Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17589 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18640-2015 proposto da:

GEO S.r.l., p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO

CARPINELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA GRANZOTTO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA IMMOBILIARE M. di M.A., c.f. (OMISSIS) –

p.iva (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO CHIAPPARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONELLA MOSELE, ANTONIO MACCARI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 378/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito l’Avvocato LUCA GRANZOTTO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato FRANCO CHIAPPARELLI che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale ed l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., titolare dell’Agenzia Immobiliare M., con atto di citazione del 6 novembre 2000, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Treviso, la società GEO S.r.l. ed il geom. G.M., esponendo che nel corso dell’anno 1997 aveva ottenuto incarico dalla società Nuova Anna spa, in persona di P.G., di vendere il fabbricato industriale artigianale sito in (OMISSIS). Nell’anno seguente la società Eurogeo; in persona del legale rappresentante G.M. si era rivolta alla sua agenzia per acquistare un capannone industriale. L’attore aveva fatto incontrare le parti e il G. aveva più volte confermato la volontà di concludere l’affare e di completare tale acquisto con l’acquisto di un terreno agricolo adiacente al capannone per adibirlo a deposito macchinari. Il M. aveva tentato di convincere il proprietario del terreno adiacente alla vendita senza però riuscirci. La conclusione dell’affare tra G. e P. sembrava sfumato. Sennonchè, nel febbraio 2000 aveva appreso causalmente che l’immobile in questione era locato a Eurogeo S.r.l. e che la trattativa per la compravendita da lui iniziata era andata in porto anche se l’acquirente risultava Locafit società di leasing che aveva concesso il bene in locazione finanziaria a Geo S.r.l. il cui legale rappresentante era C.E. moglie di G.M., socio della medesima società.

Ciò premesso l’attore chiedeva la condanna dei convenuti in via solidale o alternativa a corrispondergli la somma di Lire 48.840.750 quale provvigione.

Si costituivano in giudizio sia Geo S.r.l. che G.M. resistendo alla domanda e deducendo che nessuna mediazione era dovuta all’attore. Eccepivano il difetto di legittimazione passiva, stante la diversità dei soggetti che avevano perfezionato l’affare rispetto a quelli messi in contatto dall’attore. Eccepivano, altresì, la diversità dell’affare concluso rispetto a quello proposto e l’inesistenza del nesso di casualità tra attività mediatoria e conclusione dell’affare.

Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 72/04 accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 48.840.750, oltre la rifusione delle spese.

Avverso questa sentenza proponevano appello sia la società GEO sia G.M., M.A. si costituiva, resistendo all’impugnazione, chiedendo la condanna degli appellanti, ai sensi della norma di cui all’art. 96 c.p.c..

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 630 del 2010 accoglieva l’appello e rigettava la domanda dell’attore.

M.A., titolare dell’Agenzia Immobiliare M., proponeva ricorso per cassazione per tre motivi; G. e Geo srl resistevano con controricorso.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4758 del 2012 accoglieva il primo motivo del ricorso, cassava la sentenza impugnata, e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Secondo la Corte di Cassazione “Qualora si accerti che il bene oggetto della compravendita è il medesimo in relazione al quale era stato a suo tempo sollecitato l’intervento del mediatore; che il mediatore stesso ha messo in contatto venditore e compratore e che a seguito di tale contatto la compravendita è stata conclusa, spetta al mediatore il diritto al compenso qualunque siano le modalità formali con cui il trasferimento si realizza ed anche se le parti originarie sostituiscano altri a sè nell’intestazione giuridica del risultato finale”.

