Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17588 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 28/06/2019), n.17588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26138/2013 proposto da:

Veneto Banca S.c.p.a., già Veneto Banca Holding S.c.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via M. Mercati n. 51, presso lo studio dell’avvocato Marotta

Nicola, rappresentata e difesa dall’avvocato Presti Gaetano Maria

Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Air Europe S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale B. Buozzi n. 53, presso lo studio dell’avvocato Russo

Claudio, rappresentata e difesa dall’avvocato Muratore Alberto,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3093/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta

Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 31 luglio 2013 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da Veneto Banca Holding S.c.p.a. nei confronti di Air Europe S.p.A. in amministrazione straordinaria contro la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto la revocatoria fallimentare da quest’ultima proposta nei confronti della banca condannando la medesima alla restituzione dell’importo di Euro 57.496,74, oltre interessi.

Ha ritenuto la Corte territoriale, quanto alla scientia decoctionis:

-) che i sintomi del dissesto di Air Europe S.p.A., messi in risalto dal consulente tecnico d’ufficio, emergessero ben chiari dai bilanci consolidati relativi agli anni 2001-2002-2003, riferiti all’intero gruppo Volare, con cui non era contestato che la banca intrattenesse rapporti assidui e costanti;

-) che, dunque, almeno fin dal 2002 la banca era in grado di rendersi conto che il gruppo ilare era manifestamente insolvente;

-) che alla situazione di dissesto non potessero ovviare gli insufficienti aumenti di capitali affannosamente deliberati;

-) che, in tale prospettiva, si collocava pure la concessa possibilità di operare su un conto corrente scoperto fino all’importo di 5 milioni di Euro, poi 10 milioni, possibilità in effetti collegata alla costituzione di un pegno irregolare su somme liquide di denari di identico importo, operazione, questa, che testimoniava una fiducia ormai non più liberamente accordabile alla società.

2. – Per la cassazione della sentenza Veneto Banca S.c.p.a. ha proposto ricorso per tre mezzi illustrati da memoria.

Air Europe S.p.A. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, della legge fallimentare, in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 61 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis da soli dati di bilancio consolidato, per di più incompleti, censurando la decisione impugnata per aver confermato la pronuncia già adottata dal Tribunale che aveva accolto la domanda desumendo la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’intentata azione revocatoria da una consulenza tecnica d’ufficio, inammissibilmente disposta, volta a verificare se dai bilanci degli anni 2001-2003 potesse desumersi la sussistenza dello stato di insolvenza, tanto più che i bilanci utilizzati non erano quelli di Air Europe S.p.A., bensì del gruppo Volare, mancanti della nota integrativa e della relazione sulla gestione e neppure riferibili cronologicamente alla rimessa oggetto del contendere, la quale, d’altronde, era stata preceduta da un cospicuo aumento di capitale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, della legge fallimentare in combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c. nella parte in cui la sentenza ha dedotto la prova della scientia decoctionis in assenza dell’accertamento di indizi gravi, precisi e concordanti e per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, quali gli indici accertati di inscientia decoctionis, censurando la decisione impugnata per aver fondato l’accertamento in ordine alla sussistenza del già menzionato elemento soggettivo da un unico elemento, per di più inaffidabile, costituito dalle risultanze dei bilanci, senza considerare indizi di segno opposto, quali l’incremento dei passeggeri e del fatturato, il regolare andamento del conto corrente, gli aumenti di capitale, il cambiamento della gestione, le notizie di stampa, l’inaspettata emersione del dissesto solo dopo gli aumenti di capitale.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha confermato la condanna di Veneto Banca al pagamento delle spese di c.t.u. sulla revocabilità della rimessa oggetto di causa, censurando la pronuncia sulle relative spese, che era stata inutilmente disposta,dal momento che la banca non aveva mai contestato la oggettiva revocabilità della rimessa in discorso.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, attenendo entrambi allo scrutinio circa la sussistenza della scientia decoctionis, sono inammissibili, giacchè diretti a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio motivatamente compiuta dal giudice di merito.

Costituisce difatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, in generale, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, della legge fallimentare, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato – con la precisazione che il sindacato motivazionale consentito, oggi ridotto al “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), è esclusivamente quello ammesso dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 ossia l’omessa considerazione di un fatto storico controverso e decisivo per il giudizio -, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (da ultimo Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081). In tale contesto, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato – nei limiti di cui si è detto – sfugge al controllo di legittimità (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336). In particolare, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell’effettiva conoscenza dei sintomi dell’insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività (Cass. 2 novembre 2017, n. 26061; Cass. 29 luglio 2014, n. 17208).

