Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17587 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3575-2013 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CUFFARO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO DEL MONTE;

– ricorrenti –

contro

C.R.F., (OMISSIS), C.M.J.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO DAGA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1245/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO CUFFARO, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI, con delega dell’Avvocato MARIO

CONTALDI difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

A.G., esponendo di essere coltivatrice diretta, di aver continuativamente detenuto nella qualità di affittuaria, sin dall’annata agraria 1990/1991, taluni terreni siti nel territorio del comune di (OMISSIS), coltivandoli ad erba e fieno, con ricorso depositato il 18 settembre 2008, denunziava che C.R.F. e C.M.C., che erano succeduti al proprietario, C.G., l’avevano violentemente spogliata della detenzione qualificata, impedendole l’accesso al fondo; chiedeva, pertanto, di essere reintegrata. I C., costituitisi, negavano l’assunto, affermando che la ricorrente si era limitata, nel passato, a coadiuvare il de cuius in alcune attività di pulizia e coltivazione dei fondi.

Svolta l’istruttoria sommaria del caso, il Tribunale di Cuneo, con provvedimento depositato il 21 aprile 2009, rigettò il ricorso.

Il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 26 maggio 2009, respinse il reclamo proposto dalla ricorrente.

Sempre il tribunale di Cuneo, all’epilogo della causa successivamente avviata dall’ A. per il merito possessorio, con sentenza depositata l’8 marzo 2011, rigettò la domanda.

Per quel che rileva in questa sede, ed in estrema sintesi, è utile ricordare che il Giudice di primo grado, dato corso all’istruttoria, disattese la pretesa dell’ A. avendo ritenuto sfornito di prova il dedotto rapporto di affitto e non avendo la parte dimostrato il titolo che rendeva qualificata la detenzione. Essendo, invece, apparso accertato che l’attrice aveva stipulato con il de cuius un contratto di vendita di erbe.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 10 luglio 2012, rigettò l’impugnazione proposta dall’ A.. Anche in questo caso il decidente ritenne che l’istruttoria non aveva dimostrato la sussistenza dell’addotto titolo, non essendo stato possibile trarre sul punto indicazioni univoche dalle escussioni testimoniali.

Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione A.G., corredandolo di sei motivi di censura. Resiste con controricorso C.R.F. e C.M.J.C.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 1168 c.c., in relazione all’art. 1140 c.c. e l’art. 1141 c.c., comma 1, dell’art. 703c.p.c. e dell’art. 12preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la Corte locale aveva escluso la possibilità della detenzione qualificata laddove il rapporto non possa qualificarsi come di affittanza agraria. Un tale asserto era da considerarsi contrastante con l’art. 1168 c.c. il quale legittima alla tutela, oltre al possessore, anche colui che abbia la detenzione della cosa, salvo che si tratti di detenzione semplice, cioè per ragioni di servizio o di ospitalità. Era pacifico che l’ A. esercitava un potere di fatto sul terreno da assai lungo tempo e sicuramente da prima della morte di C.G., potere che aveva implicato anche l’uso di mezzi agricoli. Seguendo il ragionamento della Corte d’appello si sarebbe dovuto ipotizzare un terzo genere di detenzione, cioè diverso dalla detenzione mera e dalla detenzione qualificata, non previsto dalla legge. Chiarisce ulteriormente il ricorso che “il giudice di secondo grado, assegnando esclusivo rilievo ai problemi di qualificazione del titolo (cioè il fatto generatore) della detenzione, ha completamente trascurato di considerare che quelle valutazioni gli erano assolutamente precluse in sede possessoria – essendo viceversa rimesso alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria”.

Con il secondo motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1140,1141,1168 e 2697 c.c., art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Dalla sentenza traspariva il convincimento chef mentre il possesso si dovrebbe presumere in chiunque eserciti il potere di fatto sulla cosa, lo stesso non possa dirsi laddove chi reclami la protezione interdittale della detenzione, deve dare la prova del suo carattere qualificato, trattandosi di fatto costitutivo della domanda. La ricorrente nega dignità giuridica all’asserto, affermando esplicitamente che “se si presume possesso in colui che esercita il potere di fatto a fortiori si deve presumere anche la detenzione”., Trattandosi di un minus rispetto al possesso. “Diversamente si perverrebbe all’assurdo di rendere più agevole la situazione processuale di chi si limiti ad affermare di essere possessore -godendo di una protezione più intensa, ed estesa anche alle azioni di manutenzione di nunciazione – rispetto al detentore”.

