Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17589 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10848-2015 proposto da:

PG S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO BORSA 159,

presso lo studio dell’avvocato TEODOLINDA ANIELLO, rappresentata, e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAPOGRECO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1376/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/10/2014 R.G.N. 929/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato AMORUSO GENNARO MARIA per delega Avvocato CAPOGRECO

GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 27 ottobre 2014, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello di P.G. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’inefficacia del licenziamento intimato il 21 gennaio 2013 da P.G. s.r.l. a G.G., con ordine alla prima di riassunzione del proprio dipendente e condanna al risarcimento del danno, in misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’inefficacia del licenziamento intimato, per assenza di motivazione, in violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 e condividendo la liquidazione del danno sulla base della previsione dell’art. 8 L. cit.: essendo poi coerente l’omessa specificazione dell’importo dell’ultima retribuzione globale di fatto con la natura generica della condanna e dovendosi intendere il riferimento legislativo all’ultima mensilità alla sola quota di accantonamento del T.f.r..

Con atto notificato il 20 aprile 2015, S.G. s.r.l. ricorre per tassazione con tre motivi; G.G. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per indicazione dei motivi del licenziamento, ancorchè non nella lettera di sua comunicazione del 21 gennaio 2013, nella scheda di lavoro poi trasmessa al centro per l’impiego, di cui il lavoratore aveva avuto conoscenza: con sanatoria dell’eventuale nullità per il raggiungimento dello scopo di comunicazione al destinatario dei motivi del licenziamento.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla doglianza di vizio di ultrapetizione del Tribunale con l’ordine di riassunzione del lavoratore, nonostante la sua rinuncia ad essa, desumibile dal verbale del suo libero interrogatorio e comunque neppure richiesta, avendo egli piuttosto domandato la reintegrazione nel posto di lavoro (peraltro inaccoglibile in difetto del requisito dimensionale della società datrice).

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., artt. 112, 278, 414 e 432 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 o in subordine in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per omessa pronuncia sulla doglianza di erronea pronuncia del primo giudice, a fronte di una domanda del lavoratore di condanna risarcitoria della propria datrice, di sua condanna in via generica (tale qualificata dal Tribunale e quindi dalla Corte d’appello) in misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto: non potendo il giudice d’ufficio emettere una condanna in via generica in luogo di una in misura determinata o determinabile, ma piuttosto rigettare la domanda in difetto di prova dalla parte dell’ammontare del danno.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 e art. 156 c.p.c., per indicazione dei motivi del licenziamento nella scheda di lavoro poi comunicata al centro per l’impiego, di cui il lavoratore avuta conoscenza, è inammissibile.

Esso risulta innanzi tutto generico, per la mancata indicazione dei motivi successivamente appresi dal lavoratore con la scheda di lavoro comunicata dalla datrice al centro per l’impiego.

Non può, infatti, ritenersi adeguata specificazione il richiamo ad un meramente enunciato (alla lettera b del quarto capoverso di pg. 6 del ricorso) giustificato motivo oggettivo, che, come noto, costituisce clausola generale (o norma cd. “elastica”) tipizzante categorie di comportamenti non previamente determinabili in concreto e pertanto da individuare volta per volta, con specifica integrazione della locuzione normativa indeterminata attraverso ragioni puntualmente identificate e contestualizzate, direttamente incidenti sulla condizione del lavoratore.

Sicchè, il mezzo contravviene al requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

Ma esso viola pure il principio di autosufficienza del ricorso, stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in difetto di specifica indicazione, nè tanto meno trascrizione, della scheda di lavoro suddetta, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, così da essere in grado di compierlo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009, n. 5043; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass 26 settembre 2002, n. 13953).

In ogni caso, il motivo è infondato per la mancata specificazione dei motivi di licenziamento nella lettera di comunicazione (esclusivamente contenente il richiamo dell’art. 2118 c.p.c.: come da testuale formulazione, al primo periodo di pg. 3 della sentenza), prescritta a pena di inefficacia del licenziamento intimato dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2 (come sost. dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37) e comma 3.

La previsione normativa novellata è chiara nell’esigere la contestuale specificazione dei motivi con la comunicazione del licenziamento (“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”), quale requisito di efficacia dell’atto: a netta differenza del testo precedente dell’art. 2 L. cit., come sostituito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2, comma 2, che stabiliva l’inefficacia del licenziamento per la mancanza della sua comunicazione scritta e, soltanto se richiesta dal lavoratore entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione, anche dei motivi (Cass. 1 febbraio 2008, n. 2498, con specifico riferimento alla diversa distribuzione degli obblighi e degli oneri nelle distinte ipotesi di mancanza di richiesta dei motivi di licenziamento e di mera denunzia della loro tardività).

