Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17589 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2389 – 2016 R.G. proposto da:

G.O., – c.f. (OMISSIS), – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Effiong L.

Ntuk ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Mazzini, n.

27, presso lo studio dell’avvocato Francesco Mainetti;

– ricorrente –

contro

S.M. e ST.MO.HA.RI.;

– intimati –

G.R., G.S. e G.V.;

– intimati –

e

EQUITALIA NORD s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1916 – 26.9/27.10.2014 della corte d’appello

di Torino;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 dicembre 2019 del

consigliere Dott. ABETE Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 3.7.2005 S.M., St.Mo.Ha.Ri., G.R., G.S. e G.V. citavano a comparire innanzi al tribunale di Casale Monferrato G.O..

Esponevano che in data 8.7.2003 era deceduto ab intestato G.E., il quale aveva lasciato a sè quali eredi il coniuge, S.M., ed i figli, ossia gli ulteriori attori ed il convenuto; che l’eredità relitta era costituita dalla quota ideale di 1/2 di un compendio immobiliare in (OMISSIS).

Chiedevano farsi luogo alla divisione dell’eredità.

1.1. Si costituiva G.O..

Non si opponeva alla domanda attorea.

1.2. Assunte le prove articolate, espletata la c.t.u. – che concludeva per l’indivisibilità del compendio immobiliare – si costituiva “Equitalia Nord” s.p.a., creditore di St.Mo.Ha.Ri., garantito da ipoteca iscritta sull’immobile dividendo.

1.3. Con sentenza n. 193/2012 l’adito tribunale rigettava l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di K.S.A., dichiarava l’indivisibilità del compendio immobiliare e disponeva farsi luogo alla vendita come da separata ordinanza.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello G.O..

Resistevano S.M. e St.Mo.Ha.Ri..

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci G.R., G.S. e G.V. nonchè “Equitalia Nord” s.p.a..

3. Con sentenza n. 1916 dei 26.9/27.10.2014 la corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame ed in parziale riforma dell’appellata sentenza, in ogni altra parte confermata, dichiarava S.M. avente diritto ad una quota pari a 34/45 dell’eredità, ciascuno degli figli non rinuncianti del de cuius avente diritto ad una quota pari ad 11/135.

3.1. Esplicitava la corte – in ordine al primo motivo di appello, con il quale il primo dictum era stato censurato nella parte in cui non si era inteso far luogo alla integrazione del contraddittorio nei confronti di K.S.A., asserita ulteriore figlia naturale del de cuius – che il riconoscimento non era stato effettuato formalmente dal genitore naturale con un atto tra quelli previsti a pena di nullità; che, “a tutto concedere”, le espressioni adoperate dalla S., quali “causale” del bonifico bancario datato 22.7.2003, non davano ragione della volontà di operare un riconoscimento; che non era stata comprovata l’assenza di condizioni impeditive – correlate all’eventuale status di figlio legittimo o legittimato di K.S.A. – al riconoscimento.

3.2. Esplicitava la corte – in ordine al secondo motivo di appello, con il quale il primo dictum era stato censurato nella parte in cui non si era inteso dar corso all’istanza di acquisizione di documentazione relativa alla condizione di figlio naturale del de cuius di St.Mo.Ha.Ri. – che le argomentazioni a tal fine addotte dall’appellante erano del tutto inconsistenti; che, contrariamente all’assunto dell’appellante, St.Mo.Ha.Ri. non aveva mai posseduto il cognome G., sicchè giammai lo aveva perduto.

3.3. Premetteva la corte – in ordine al quarto motivo di appello, con il quale il primo dictum era stato censurato nella parte in cui aveva opinato per la indivisibilità del compendio immobiliare – che il primo giudice aveva osservato che i tre lotti eventualmente formati non avrebbero avuto eguale valore e che l’entità delle quote spettanti agli eredi era tale da impedire la formazione di porzioni corrispondenti al valore delle quote stesse.

Indi esplicitava che siffatti rilievi non erano stati significativamente contestati dall’appellante, il quale neppure aveva addotto la sussistenza delle condizioni per la “comoda divisibilità” del compendio immobiliare ereditario.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.O.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

S.M., St.Mo.Ha.Ri., G.R., G.S., G.V. ed “Equitalia Nord” s.p.a. non hanno svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di integrità del contraddittorio.

Deduce che dapprima all’udienza del 14.3.2006 e poi all’udienza del 16.10.2007 – nel corso del suo formale interrogatorio – S.M. ha affermato che aveva inviato – fornendo all’uopo copia del bonifico – del denaro a K.S.A., figlia naturale del marito.

Deduce quindi che a fronte di siffatte dichiarazioni di natura confessoria i giudici di merito avrebbero dovuto senz’altro ordinare nei confronti di K.S.A. l’integrazione del contraddittorio.

6. Il primo motivo di ricorso va respinto.

Ovviamente è fuor di discussione il potere – dovere del giudice di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio, con l’evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda come formulata dalla parte attrice; segnatamente, l’onere della parte, che eccepisca l’incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basa la propria eccezione, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c. (cfr. Cass. 14.5.2005, n. 10130).

