Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17588 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 28/07/2010), n.17588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

RAMOCO SRL;

– intimato –

sul ricorso 26050-2005 proposto da:

RAMOCO SRL incorporata in SYSTEMA AMBIENTE SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL

POGGIO LAURENTINO 66, presso lo studio dell’avvocato TRIVOLI

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

OLIVIERI GUSTAVO, BARBERIS RICCARDO, con procura speciale notarile

del Not. Dr. EMANUELE PILO PAIS in GENOVA, rep. n. 250256 il

14/10/2005;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il resistente l’Avvocato TRIVOLI, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA 1997, per omessa integrazione e registrazione di fatture per operazioni di acquisto intracomunitane, con atto 15 febbraio 2002 propose ricorso la società Ramoco S.r.l..

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova lo accolse, osservando che da un errore formale, quale quello commesso dal contribuente, non potesse derivare un debito d’imposta, ma semmai la irrogazione di sanzioni, nonchè rilevando che se le fatture fossero state regolarmente registrate, vi sarebbe stata compensazione tra debiti e crediti IVA, senza danno per l’erario.

L’Ufficio appellò la decisione che la commissione tributaria regionale ha confermato con sentenza 21 marzo 2005, rilevando la erroneità dell’assunto a base della impugnazione, secondo cui dalla omessa registrazione sarebbe derivata automaticamente la impossibilità di compensare il debito d’imposta con il credito spettante a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 ss., sebbene ricorressero i presupposti di fatto, nonchè rilevando che il carattere meramente formale della violazione fosse tale da escludere ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, la applicazione della sanzione irrogata.

Propongono ricorso con un motivo il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso la società Ramoco, cui è succeduta Systema Ambiente Srl, incorporante della Ramoco, che propone, con un motivo, ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denunciano i ricorrenti principali violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 46, 47; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 7, 19, 41; L. n. 289 del 2002, art. 8 e L. n. 212 del 2002, art. 10 nonchè vizio di motivazione.

Posto che si era trattato di fatture passive per trasporti intracomunitari, che andavano integrate e registrate ai sensi delle norme indicate, mentre la società Ramoco le aveva annotate come fatture relative ad operazioni escluse dall’iva, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7, rileva la Amministrazione Finanziaria che nelle operazioni intracomunitarie tra soggetti iva, il cedente del bene o il prestatore del servizio emette fattura senza applicazione dell’imposta, spettando all’acquirente o committente, debitore dell’iva, di integrarla con le indicazioni di cui all’art. 26 e di a notare la fattura così integrata nei registri previsti dal D.P.R. n. 633, artt. 23, 25; e mentre l’art. 23 prevede solo un dovere, l’art. 25 contempla anche un onere da assolvere ai fini della detrazione.

Con il ricorso incidentale condizionato la società denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa pronuncia sul punto decisivo della controversia.

Afferma di avere al giudice d’appello chiesto la declaratoria l’inammissibilità della impugnazione proposta, a causa dell’assenza di specifici motivi; eccezione che era stata disattesa” per ragioni di economia dei giudizi” in considerazione della infondatezza dell’appello. Dei ricorsi va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. La impugnazione principale è infondata.

Riferiscono i ricorrenti che la contribuente aveva erroneamente annotato nel registro degli acquisti fatture passive di trasporto intracomunitario come relative ad operazioni escluse D.P.R. n. 633, ex art. 7, anzichè come operazioni soggette ad IVA D.L. n. 331 del 1997, ex art. 40, comma 5, da registrare ai sensi del art. 46, comma 1 e 5 e art. 47, comma 1, essendo previsto che i committenti si sostituiscano ai prestatori di servizio nell’obbligo di emissione delle fatture ovvero in quello di integrazione.

Rileva a riguardo la società contribuente che la mancata annotazione del documento sia nel registro delle operazioni attive sia in quello delle operazioni passive aveva comportato l’assenza di variazioni nell’ammontare dell’imposta, mentre la pretesa erariale trova fondamento nella esistenza di un debito di imposta certo, in relazione all’obbligo di effettuazione delle registrazioni in attivo e nel diniego di un credito esistente ma indetraibile a favore del contribuente, a causa della mancata registrazione. A tale rilievo i ricorrenti sono limitati ad opporre l’esistenza dell’obbligo di registrazione, secondo cui la violazione assumerebbe valore sostanziale; ma l’assunto non può essere condiviso.

