Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17587 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 28/06/2019), n.17587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27194/2013 proposto da:

Banca Popolare di Marostica S.c.a.r.l., in persona del Presidente del

C.d.A. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro n. 1, presso lo studio dell’avvocato Costantino Giorgio,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maiolino

Angelo, Maiolino Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Volare Airlines S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, Air Europe

S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, Volare Group S.p.a. in

Amministrazione Straordinaria, tutte in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via A.

Gramsci n. 34, presso lo studio dell’avvocato Ioffredi Vincenzo,

rappresentate e difese dall’avvocato Bosticco Paolo, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3010/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2018 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 23 luglio 2013 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da Banca Popolare di Marostica S.c.p.a. a r.I., nei confronti di Volare Airlines S.p.A., Air Europe S.p.A. e Volare Group S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria, contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva revocato pagamenti effettuati da tali società in favore della banca rispettivamente per Euro 2.114.001,45, Euro 308.986,55 e Euro 134.061,55, condannando la medesima ai relativi pagamenti.

2 – Per la cassazione della sentenza la Banca Popolare di Marostica S.c.p.a. a r.l. ha proposto ricorso per cinque motivi.

Volare Airlines S.p.A., Air Europe S.p.A. e Volare Group S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria hanno resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie.

Il P.G. ha concluso per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene i seguenti cinque motivi:

a) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. Fall., art. 67, comma 2, e art. 2729 c.c., comma 1, per violazione e falsa applicazione delle due norme ai fini della corretta individuazione della consapevolezza dello stato di insolvenza in capo alla accipiens convenuta, oltre che per omesso esame del fatto decisivo, dibattuto tra le parti, concernente il modus per individuare il dies a quo della scientia decoctionis: se tramite il solo settoriale ausilio delle indicazioni fornite dalla consulenza tecnica o, invece, e come richiesto dalla convenuta in coerenza con la previsione dell’art. 2729 c.c., attraverso l’esame congiunto delle indicazioni della consulenza oltre che degli altri elementi probatori di causa (gravi, precisi e concordanti per l’esclusione della scientia), quali l’ingresso di nuovi soci con apporto di rilevante capitale (fatto accaduto nella primavera del 2004), le confessioni rese dai vertici del Gruppo Volare nel corso delle udienze 3 luglio 2007 e 29 gennaio 2008, la mancanza di segnalazioni di protesti, la regolarità dell’andamento dei conti correnti, la permanenza degli affidamenti bancari, il mancato intervento dell’ENAC e l’assoluto silenzio, sul punto, della stampa nazionale sino al maggio 2004;

b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame del fatto decisivo, dibattuto tra le parti, così segnalato, senza poi essere minimamente esaminato, dalla stessa Corte territoriale nella premessa della sentenza impugnata: “il primo giudice non avrebbe, invece, valorizzato i seguenti elementi a favore della banca: l’ingresso nella primavera del 2004 nel Gruppo Volare tre società private con un apporto di 80 milioni di Euro di capitale proprio; la convinzione di tutto il management del Gruppo Volare, sino al giugno 2004, di una possibilità di risanare l’azienda attraverso l’apporto di nuovi capitali; la mancanza di notizie negative da parte della stampa fino al maggio 2004 (motivi 4 e 5)”;

c) violazione dell’art. 360, numero 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia nei confronti della doglianza principale, introdotta con il sesto motivo d’appello ed afferente il profilo oggettivo della svolta revocatoria fallimentare, circa la presenza, nelle operazioni di versamento e prelievo segnalate con il sesto motivo d’appello, degli accordi di bilanciamento, come presuntivamente desumibili per facta concludentia, dallo stretto collegamento funzionale univocamente esistente tra le operazioni stesse;

d) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 1842,1852,1853,2727 e 2729 c.c.per violazione delle corrispondenti norme, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo, dibattuto tra le parti, quale quello di potere desumere la presenza degli accordi di bilanciamento per facta concludentia ricavabili dalle emergenze contabili segnalate da pagina 57 a pagina 78 dell’elaborato 2 ottobre 2009 del CTU, univoche nell’evidenziare specularità e stretto collegamento funzionale tra le operazioni di versamento e prelievo;

e) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame del fatto decisivo dibattuto tra le parti e oggetto del settimo motivo d’appello, circa la qualifica ripristinatoria della provvista da attribuire alle rimesse, per complessivi Euro 802.736,17, segnalate a pagina 3 della memoria autorizzata di primo grado del 18 novembre 2009 alla luce della ricostruzione contabile e relativi rilievi tecnici, come eseguiti dal consulente di parte della banca convenuta con la seconda memoria datata 21 settembre 2009 e presente agli atti quale allegato 6 alla CTU di primo grado.

2. – Il ricorso va respinto.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

2.1.1 – Esso cumula la denuncia del vizio di violazione di legge e quella di omessa considerazione di un fatto decisivo, ma, sotto il primo profilo, non mette in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della L. Fall., art. 67,comma 2, siccome recepiti nella sentenza impugnata, nè dell’art. 2729 c.c., cimentandosi viceversa esclusivamente con il governo del materiale istruttorio amministrato dal giudice di merito, il quale, considerate le circostanze addotte dalla banca ricorrente a suffragio delle censure concernenti la scientia decoctionis, ha ritenuto preminenti, in conformità alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio, le risultanze del bilancio 2002, dal quale, secondo la Corte d’appello emergeva ampiamente la situazione di insolvenza.

Orbene, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata, come in questo caso, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Di qui l’inammissibilità della denuncia di violazione di legge.

2.1.2. – Per il resto, il richiamo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è nel caso di specie non appropriato, ove si consideri che i fatti menzionati nel motivo, e sintetizzati nella rubrica, sono stati presi in considerazione dalla stessa ricorrente quali tasselli del ragionamento presuntivo che, secondo la medesima, risalendo dai singoli fatti noti a quello da provare, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere: di guisa che detti fatti sono per definizione, singolarmente considerati, non decisivi.

Ciò detto, è agevole rammentare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

D’altronde, l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).

Al che resta soltanto da aggiungere che la motivazione svolta dalla Corte d’appello, laddove afferma che il bilancio del 2002, sottoposto alla lettura di un operatore qualificato, consentiva di desumere lo stato di insolvenza, eccede la soglia del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ed è in definitiva insindacabile in questa sede.

Di qui l’inammissibilità della censura svolta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Valgono le identiche considerazioni svolte al p. 2.1.2.

2.3. – Il terzo motivo è infondato.

Non v’è dubbio, in linea di principio, che l’omesso esame di un motivo d’appello dia luogo a violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Nel caso in esame, detta violazione è però insussistente, giacchè il giudice di merito, dopo aver riassunto la censura, l’ha giudicata infondata, e l’ha conseguentemente respinta, osservando che la prossimità cronologica e la corrispondenza contabile di operazioni di segno opposto non sono sufficienti a dimostrare la natura bilanciata dei versamenti, mentre era la banca che aveva l’onere di dimostrare che le rimesse non avevano funzione solutoria, ma che esisteva uno specifico accordo tra le parti in forza del quale i versamenti fossero stati effettuati per scopi diversi da quello di diminuire il credito, neppure essendo ammissibile capitolo di prova testimoniale dedotto dalla banca.

2.4. – Il quarto motivo è inammissibile.

Si tratta nuovamente di una censura composita di violazione di legge e omessa considerazione di un fatto decisivo, in relazione alla decisione adottata con riguardo alla sussistenza di accordi di bilanciamento.

Ma, ancora una volta, la denuncia di violazione di legge è estranea al significato e alla portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, mentre la denuncia di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è volta a rimettere in discussione il fatto, siccome già valutato dal giudice di merito sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Sicchè valgono in proposito, rispettivamente, i principi già richiamati ai p.p. 2.1.1 e 2.1.2..

2.5. – Il quinto motivo è inammissibile.

Esso difatti non attiene ad un fatto (e cioè un fatto storico, secondo il costante insegnamento di questa Corte: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) decisivo per il giudizio, ma alla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio svolta dal giudice di merito a supporto della decisione adottata.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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