento sia comunque in itinere i il titolo di soggiorno dovrà rispondere alle modalità previste dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9.

2.4. E’ stato altresì precisato che la natura dichiarativa dell’accertamento non è indebolita dalla necessità, prevista dalla legge, che la valutazione avvenga sulla base d’informazioni aggiornate, essendo questa caratteristica un’espressione non della natura costitutiva dell’accertamento ma dell’estensione dei poteri istruttori del giudice e della peculiarità del regime probatorio che presidia proprio il rango e l’inviolabilità dei diritti in gioco.

2.5. E’ stato, infine, confermato l’orientamento nettamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, portato da Cass. 4455/2018, secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il profilo dell’integrazione non può essere trascurato e non deve essere esaminato isolatamente, ma attraverso una valutazione comparativa della situazione di effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali nel paese di origine; ed è stato sottolineato sia che la tutela di essi deve essere “orizzontale”, sia che la norma elastica contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 è lo strumento più adeguato a promuoverne l’evoluzione.

3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso, nel caso in esame, è inammissibile.

3.1. Infatti, pur superato il dubbio sulla retroattività della L. n. 132 del 2018 che avrebbe escluso, in limine, l’esame del ricorso, rimane preclusa ad ogni valutazione in questa sede la critica riguardante l’integrazione del ricorrente rispetto alla quale il Tribunale, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, ha affermato che non è stata fornita alcuna prova.

3.2. Al riguardo, la censura proposta risulta del tutto priva di specifidtà, perchè non è stato affatto indicato quali documenti siano stati prodotti, al fine di contrastare la statuizione impugnata e consentire al giudicante di apprezzare il grado di inserimento raggiunto in Italia, con ciò consentendo anche di confrontare la sua condizione con quella del paese di origine ((OMISSIS)), rispetto alla quale il Tribunale ha reso argomentazioni plausibili e fondate su fonti documentali rispondenti alle previsioni normative (cfr. Cass. 13172/2013; Cass. 13897/2017; ed, in termini, Cass. 29056/2019) poichè ha affermato che nella regione di provenienza, dai report EASO aggiornati, non risultava una situazione di conflitto generalizzato (cfr. pag. 8,9 e 10 del decreto impugnato); nè il ricorrente ha dedotto alcunchè in punto di conflitto religioso (che, in tesi, avrebbe determinato la sua fuga).

3.3. In tale situazione, la censura maschera la richiesta, del tutto generica, di rivisitazione delle questioni di merito già correttamente vagliate dal Tribunale che non possono avere ingresso in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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