Non v’è dubbio, poi, che i bilanci siano suscettibili di essere posti a base del ragionamento presuntivo (v. p. es. Cass. 29 luglio 2014, n. 17208; Cass. 3 maggio 2007, n. 10208; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4762) e che essi, analizzati criticamente (v. la cit. Cass. 29 luglio 2014, n. 17208), costituiscano anzi uno degli strumenti elettivamente disponibili ad un accorto banchiere per i fini della verifica in discorso.

Orbene, è di tutta evidenza che, nel caso in esame, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, e senza che il ricorso metta in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, la ricorrente ha in realtà inteso rimettere in discussione, come si diceva inammissibilmente, la valutazione del materiale probatorio impiegato dal giudice di merito al fine del riconoscimento della sussistenza della scientia decoctionis, per di più pretendendo di valorizzare elementi in effetti non decisivi, giacchè:

-) ben poteva il giudice di merito avvalersi, come si ripeterà tra breve, dell’ausilio tecnico di un consulente ai fini della lettura dei bilanci sociali nonchè dell’accertamento fattuale in ordine all’individuabilità, al loro interno, di elementi tali da rendere percepibile la sussistenza dello stato di dissesto;

-) mentre è conforme all’id quod plerumque accidit l’opinione manifestata dal giudice di merito, secondo cui, versando in stato di dissesto il Gruppo Volare, detto dissesto dovesse concernere anche Air Europe S.p.A., quale società del gruppo, la ricorrente omette totalmente di indicare quali elementi di detto bilancio, ovvero desumibili dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione dei bilanci del gruppo, avrebbero dovuto condurre a diverse conclusioni;

-) il giudice di merito ha espressamente preso posizione sugli aumenti di capitale, affermando in buona sostanza trattarsi di un’operazione disperata e priva di reali prospettive di successo;

-) la censura concernente la pertinenza cronologica dei bilanci alla rimessa in discorso è obiettivamente incomprensibile, dal momento che, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, il bilancio 2004 è stato approvato il 17 maggio di quell’anno mentre il pagamento oggetto della domanda di revoca è del 25 agosto successivo.

Quanto agli ulteriori elementi non considerati, di cui si è in precedenza dato conto, è agevole rammentare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dall’art. 360 c.p.c., citato n. 5 delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357), senza che lo stesso giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, sia tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

2.2. – Il terzo motivo è infondato.

La consulenza tecnica d’ufficio, com’è noto, è esclusa dal novero dei mezzi di prova in senso stretto, ed ha viceversa natura di strumento istruttorio in senso lato. La finalità della consulenza sta nel sopperire alla insufficienza delle conoscenze tecniche e scientifiche del giudice e delle stesse parti, intendendosi per tecnica o scienza ogni regola di valutazione delle risultanze probatorie che non si identifichi con le norme del diritto. Il consulente tecnico fornisce perciò al giudice, al fine della sua decisione, quelle nozioni che, pur apparendo necessarie alla definizione della lite, esulano dal patrimonio delle sue conoscenze.

In tal senso questa Corte ha in più occasioni ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratte alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. 6 maggio 2002, n. 6479). La consulenza tecnica d’ufficio è dunque diretta all’acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, sicchè la nomina del consulente rientra nel potere discrezionale di tale giudice (Cass. 15 aprile 2002, n. 5422).

Ben poteva così il giudice di merito disporre consulenza tecnica sia in ordine alla oggettiva revocabilità della rimessa oggetto del contendere (dovendosi in proposito osservare che l’asserto dell’odierna ricorrente secondo cui la revocabilità della rimessa era pacifica è privo del requisito dell’autosufficienza, mancando la specifica indicazione del contenuto degli atti da cui tale circostanza risulterebbe), sia con riguardo al bilancio, che, pur essendo sottoposto ad una specifica disciplina normativa (v. artt. 2423 e ss. c.c.) ha la finalità di rispecchiare la complessiva situazione economica dell’azienda, sicchè la sua lettura richiede cognizioni non soltanto giuridiche, ma anche economiche.

Va da sè che, nel provvedere sulla censura concernente la liquidazione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, da parte del primo giudice, la Corte d’appello si è correttamente attenuta al principio secondo cui l’onere delle spese di consulenza tecnica non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c., e, pertanto, la parte che le abbia anticipate e che in esito al giudizio di merito, sia risultata definitivamente vittoriosa ha diritto ad ottenerne il rimborso (Cass. 22 febbraio 1963, n. 425; Cass. 23 luglio 1966, n. 2032; Cass. 6 giugno 1972, n. 1752; Cass. 5 maggio 1973, n. 1180).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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