Del tutto inconferente, alla luce delle superiori argomentazioni, è poi il richiamo della società datrice (al quarto capoverso di pg. 8 del ricorso) alla libertà di formulazione, senza espressioni canoniche, della comunicazione al lavoratore della volontà di licenziarlo, anche in forma indiretta, purchè chiara e, s’intende, necessariamente scritta (Cass. 19 luglio 2012, n. 12499; Cass. 13 agosto 2007, n. 17652): la libertà di articolazione formale del requisito di efficacia di un atto, purchè nel rispetto della sua integrazione, nulla ha a che vedere, infatti, con la violazione della disciplina per esso prevista.

Nè, infine, può essere applicato al licenziamento, siccome negozio unilaterale recettizio e pertanto atto di natura sostanziale soggetto nella comunicazione ai requisiti di forma illustrati, il principio di sanatoria delle nullità, per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), in quanto esclusivamente proprio agli atti di natura processuale, per il suo radicamento nel principio di libertà di forme di tali atti (art. 121 c.p.c.).

Esso è, infatti, inestensibile tout court agli atti di natura sostanziale (in tale senso, con specifico riferimento alla determinazione dell’indennità di occupazione: Cass 28 settembre 2015, n. 19162; Cass. 3 luglio 2013, n. 16614), come ancora di recente ribadito, ferma la distinzione tra atti processuali e sostanziali ai fini dell’applicazione della regola di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario soltanto ai primi e non anche ai secondi, in relazione all’estensione della regola anche agli effetti sostanziali dei primi, soltanto qualora il diritto possa farsi valere esclusivamente con un atto processuale (Cass. s.u. 9 dicembre 2015, n. 24822).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla doglianza di vizio di ultrapetizione del Tribunale per il suo ordine di riassunzione del lavoratore, benchè rinunciata, come desumibile dal verbale del suo libero interrogatorio e comunque neppure richiesta, avendo egli piuttosto domandato la reintegrazione nel posto di lavoro, è infondato.

Non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia, posto che la Corte territoriale ha chiaramente pronunciato in ordine alle conseguenze del licenziamento inefficace (come risulta dal ragionamento argomentativo svolto al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza), non risultando poi la rinuncia alla riassunzione del lavoratore, non parlandone la sentenza impugnata, nè avendola debitamente trascritta la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937).

E’ poi irrilevante, ai fini pretesi dalla ricorrente, la formulazione dal lavoratore di una domanda di reintegrazione nel posto di lavoro (inaccoglibile in difetto del requisito dimensionale della società datrice), atteso che, proposta una domanda di nullità del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, tale petitum deve ritenersi comprensivo di quello concernente il riconoscimento della minore tutela stabilita dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, con la conseguenza che non viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato la sentenza con la quale il giudice adito, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale, condanni tuttavia il datore di lavoro, che abbia intimato il licenziamento illegittimo, alla riassunzione del lavoratore o a corrispondergli, in alternativa, l’indennità prevista dal citato art. 8 (Cass. 9 settembre 1991, n. 9460).

In particolare, con la pronuncia resa, la Corte calabrese ha condiviso l’individuazione delle conseguenze del licenziamento inefficace, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, non già “nell’obbligo di reintegrazione e di risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso fino a quella dell’effettiva reintegra, ma solo nella corresponsione di un importo pari a quanto previsto dall’art. 8 della stessa legge. Nel concreto determinato in una somma pari a 3,5 mensilità” (cosi al terzo capoverso di pg. 3 della sentenza). E tanto, in virtù di una corretta interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo della L. n. 604 del 1966, art. 2 (ancora secondo le parole della Corte). Ebbene, una tale sottolineatura appare meritevole a questa Corte di adeguata evidenza critica, in funzione di un riallineamento della disciplina di tutela (obbligatoria) stabilita dalla legge citata a quella novellata della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, per effetto della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), secondo un criterio di ragionevolezza che eviti ingiustificate disparità di trattamento.

Ed infatti, la stessa L. 28 giugno 2012, n. 92 ha operato due interventi ed entrambi con la tecnica della novellazione: – l’uno sulla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, con l’art. 1, comma 37, per il quale “La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”, poi seguito dal terzo comma dello stesso articolo (invariato rispetto alla formulazione, sostitutiva della norma originaria, della L. n. 108 del 1990, art. 2, comma 2), secondo cui “Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 è inefficace”; l’altro sulla L. n. 300 del 1970, art. 18, con l’art. 1, comma 42, lett. b), per il quale (ai soli fini qui d’interesse) il licenziamento intimato in forma orale gode ora di una tutela reintegratoria piena (primi due comma), mentre quello “dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, e successive modificazioni” riceve la sola tutela risarcitoria prevista dal quinto e sesto comma.

