Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17588 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17588

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17306-2012 proposto da:

C.S., (OMISSIS), A.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, V.MONTI PARIOLI 28, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO FOLCHITTO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO RONCHI;

– ricorrenti –

contro

R.M.P., S.E.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3409/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO FOLCHITTO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati atti di citazione regolarmente notificati C.S. e A.S., premesso di essere comproprietari per la quota di metà ciascuno di un immobile sito in (OMISSIS) con annessa area cortilizia e stradina di accesso alla via (OMISSIS)) precisato che S.E. e R.M.E., proprietarie dei fondi confinanti pur essendo prive del relativo diritto di natura reale, esercitavano in modo abusivo il transito sul terreno di loro proprietà, chiedevano l’accertamento dell’insussistenza della servitù di passo a favore di fondi confinanti e conseguentemente domandavano di fare obbligo alle convenute di astenersi dal transitare sul fondo suddetto, ovvero sul terreno ad esso pertinenziale.

Si costituivano le convenute contestando la fondatezza delle domande e chiedevano il rigetto delle stesse e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale della piccola striscia di terreno adibita a passaggio pedonale.

Disposta la riunione dei due processi, il Tribunale di Varese con sentenza n. 935 del 2008 accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta e dichiarava l’intervenuta usucapione della servitù di transito pedonale a favore del mappale (OMISSIS) di proprietà della convenuta sul mappale (OMISSIS) di proprietà degli attori. Condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza, proponeva appello, C.G. e A.S., chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3409 del 2011 (non notificata) in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato che il fondo di proprietà degli appellanti non era soggetto a servitù di passo a favore dei fondi contigui di proprietà delle appellate, perchè sussisteva un utilizzo collettivo del passaggio tale, da integrare una servitù di uso pubblico, rigettava per il resto le domande proposte dagli attori, nonchè l’appello incidentale proposto dalle convenute, compensava integralmente le spese dell’intero giudizio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.S. e A.S. con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Nessuna delle intimate ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= C.S. e A.S. lamentano:

a) Con il primo motivo di ricorso vizio del procedimento e nullità della sentenza per violazione o omessa applicazione degli artt. 11 e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. ponendo in essere: 1) una discordanza tra chiesto e pronunciato, avendo accolto la domanda della parte, odierna resistente, per profili diversi da quelli proposti dalle interessate, e 2) una violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver introdotto nel giudizio di appello l’esame di un titolo giuridico di accoglimento delle domande delle appellate basato su fatti giuridici diversi da quelli che avevano rappresentato il thema decidendum del giudizio di primo grado. In primo grado, le convenute avevano chiesto in via riconvenzionale l’usucapione di una servitù di passaggio su fondo di proprietà dei confinanti a favore dei loro fondi ma non avevano mai chiesto la costituzione di una servitù di uso pubblico riconosciuta di ufficio dalla Corte di appello.

b) con il secondo motivo, subordinata violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. per avere la Corte di Appello posto alla base della sua decisione concernente l’esistenza di un pubblico passaggio, una questione rilevata di ufficio senza aver concesso alle parti i termini di difesa in quanto le parti non avevano sollevato la questione della servitù di uso pubblico.

1.1. = I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

E’ affermazione ricorrente nella dottrina processualistica e nella stessa giurisprudenza di questa Corte che, in ragione dell’art. 34 c.p.c., il giudice, incidentalmente, può conoscere delle questioni che si presentano in giudizio, aventi ad oggetto una situazione giuridica pregiudiziale e che è necessario risolvere per statuire sulla domanda proposta, senza, tuttavia, pronunziare su di esse, con la conseguenza che, in un successivo processo, è consentito disconoscere quanto è stato dichiarato dal primo magistrato, sempre che ciò non rimetta in discussione il bene della vita dallo stesso attribuito alla parte vincitrice.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato incidentalmente l’esistenza di una situazione giuridica (l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla stradella oggetto del giudizio) pregiudiziale alla situazione giuridica di cui era chiesto l’accertamento in negativo ed in positivo (la servitù di passaggio sulla stessa stradella di cui si dice), della quale, pertanto, non poteva non tener conto perchè, come correttamente, ha affermato (richiamando un precedente orientamento di questa Corte) “quando si sia formato un uso collettivo (….) il giudice di merito, in difetto di una specifica prova, non può riconoscere il singolo possesso di una servitù prediale (…)”.

La sussistenza di una servitù di uso pubblico, nell’economia del giudizio, accertata incidentalmente, integrava gli estremi di un fatto ostativo al riconoscimento del diritto di servitù di cui le originarie convenute avevano chiesto l’accertamento per avvenuta usucapione. E’ vero, infatti, che la Corte distrettuale, accertato il fatto ostativo di cui si dice, riformando la sentenza di primo grado ha concluso (dispositivo) che il fondo di proprietà C.S. e A.S. non era soggetto a servitù di passo a favore del contiguo fondo di proprietà di S.E. e del fondo contiguo di R.M.P. (così come aveva richiesto la parte attrice, cfr. conclusioni riportate dalla sentenza) e rigettava la domanda riconvenzionale (acquisto della servitù di cui si dice per usucapione) proposta da S.E. e da R.M.P. perchè la sussistenza di una servitù di uso pubblico impediva di riconoscere il singolo possesso sulla stradella oggetto del giudizio, e, dunque, l’accertamento di un possesso ad usucapione (rispondente a quanto richiesto dalla parte originariamente convenuta). Pertanto, appare del tutto evidente che la Corte distrettuale ha affrontato la questione dell’uso pubblico della strada, sollevata dalle convenute e trattata sia in primo che in secondo grado, solo al fine di rigettare la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù e per rigettare la richiesta avanzata dagli attori, ora ricorrenti, di far divieto alle convenute di transitare sulla strada. In altri termini, la Corte non ha accolto una domanda non proposta ma si è limitata a tener conto di una circostanza inquadrabile quale eccezione in senso lato.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese dato che la parte intimata non ha svolto attività giudiziale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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