E però pur in questi termini la corte di merito, in sede di disamina del primo motivo di appello, ha dato conto – siccome si è anticipato – in modo congruo, esaustivo ed ineccepibile delle ragioni alla cui stregua ha reputato non vi fosse margine perchè si facesse luogo alla integrazione del contraddittorio nei confronti di K.S.A..

Siffatte ragioni per nulla sono scalfite dalle prospettazioni veicolate dal primo mezzo, viepiù che a rigore le addotte prospettazioni si risolvono nella mera riproposizione delle ragioni di censura già sottoposte al vaglio della corte distrettuale.

In questo quadro, per un verso, non ha valenza l’assunto secondo cui “non è in contestazione tra le parti la qualifica di figlia naturale di K.S.A. bensì la rilevanza processuale dell’affermazione resa in corso di causa dalla signora S.M.” (così ricorso, pagg. 14 – 15); per altro verso, non può che ribadirsi l’affermazione – tra le altre – della corte territoriale secondo cui “tale riconoscimento perverrebbe da una terza persona e non da uno dei genitori naturali” (così sentenza d’appello, pag. 6).

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di acquisizione di documenti.

Deduce che, allorchè non ha inteso dar corso all’istanza di esibizione, la corte territoriale non ha considerato che dalla documentazione allegata avrebbe potuto acquisire probatorio riscontro della insussistenza della qualità di figlio naturale del de cuius di St.Mo.Ha.Ri..

Deduce in particolare che dall’annotazione a margine dell’atto di nascita, a seguito del decreto della Procura Generale della Repubblica di Torino in data 24.8.1992, si evince, contrariamente all’assunto della corte torinese, che St.Mo.Ha.Ri. ha perduto il cognome G..

8. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

Va innanzitutto evidenziato che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in Cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2010, n. 4375; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188; Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. 2.2.2006, n. 2262).

Va altresì evidenziato che ineccepibilmente la corte d’appello ha respinto il secondo motivo di gravame, con il quale era stato censurato il primo dictum in dipendenza del rigetto dell’istanza di acquisizione di una “non meglio precisata documentazione sulla condizione di figlio del de cuius di St.Mo.Ha.Ri.” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 6 e 7).

Invero questa Corte spiega che l’esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio; e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. sez. lav. 20.12.2007, n. 26943).

Va inoltre evidenziato che il mezzo de quo sollecita il riesame delle annotazioni a margine del certificato di nascita di St.Ri..

E tuttavia al riguardo va rimarcato quanto segue.

Da un canto il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

D’altro canto la corte di merito ha puntualizzato che con il decreto in data 24.8.1992 la Procura Generale della Repubblica di Torino aveva “autorizzato il cambio del prenome e non del cognome” (così sentenza d’appello, pag. 8).

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di ritenuta indivisibilità del compendio immobiliare.

Deduce che il c.t.u. ha errato allorchè ha affermato che l’immobile è indivisibile; che è stato allegato un documento della Guardia di Finanza che attesta che l’immobile è costituito da tre unità immobiliari.

educe ancora che è irrilevante che i condividenti sono in numero maggiore rispetto alle porzioni che possono formarsi, viepiù che dalla visura immobiliare prodotta da controparte si evince che l’eredità è costituita da altri sei immobili.

10. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

11. Si premette il mezzo di impugnazione in disamina non è, a rigore, debitamente specifico ed “autosufficiente” quanto meno con riferimento alla “visura ipotecaria”.

Difatti questo Giudice del diritto spiega che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

12. Si rappresenta in ogni caso che il motivo in esame si qualifica, a rigore, in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, per un verso, che G.O. con tale mezzo di impugnazione censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso sulla scorta degli esiti della c.t.u. circa la “comoda divisibilità” del compendio immobiliare.

Occorre tener conto, per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Occorre tener conto, per altro verso ancora, che, in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della “comoda divisibilità” del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

In questi termini le addotte ragioni di censura sono da vagliare nel solco della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

13. Ebbene in tale ottica si osserva quanto segue.

Da un canto è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della sentenza delle sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di Torino ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato, in sede di disamina del quarto motivo di appello, il percorso argomentativo seguito.

D’altro canto la corte di Torino ha indiscutibilmente disaminato il fatto decisivo caratterizzante in parte qua la res litigiosa ovvero la “comoda divisibilità” del compendio ereditario.

Del resto la ricorrente si duole per la mancata valutazione del “documento della Guardia di Finanza” e di una non meglio specificata “visura ipotecaria”. E tuttavia pur al riguardo rivestono valenza gli insegnamenti di questa Corte dapprima menzionati (cfr. Cass. n. 11892/2016; Cass. (ord.) n. 23153/2018).

14. S.M., St.Mo.Ha.Ri., G.R., G.S., G.V. ed “Equitalia Nord” s.p.a. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

15. G.O., ai fini della proposizione del ricorso a questa Corte di legittimità, è stata ammesso al patrocinio a spese dello Stato (con delibera in data 17.3.2015 del consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino).

Il che ha fatto sì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 2, lett. a), che l’importo del contributo unificato è stato prenotato a debito, sicchè non vi è margine chè si disponga il versamento da parte dello stesso ricorrente di una ulteriore somma a tale titolo (cfr. Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7368, secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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