Riassunto il processo, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 378 del 2015, confermava la sentenza di primo grado e la condanna della società Geo srl e G. al pagamento della somma di Euro 25.244,14 a titolo di provvigione in favore della Agenzia Immobiliare M.. Secondo la Corte di merito, G.M., socio e/o legale rappresentante di Eurogeo come pure socio della Geo (il cui legale rappresentante era la moglie) incaricò il mediatore di reperire il capannone e l’Agenzia Immobiliare M. lo mise in contratto con la società venditrice, dopo di che il capannone fu acquistato da Locafit spa società leasing che lo diede in locazione finanziaria a Geo la quale lo sublocò a Eurogeo, ottenendo, in tal modo, sia l’acquisizione tramite leasing dell’immobile, sia l’utilizzazione dello stesso.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Geo S.r.l. e da G.M. con ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia Immobiliare M. ha resisto con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Agenzia Immobiliare M. di M. dott. A. per tardività del ricorso. Secondo la controricorrente, posto che la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 378 del 2015 è stata regolarmente notificata in data 5 maggio 2015, il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva sabato 04 luglio 2015. Sicchè tale ricorso per cassazione risultando spedito dall’ufficio Postale di (OMISSIS) il 6 luglio 2015, sarebbe tardivo.

1.1. = L’eccezione è infondata alla luce del disposto di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3. Come è stato già affermato da questa Corte di cassazione con l’ordinanza n. 310 del 2016: la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5 è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 ma anche a quelli già pendenti a tale data, in forza della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3 che, tuttavia, non essendo una norma di interpretazione autentica, dispone solo per l’avvenire e, quindi, opera limitatamente ai termini di scadenza, dopo al sua entrata in vigore, il 4 luglio 2009, e non a quelli che a tale data risultano già scaduti.

A.= Ricorso principale.

2.= Con il primo motivo di ricorso, le società Geo S.r.l. e G. lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1755 c.c., comma 1, per non essersi la Corte di Appello pronunciata sulle domande ed eccezioni di merito proposte dai ricorrenti, rilevanti ai fini della decisione quali: a) mancanza di identità tra affare mediato (compravendita immobiliare) ed affare concluso (leasing) da parte di soggetto diverso; b) mancanza di nesso causale fra l’attività del dott. M. e la successiva conclusione dell’affare a seguito di avvio delle trattative mesi dopo-, c) condanna del mediatore per violazione del dovere di diligenza ex art. 1756 c.c.(ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti, la sentenza cassata dalla Corte di cassazione aveva accolto l’eccezione pregiudiziale degli appellanti che avevano dedotto di non essere stati parti del rapporto sostanziale dedotto in causa dal mediatore e aveva ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello relativi all’an e al quantum della pretesa del mediatore. Una volta che la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di cui si dice e riassunto il giudizio, la società Geo e G. hanno riproposto i motivi che erano stati ritenuti assorbiti, epperò, la Corte distrettuale su questi motivi avrebbe omesso di pronunciarsi. In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe accertato: a) se il leasing avesse la stessa finalità della compravendita (cd leasing traslativo); b) che non sussisteva nessun collegamento tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare nè la messa in contatto avrebbe spiegato la benchè minima rilevanza causale rispetto alla conclusione dell’affare.

2.1.= Il motivo è infondato, posto che la questione è stata definitivamente risolta da questa Corte con l’ordinanza n. 4759 del 2012 laddove viene affermato: “Qualora si accerti che il bene oggetto della compravendita è il medesimo in relazione al quale era stato a suo tempo sollecitato l’intervento del mediatore; che il mediatore stesso ha messo in contatto venditore e compratore e che a seguito di tale contatto la compravendita è stata conclusa, spetta al mediatore il diritto al compenso, qualunque siano le modalità formali con cui il trasferimento si realizza ed anche se le parti originarie sostituiscano altri a sè nell’intestazione giuridica del risultato finale. La Corte di appello, ha vincolato la sua decisione ad aspetti formali, quale quello che attiene alla qualità ed alla veste in cui il G. ebbe a conferire l’incarico al M. (se in proprio, o nella qualità di rappresentante di Geo, o di rappresentante di Eurogeo), laddove risulta accertato che egli – direttamente o tramite la moglie – deteneva il controllo di entrambe le società (oltre che di se stesso) e che di esse ha disposto a suo piacimento, nel decidere a chi e come la proprietà dovesse essere intestata. Pur se parti del contratto di compravendita e formale titolare dell’obbligazione di pagare la provvigione si possono individuare nell’acquirente Geo, o nella committente Eurogeo, non può essere esclusa la concorrente responsabilità di colui che ebbe di fatto e di sua iniziativa a gestire gli interessi facenti capo alle due società, utilizzandone la soggettività e le strutture in vista del più proficuo assetto del rapporto finale. A diversa soluzione si può pervenire solo quando fin dall’origine colui che ha conferito l’incarico abbia inequivocabilmente dichiarato al mediatore di agire esclusivamente nella qualità di rappresentante legale di un soggetto terzo: circostanza che nella specie non risulta e che appare smentita dall’intero svolgimento dei fatti. Il giudice cioè non può escludere la legittimazione a rispondere del pagamento della provvigione in capo a colui che ebbe ad assumere l’iniziativa dell’affare, ad affidare l’incarico al mediatore; a gestire materialmente le trattative e a determinare le modalità della sua conclusione, sulla base del mero rilievo che gli effetti giuridici finali si sono prodotti in capo ad un soggetto diverso. Per potersi sottrarre alla responsabilità personale, il G. avrebbe dovuto, fin dall’origine specificare al mediatore di voler agire solo nella veste di rappresentante legale di un soggetto diverso o di una precisa e determinata società.