I primi due motivi, scrutinati contestualmente in quanto osmotici fra loro, non colgono nel segno.

L’interpretazione che del pensiero della Corte locale fornisce la ricorrente non è corretta. La Corte di Torino non ha negato in astratto, siccome sostiene l’ A., la possibilità di ricondurre la sussistenza di un titolo detentivo qualificato ad un rapporto obbligatorio con il quale il proprietario del fondo ceda a terzi l’erba, ma, ben diversamente, ha ritenuto che l’odierna ricorrente non aveva assolto all’onere di provare l’allegato titolo.

Non ha errato, inoltre, la sentenza gravata nell’aver posto a carico della A., la quale si proclama detentrice qualificata la prova del titolo; nè si riscontra irragionevole discrasia nel risultare privilegiata la pozione del mero possessore. Invero, esattamente al contrario di quanto congettura la ricorrente, l’Ordinamento, per ragioni fin troppo note, che appare superfluo rievocare in questa sede, tutela il fatto del possesso, cioè la circostanza che un soggetto stabilisca un rapporto privilegiato ed intenso con la cosa, ad immagine del diritto di proprietà o di un diritto reale, limitandosi a proclamarsi possessore (possideo quia possideo). Per contro, ove alleghi di derivare il proprio potere (detenzione) sulla cosa da una fonte maggiore, cioè dal titolare del diritto, è del tutto consequenziale che debba fornire la prova dell’asserto.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Con la censura in esame il ricorso contesta il vaglio probatorio effettuato dal giudice, in particolare addebitandosi a costui di avere frazionato il compendio, venendo così meno al dovere di un esame unitario degli elementi di prova acquisiti. L’analisi frazionata delle risultanze istruttorie, isolando le singole emergenze, aveva fatto perdere di vista il complessivo significato delle prove acquisite. Ne era derivato, così, che non corrispondeva al vero che il riferimento ad un canone d’affitto fosse stato evocato solo da A.E., stante che anche il teste B.G. aveva riportato di aver sentito dire che la odierna ricorrente pagava l’affitto e del pari Ch.Ri., la quale, anzi, aveva affermato di aver visto effettuare un pagamento. A ciò andavano aggiunti travisamenti, come nel caso della deposizione di M.P. (aveva saputo dal C. e non dalla ricorrente). Inoltre la circostanza che i pagamenti per la vendita delle erbe venissero effettuati il giorno di San Martino (11 novembre), al contrario dell’opinione espressa in sentenza, costituiva significativo indizio che si trattasse di un canone d’affitto agrario, stante che a mente della L. n. 203 del 1982, art. 39 l’annata agraria inizia proprio in quella data. Infine, la Corte torinese aveva omesso di opportunamente valorizzare le dichiarazioni testimoniali dalle quali doveva trarsi convincimento che il rapporto della ricorrente con il terreno era stato continuativo ed ininterrotto.

La doglianza non è fondata.

Con la censura in esame la ricorrente, in definitiva, invoca, al di là dell’appiglio meramente formale della indicazione delle norme pretesamente violate, la complessiva rivalutazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale, che impinge nelle preclusioni del giudizio di legittimità, essendosi più volte chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (sia pure, in questo caso nella versione ante riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) e, pertanto, deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434, 30112016, v.642202), con la conseguenza che resta escluso, già in tesi, che la sentenza censurata sia venuta meno al dovere di rendere effettiva motivazione in ordine al vaglio probatorio, essendosi la ricorrente limitata a giudicare non soddisfacente la sussistente motivazione.