Sicchè, se l’ipotesi di nullità del licenziamento orale o di inefficacia per intimazione in mancanza di forma scritta trova paritaria garanzia in entrambi i regimi di tutela sopra illustrati (posta la radicale inefficacia del secondo, inidonea alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente, a fini di esclusione della continuità del rapporto stesso, dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro, dal tipo di regime causale – reale ovvero obbligatorio – applicabile, con eccezione dei soli lavoratori domestici e di quelli ultrasessantenni che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto; con la conseguenza dell’applicazione dell’ordinario regime risarcitorio, comportante l’obbligo di corresponsione, per l’attualità di decorso del rapporto di lavoro, delle retribuzioni non percepite a causa dell’inadempimento datoriale: Cass. 10 settembre 2012, n. 15106; Cass. 1 agosto 2007, n. 16955; da ultimo richiamate da: Cass 21 ottobre 2015, n. 21425), altrettanto non si verificherebbe nell’ipotesi di inefficacia del licenziamento per violazione del requisito di motivazione, qualora le norme sopra citate fossero applicate nel senso del rispetto del loro stretto tenore letterale, ai sensi dell’art. 12 preleggi, comma 1, prima parte), senza alcun opportuno filtro interpretativo sistematico.

Ed infatti, una lettura di diretta dipendenza dell’inefficacia prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 3 (nel senso di continuità del rapporto di lavoro, come sopra illustrato) dall’inosservanza (anche) del comma 2 novellato della stessa disposizione comporterebbe il ripristino del rapporto di lavoro medesimo, a fronte della mera tutela risarcitoria prevista, per la stessa ipotesi di inefficacia, dal parimenti novellato L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6.

E ciò produrrebbe un evidente effetto distonico rispetto all’intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1, ultima parte di chiaro depotenziamento della tutela reintegratoria rispetto a quella indennitaria risarcitoria, veicolato da una riforma in tale senso del mercato del lavoro e delle conseguenze del licenziamento, proprio nell’area delle imprese di maggiori dimensioni (L. n. 300 del 1970, art. 35), fino ad oggi assistite da un regime di tutela reale (e quindi più forte) rispetto a quello di tutela obbligatoria delle Imprese di minori dimensioni; con una differente intensità delle tutele ritenuta adeguatamente giustificata dall’elemento fiduciario permeante il rapporto datore di lavoro – lavoratore, dalla necessità di non gravare di costi eccessivi le imprese minori e di evitare tensioni nel luogo di prestazione dell’attività lavorativa, senza alcuna irrazionalità delle relative norme, dettate dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale perseguita, tenuto anche conto della necessità di svolgimento dell’attività sindacale nelle imprese di maggiori dimensioni, introdotta dallo Statuto dei lavoratori e della mancanza di omogeneità tra la situazione dei lavoratori occupati in esse e quella dei lavoratori delle altre imprese (Corte cost. 8 gennaio 1986, n. 2).

Sicchè, l’argomento di interpretazione sistematica di corretta contestualizzazione della norma da interpretare, all’interno della stessa L. n. 92 del 2012, con sua collocazione coerente (e quindi priva di antinomie) e congruente, per assenza di disarmonie assiologiche, suggerisce il ricorso, una volta operato (in una prima fase necessaria di qualificazione della fattispecie) l’accertamento di illegittimità del licenziamento nella categoria dell’inefficacia per difetto di specifica motivazione contestuale alla sua comunicazione (L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2), all’art. 8 (e non già all’art. 2, comma 3) della stessa legge, per la disciplina (in una seconda fase decisoria eventuale) delle conseguenze sanzionatorie, sul piano degli effetti.

Una tale interpretazione si rivela, infine, anche costituzionalmente adeguata sotto il profilo della ragionevolezza, siccome assicurante un trattamento non ingiustificatamente disparitario (Corte cost. 27 marzo 1987, n. 116) e pertanto non in contrasto con l’art. 3 Cost. e rispettoso del paradigma attuativo della tutela del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 Cost., essenzialmente riducibile all’osservanza dei principi costituzionali e della Carta sociale Europea di necessaria giustificazione del licenziamento (Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 46).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., artt. 112, 278, 414 e 432 c.p.c., per omessa pronuncia sulla doglianza di erronea pronuncia del primo giudice, a fronte di una domanda del lavoratore di condanna risarcitoria della propria datrice, di sua condanna in via generica (in misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita), non potendo il giudice d’ufficio emettere una condanna in via generica in luogo di una in misura determinata o determinabile, ma piuttosto rigettare la domanda in difetto di prova, è pure infondato.

Basti in proposito osservare come non sia stata resa alcuna condanna generica, potendo come tale essere qualificata, in difetto di indicazioni contrarie, soltanto una domanda di condanna al risarcimento di un danno non quantificabile con mere operazioni aritmetiche (Cass. 26 marzo 2012, n. 4805; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4051; Cass. 2 aprile 2002, n. 4653).

Ma il Tribunale ha emesso una condanna risarcitoria in misura esattamente determinabile (pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita), secondo il testuale tenore della legge, sulla base di un parametro di commisurazione sicuramente ben noto anche alla parte datrice tenuta, in quanto onerata del pagamento della retribuzione.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese del giudizio, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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