La Corte di Giustizia CE in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C -95/07 e C- 96/07 Ecotrade contro Agenzia delle entrate, ufficio di Genova, ha affermato che “l’art. 18, n. 1, lett. d) e art. 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/17, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto la quale sanzioni un’inosservanza per un verso degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d) e per altro verso degli obblighi contabili nonchè di dichiarazione risultanti rispettivamente dal detto art. 22, nn. 2 e 4 con un diniego di diritto a detrazione in caso di applicazione del regime dell’inversione contabile; e che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro in applicazione dell’art. 18, n. 1, lett. d) della sesta direttiva non può privarlo del suo diritto a detrazione, posto che, in forza del principio di neutralità fiscale, la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati commessi dai soggetti passivi”.

Ed ha aggiunto che “una prassi di rettifica e di accertamento che sanziona la inosservanza ad opera del soggetto passivo degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, ai sensi dell’art. 22, n. 7 della sesta direttiva, posto che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inflazione, allo scopo di sanzionare l’inosservanza dei detti obblighi”.

Assecondando siffatta pronunzia la Agenzia delle entrate, Dir. Centr.

Normativa e contenzioso, con risoluzione 6 marzo 2009 n. 56/E, in riferimento al quesito in ordine agli effetti prodotti dall’eventuale accertamento dell’inadempimento sul diritto alla detrazione dell’imposta, dopo aver richiamato “l’orientamento interpretativo più rigoroso, in forza de quale qualora in sede di controllo sia accertato che il contribuente nazionale non ha integrato la fattura estera con l’imposta dovuta e, nel contempo, non ha provveduto a registrarla sia nel registro IVA degli acquisti che nel registro IVA delle fatture emesse, egli sia comunque tenuto a versare l’imposta a debito, dovendosi invece negare il diritto alla detrazione dell’imposta a credito”, ha concluso nel senso contrario, in ossequio al principio “secondo cui è fatto salvo il diritto alle detrazioni ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, quando l’imposta sia stata assolta, ancorchè irregolarmente, dal cessionario o committente o per la cedente o prestatore”.

Questa Corte (Cass. 21.457/ 2009), rilevato che la perdita del diritto al rimborso, avendo natura di vera e propria decadenza dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge, mentre una previsione al riguardo manca nel del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 e non è riscontrabile in altre norme del medesimo decreto presidenziale, ha rilevato che la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante della sua dichiarazione, è emendabile e ritrattabile, atteso che essa non ha valore confessorio nè costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, inserendosi invece nell’ambito di più complesso procedimento di accertamento e di riscossione (Cass. ss.uu.

15.063/2002; 17.394/2002), osservando che coerentemente con tali principi anche la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito, purchè lo stesso emerga dalle scritture contabili (Cass. 22.114/2006). Ed ha conclusivamente affermato che il diritto a detrazione previsto dall’art. 17 della sesta direttiva costituisce parte integrante del meccanismo del Iva e in linea di principio non può essere soggetto a limitazioni,in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l’esenzione dall’Iva sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi.

Alla stregua di tali enunciati, dal collegio pienamente condivisi – trovando riscontro sia nella circostanza fattuale che la posizione creditoria della contribuente è il risultato del meccanismo normativo, in materia di IVA, sulla detassazione degli scambi intervenuti all’interno della catena produttiva e distributiva, in forza del quale la detrazione costituisce lo strumento volto ad assicurare la neutralità dell’imposta, sia nella carenza di disposizioni che prevedano con riguardo alla fattispecie in esame la decadenza dal diritto di credito nei confronti della Amministrazione Finanziaria – il ricorso non può trovare accoglimento.

Il ricorso incidentale resta assorbito, mentre le spese processuali, avuto riguardo alla sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale, anche comunitaria, meritano la compensazione integrale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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