Appare di tutta evidenza che la Corte di Cassazione abbia ritenuto che la sentenza cassata aveva evidenziato un’identità tra l’affare oggetto di intermediazione e quello concluso, chiarendo, che la realizzazione del risultato economico perseguito dalle parti, prevale su ogni altra considerazione, qualora il suddetto risultato sia stato raggiunto per effetto dell’intervento del mediatore.

3.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 1754 e 1755 c.c. per avere la Corte di Appello compiuto errata applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione, sia in relazione alla posizione del G. che di Geo S.r.l. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, nel decidere la causa, sarebbe incorsa nella violazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, poichè si sarebbe limitata ad osservare che la prova che il G. avesse fin dall’inizio specificato di agire solo quale rappresentante legale di Eurogeneo, non poteva essere ravvisata nella consegna di un biglietto che lo qualificava quale responsabile commerciale. Piuttosto, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che sarebbe la stessa controparte che avrebbe individuato da sempre, almeno fino al giudizio di Cassazione1 nella sola Eurogeo il soggetto parte del rapporto ex art. 1775 c.c., avendo assunto la responsabilità solidale di Geo ex post e in quanto risultata essere stata la contraente di Locafit.

3.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente per quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 4759 del 2012 laddove esplicitamente afferma che: la Corte di Appello ha vincolato la sua decisione ad aspetti formali, quale quello che attiene alla qualità ed alla veste formale in cui il G. ebbe a conferire l’incarico al M. (se in proprio, o nella qualità di rappresentante di Geo, o di rappresentante di Eurogeo), laddove risulta accertato che egli – direttamente o tramite la moglie – deteneva il controllo di entrambe le società (oltre che di se stesso) e che di esse ha disposto a suo piacimento, nel decidere a chi e come la proprietà dovesse essere intestata. Pur se parti del contratto di compravendita e formale titolare dell’obbligazione di pagare la provvigione si possono individuare nell’acquirente Geo, o nella committente Eurogeo, non può essere esclusa la concorrente responsabilità di colui che ebbe di fatto e di sita iniziativa a gestire gli interessi facenti capo alle due società, utilizzandone la soggettività e le strutture in vista del più proficuo assetto del rapporto finale.

A diversa soluzione si può pervenire solo quando fin dall’origine colui che ha conferito l’incarico abbia inequivocabilmente dichiarato al mediatore di agire esclusivamente nella qualità di rappresentante legale di un soggetto terzo: circostanza che nella specie non risulta e che appare smentita dall’intero svolgimento dei fatti (…)” E di più, la stessa Corte di Cassazione aggiungeva, diversamente da quanto viene prospettato dai ricorrenti, che la Corte distrettuale non aveva sufficientemente e/o adeguatamente specificato da quali documenti risultasse che l’incarico di concludere l’affare fosse conferito esclusivamente nell’interesse di Eurogeo, o di Geo, o di altri, posto che le risultanze probatorie manifestavano che unico artefice della promozione dell’iniziativa, del suo svolgimento e della sua conclusione fu il G. e tale ultima emergenza probatoria non risulta sia stata smentita posto gli stessi ricorrenti non indicano documenti che con certezza avrebbero dovuto condurre la Corte distrettuale ad altro risultato..

