Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17588 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9327-2012 proposto da:

CARRARO DRIVE TECH S.P.A. (GIA’ CARRARO S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo

studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROMEO BIANCHIN, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

U.A.C. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

SPATA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2011 R.G.N. 783/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione dei primi due motivi, in subordine accoglimento dell’ultimo.

Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva accertato l’illegittimità del contratto di somministrazione in forza del quale A.C.U. aveva lavorato presso l’utilizzatrice Carraro Drive Tech s.p.a. e costituito un rapporto di lavoro direttamente tra le parti dal 7 dicembre 2004, condannando la società al suo ripristino ed al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, di somma commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data di messa in mora del 9 febbraio 2009 all’effettivo ripristino, con detrazione dell’aliunde perceptum), con sentenza 5 ottobre 2011, determinava il risarcimento dovuto dalla società nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate dal 9 febbraio 2009, rigettandone l’appello nel resto, con la sua condanna alla rifusione delle spese dei due gradi in misura della metà, compensata la metà residua.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la specificità delle esigenze aziendali addotte per il ricorso al contratto di somministrazione tra le parti, genericamente richiamante, quale causale, i casi previsti dall’art. 1 bis, lett. B, p.to 1 CCNL Aziende Industriali Metalmeccaniche del 7 maggio 2003 (contemplante una pluralità di ipotesi di incremento della produzione) e così pure la risoluzione consensuale del rapporto, per l’inidoneità della sola inerzia del lavoratore protratta nel tempo, in assenza di altri sintomi incompatibili con la sua volontà di proseguire il rapporto.

Essa riteneva invece fondata la censura alla liquidazione del danno in misura della retribuzione globale di fatto, in quanto prevista per le sole ipotesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, anzichè delle retribuzioni ordinarie maturate, escludendo poi l’applicabilità al contratto di somministrazione dell’indennità risarcitoria introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, in difetto di suo specifico riferimento ad esso, di natura particolare rispetto ad un comune contratto a tempo determinato.

Infine, ravvisava la sufficienza del generico richiamo all’aliunde perceptum, per la natura generica della condanna risarcitoria, da liquidare in separato giudizio e negava la detraibilità dell’indennità di disoccupazione, per la sua restituzione all’istituto previdenziale erogante, per sopravvenuta mancanza di titolo.

Con atto notificato il 4 (11) aprile 2012, Carraro Drive Tech s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste A.C.U. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 27 e 28, artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per sufficienza della semplice indicazione senza necessità di specificazione, delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (preliminarmente chiarita la differenza tra contratto di somministrazione di lavoro e ordinario contratto di lavoro a termine), pertanto integrate dal riferimento alle “punte di più intensa attività” previste dall’art. 1 bis, lett. B), p.to 1 CCNL Aziende Industriali Metalmeccaniche del 7 maggio 2003, eventualmente comprovabili anche ex post.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, artt. 115, 244 e 420 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per la mancata ammissione delle prove orali ai fini della dimostrazione della causale del contratto di somministrazione.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 ss. c.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 420 c.p.c., e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per la sufficienza della protratta inerzia (circa tre anni e mezzo) del lavoratore dalla cessazione del rapporto all’iniziativa giudiziale, ai fini dell’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, in assenza di verifica della condotta successiva a detta cessazione del lavoratore, nonostante la reiterata richiesta di suo interpello.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 22, e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per inclusione nella previsione del termine “conversione” anche della sua ricorrenza nel contratto di somministrazione di lavoro, cui applicabile l’indennità onnicomprensiva stabilita dalla seconda norma denunciata.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 27 e 28, artt. 115 e 116 c.p.c., per sufficienza della semplice indicazione senza necessità di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, pertanto integrate dal riferimento alle “punte di più intensa attività” previste dall’art. ibis, lett. B), p.to 1 CCNL Aziende Industriali Metalmeccaniche del 7 maggio 2003, è fondato.

Secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità per la sua persuasiva correttezza giuridica, le ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, che rendono ammissibile, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2006, art. 20, comma 4, la somministrazione di lavoro a mpo determinato e che devono essere indicate nella stipulazione del contratto in forma scritta (D.Lgs. cit. art. 21, comma 1, lett. c), sono ritenute sufficientemente specificate dal riferimento alle “punte di intensa attività connesse al ciclo produttivo che non è possibile evadere con il normale organico” (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521; Cass. 3 aprile 2013, n. 8120; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21236). Nè all’integrazione di una tale condizione di liceità (secondo la rubrica del citato art. 20) osta l’indicazione di più causali: con ragionamento del tutto assimilabile (come già ritenuto da: Cass. 3 aprile 2013, n. 8120) a quello operato dalla giurisprudenza di legittimità per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per i quali è stato escluso che la pluralità di ragioni di apposizione del termine collida con il criterio della specificità, a condizione che entrambe le ragioni specificate per iscritto rispondano a tale requisito e tra le stesse non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà: Cass 16 marzo 2010, n. 6328; ma già Cass. 17 giugno 2008, n. 16396, nonchè Cass. 22 febbraio 2012, n. 2622).

Appare poi evidente la necessità di una verifica diretta ad accertare la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521); ma questo è problema diverso e distinto e costituisce l’oggetto del controllo giudiziario di competenza del giudice di merito (Cass. 3 aprile 2013, n. 8120; Cass 8 maggio 2012, n. 6933).

Ed è proprio ciò cui non ha provveduto nel caso di specie la Corte territoriale, limitatasi ad un generico richiamo (così al primo capoverso di pg. 8 della sentenza) del rinvio operato dal contratto individuale alla causale dell’art. 1 bis, lett. B, p.to 1 CCNL Aziende Industriali Metalmeccaniche del 7 maggio 2003 (contemplante appunto le ipotesi di “punte di intensa attività connesse al ciclo produttivo che non è possibile evadere con il normale organico, derivanti dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori”).

Sicchè, alla concreta verifica di effettività della previsione contrattuale, quale esigenza di assunzione del lavoratore, la Corte veneziana dovrà provvedere (oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità), in diversa composizione in sede di rinvio, per la cassazione della sentenza impugnata: in accoglimento, per le superiori argomentazioni, del mezzo scrutinato, assorbente l’esame degli altri.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza Impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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