Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17587 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6690-2016 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE N.

27, presso lo studio dell’avvocato MARIA TESSITORE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE TEDESCHI, ALFONSO TEDESCHI;

– ricorrente –

contro

S.D., S.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FLAVIO STILICONE 264, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GIACANI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO

RICCARDI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3634/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/09/2015.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da S.V. la sentenza n. 3634/2015 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

I germani S.D. e F. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata il fratello V..

Esponevano che, insieme, tutti e tre i fratelli avevano acquistato per atto notar B. del (OMISSIS) un compendio immobiliare indiviso, in Pompei ed in atti specificamente individuato. Esponevano, inoltre, che, sempre insieme, avevano convenuto con scrittura privata del 20 aprile 1985 di procedere allo scioglimento parziale della comunione (lasciando indivisi solo il viale di accesso, la discesa al piano cantinato, il sottoscala ed altro), scioglimento -di poi- non eseguito nel pattuito termine di tre mesi dalla stipula anche per effetto dello S.V. che poneva in essere condotte lesive del loro diritto di godimento del bene.

Gli attori chiedevano, quindi, che – accertata la comoda divisibilità del compendio immobiliare de quo- si procedesse allo scioglimento della comunione con pronunzia della conseguenti disposizioni.

Lo S.V. contestava l’avversa domanda sotto il profilo delle doglianze volte nei di lui confronti ed instava per l’accertamento della validità ed efficacia della scrittura privata divisionale del 1985, nonchè per la condanna dei germani attori al rimborso per spese di lavori edili ed alla demolizione di manufatto realizzato con violazione delle norme sulle distanze.

Il Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 923/2010, dichiarava valida la scrittura privata del 20 aprile 1985 avente ad oggetto la divisione dei beni comuni delle parti in causa; accoglieva – altresì- le domande subordinate formulate dagli attori e quelle riconvenzionali proposte dal convenuto.

Avverso la decisione de Tribunale interponevano appello principale gli originari attori, lamentando l’erronea interpretazione del progetto divisionale inter partes dell’aprile 1985 e, comunque, l’invalidità della scrittura privata per violazione della L. n. 47 del 1985, art. 40:

Proponeva appello incidentale lo S.V. che chiedeva il riconoscimento di una somma maggiore di quella accordatagli in primo grado a titolo di rimborso per la realizzazione di lavori edili.

Con la sentenza oggetto del ricorso oggi in esame la Corte distrettuale rigettava l’appello incidentale ed in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello principale accertava la nullità della scrittura privata del 20 aprile 1985, approvava il progetto divisionale redatto dal CTU con l’elaborato di cui in atti, attribuendo le tre individuate quote alle parti in causa così come da dispositivo.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Le parti in causa hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso è così rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto come previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, nonchè n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 e con riferimento alla scrittura privata del 20/04/1985”

Parte ricorrente lamenta la pretesa omessa valutazione di taluni elementi.

Quest’ultimi sarebbero rinvenibili in atti causa.

In particolare si fa, in ricorso, rinvio alla omessi al f. 7 del fascicolo parte I grado ed all’atto pubblico per Notaio B..

Tuttavia col motivo qui in esame si omette l’adempimento del dovuto compiuto onere di allegazione e trascrizione, almeno nelle parti asseritamente decisive, dei documenti citati, uno dei quali -peraltro – relativo alla fase del giudizio in primo grado.

Al riguardo deve rammentarsi come questa Corte ha già avuto modio di affermare che vi è carenza, “sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all’ossequio del noto principio di autosufficienza, allorchè -come in ipotesi- non si è correttamente proceduto, ad onere della parte ricorrente, alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la censura mossa all’impugnata sentenza” (Cass. civ., Sez. V, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655).

Inoltre parte ricorrente assume l’omessa valutazione, ma nulla adduce circa la rilevanza e decisività degli elementi oggi invocati specie al confronto con la motivazione data dalla Corte del merito in ogni caso tenuta a valorizzare solo i profili decisivi al fine della decisione.

Orbene (anche prima dell’applicazione del testo novellato dell’art. 360 c.p.c.) “il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame su un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base” (v., fra le altre: Cass. n. 24092/2013).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto come previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, nonchè n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 e con riferimento alla scrittura privata del 20/04/1985”.

I promiscui e molteplici profili di censura mossi col motivo qui in esame non possono ritenersi fondati.

Quanto ai fatti (sempre quelli di cui al f. 7 del fascicolo di primo grado ed “risultanze CTU Barone”) non può che rinviarsi a ciò che già innanzi è stato affermato sub 1..

Quanto, poi, alla addotta violazione di legge deve rilevarsi che la sentenza oggetto di gravame ha deciso facendo corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali applicabili nella fattispecie (nè il ricorso offre l’opportunità di poter ritenere la sentenza errata o adottata in violazione di norme e principi).

Più in particolare, ancora, sono del tutto infondate le svolte censure relative all’aspetto delle spese sostenute dal ricorrente.

Tanto in quanto – come rilevato correttamente dalla Corte territoriale- non è sufficiente, al fine invocato dal ricorrente, la prova dell’entità delle spese sostenute per il comune compendio immobiliare.

Infatti, data la specifica natura delle addizioni accrescitive del comune compendio immobiliare, al compossessore esecutore di migliorie (cui non si applica la normativa ex artt. 963 e 1150 c.c.), è preclusa la domanda di una indennità nella misura dell’aumento del valore conseguito dal bene, spettando solo il rimborso degli oneri sostenuti (ex plurimis: Cass. n.ri 743 e 6982/1999).

Il condividente che, come in ipotesi, chieda il ristoro delle spese per lavori sul comune compendio ha, pertanto, l’onere -nella fattispecie non adempiuto- della prova non della semplice effettuazione di lavori effettuati, bensì quella dell’effettiva entità delle spese sostenute.

Tanto, si ribadisce, attesa la natura di rimborso di quanto richiedibile, come in ipotesi, dal comproprietario e compossessore del bene comune che non è un terzo che realizza opere e miglioramenti su fondo altrui.

In virtù di tale dirimente aspetto le plurime doglianze mosse in punto di violazione di legge col motivo in esame non possono che ritenersi infondate.

Il motivo va, quindi, respinto.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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