4.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., comma 1 per avere la Corte erroneamente, ritenuto di individuare in Geo S.r.l. una delle parti del rapporto mediatorio, in quanto soggetto che, quale contraente del successivo contratto di leasing, aveva beneficiato dell’attività del mediatore. Secondo i ricorrenti l’assunto secondo il quale sarebbe “(….) del tutto infondata l’eccepita estraneità di Geo S.r.l. trattandosi della società parte del contratto di leasing ovvero del soggetto giuridico che ha profittato dell’affare (…)” sarebbe errato in diritto perchè se è vero che è principio ormai consolidato che per stabilire se al mediatore spetti la provvigione deve aversi riguardo all’affare e quindi al risultato economico e non alla forma giuridica prescelta per attuarlo è altrettanto consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui il soggetto intermediato (Eurogeo) sostituisca altri nella stipulazione del contratto, debitore della provvigione resterebbe pur sempre la parte originaria essendo costei la persona con cui il mediatore ha avuto rapporti. Del resto sarebbe pacifico e non contestato che mai il G. si fosse presentato al mediatore nella veste di rappresentante di Geo srl.

4.1.= Il motivo è infondato.

Come ha già chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza più volte richiamata: pur se parti del contratto di compravendita e formale titolare dell’obbligazione di pagare la provvigione, si possono individuare nell’acquirente Geo, o nella committente Eurogeo, non può essere esclusa la concorrente responsabilità di colui che ebbe di fatto e di sua iniziativa a gestire gli interessi facenti capo alle due società, utilizzandone la soggettività e le strutture in vista del più proficuo assetto del rapporto finale. Sicchè appare corretta la sentenza impugnata laddove chiarisce che “(…) del tutto infondata è altresì l’eccepita estraneità della Geo S.r.l. trattandosi della società parte del contratto di leasing, ovvero, del soggetto giuridico che ha approfittato dell’affare (…)”.

5.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente quantificato la provvigione nella misura del 3% del prezzo di vendita, erroneamente ritenendo, per violazione della predetta norma, che tale quantificazione fosse corretta alla luce dei parametri asseritamente vigenti all’epoca nella zona anzichè degli usi locali. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, nel determinare il quantum del compenso al mediatore(applicando i parametri all’epoca vigenti in zona, non avrebbe rispettato quanto prescritto dall’art. 1755 c.c., secondo il quale in mancanza di accordo tra le parti la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate dalle tariffe professionali ovvero dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Sennonchè, parte odierna ricorrente aveva da sempre sostenuto che gli usi della provincia di Treviso prevedevano una provvigione pari al 2% e non del 3% del prezzo della compravendita. Per altro, sul mediatore incombeva l’onere di provare l’esistenza degli usi e delle consuetudini, onere che il M. non avrebbe assolto.

5.1.= Il motivo è inammissibile per genericità, perchè i ricorrenti non specificano se il quantum della provvigione richiesta sia state contestate; in quale fase del giudizio e con quale atto, essendosi limitati ad evidenziare che “parte ricorrente ha sempre sostenuto che gli usi della provincia di Treviso prevedevano una provvigione del 2% e non del 3%” insufficiente a chiarire se sia stata contestata la sussistenza degli usi che secondo il Tribunale prima e la Corte di appello dopo, erano vigenti, all’epoca, nella zona.

B. Ricorso incidentale condizionato.

6.= Il rigetto del ricorso principale esime il Collegio dall’esaminare il ricorso incidentale condizionato così come richiesto dalla stessa ricorrente incidentale. Con il ricorso incidentale l’Agenzia immobiliare chiedeva: cassarsi l’impugnata sentenza limitatamente al capo ove è stata respinta la richiesta di condanna della Geo S.r.l. e del geom. G.M. al risarcimento dei danni in favore del Dott. M. per erronea ed insufficiente motivazione, così travisando i fatti, con condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. In ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti in solido a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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