Con il quarto motivo il ricorso deduce violazione degli artt. 1470, 1472, 1571, 1615, della L. n. 203 del 1982, art. 56 nonchè dell’art. 12 preleggi; nonchè difetto di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Pur ammesso che si fosse trattato di vendita di frutti futuri (cosiddetta vendita di erbe), invece che di affitto agrario, così da dedurne istantaneità del rapporto con la cosa, escludendo una relazione continuativa o periodica con questa, la detenzione giammai avrebbe potuto essere ritenuta semplice.

La vendita di erbe, infatti, spiega il ricorso, “ha della vendita in genere solamente il nome e deve piuttosto essere qualificata come locazione (o affitto)”. In conformità di risalente, ma affermata, interpretazione “si sarebbe potuto trattare di vendita soltanto quando il contratto “comportasse soltanto la cessione dei prodotti e i frutti, riservandosi il cedente la disponibilità, la gestione dell’ingerenza sui fondi”, mentre in ogni altra ipotesi avrebbe dovuto affermarsi l’esistenza di una locazione”. In altri termini il tutto si risolveva in un problema di ricerca della volontà contrattuale, occorrendo “accertare se i contraenti abbiano avuto come oggetto del loro accordo il godimento del fondo oppure un prodotto particolare del terreno, considerato ai fini della vendita come cosa futura”. Nel caso alla mano si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che il rapporto giuridico che era stato instaurato tra la A. e il C., e poi con gli eredi di quest’ultimo, perdurava dall’anno 1990/1991 e sarebbe andato a scadere nell’anno 2020, “di guisa che, a voler seguire il ragionamento della corte territoriale, bisognerebbe immaginare la conclusione di una serie di quaranta o forse cinquanta contratti di compravendita di compravendita dell’erba tutti di identico contenuto (dall’anno 1991 sino all’anno 2008)”.

Anche l’esposto motivo non appare fondato.

La ricorrente insiste nel qualificare il rapporto nei termini descritti, a lei più favorevoli, ma, a ben vedere, trattasi di mera congettura che propone lettura alternativa delle emergenze processuali. In altri termini, lungi dal dolersi per la errata sussunzione operata dalla Corte di merito, incontroversi i fatti posti a fondamento, propone una diversa ricognizione di essi fatti, dalla quale far discendere diverso inquadramento giuridico. In definitiva, la censura è diretta a sollecitare un giudizio di revisione del vaglio fattuale non consentito in questa sede.

Con il quinto motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1168,1470,1472 e 1477 c.c. e art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Anche a volere ritenere corretta la qualificazione del rapporto siccome operata dalla Corte di Torino, la ricorrente sarebbe stata comunque legittimata all’azione di spoglio, in quanto anche la compravendita attribuisce al compratore la detenzione qualificata dei frutti percetti. “La circostanza che il potere di fatto sulla cosa (nella specie, il fondo ove la A. tagliava l’erba) disponga di carattere meramente transeunte non implica certamente la natura non qualificata della detenzione, almeno quando il godimento del terreno da parte del detentore sia diretto alla realizzazione di un interesse suo, non di quello del concedente (o, a voler seguire la ricostruzione assai opinabile della Corte, del venditore)”.

La esposta doglianza è priva di fondamento.

In primo luogo non è affatto vero che la compravendita attribuisce al compratore, sempre e comunque, la detenzione qualificata dei frutti. Occorrendo verificare se ad essa le parti abbiano voluto attribuire efficacia reale o solo obbligatoria e se, in ispecie, l’effetto reale sia stato ricollegato ad una operazione successiva (specificazione). In ogni caso (e questa è considerazione tranciante), nelle ipotesi in cui si instauri una relazione di detenzione, essa, avuta, presente la natura della res (frutti) non può che avere natura eminentemente transeunte e, nel caso in esame, non consta che al momento in cui la A. si rivolse al giudice per ottenere tutela possessoria fosse in atto una tale relazione.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 82,112,156,150 e 91 c.p.c., nonchè vizio di omessa pronuncia.

Nel procedimento d’appello la A. aveva tempestivamente dedotto l’inesistenza e/o o la nullità della procura speciale alle liti, vergata sul foglio separato e spillata all’originale, della comparsa di costituzione degli odierni intimati. La predetta eccezione avrebbe dovuto ritenersi manifestamente fondata, stante che sulla base del novellato testo dell’art. 82 c.p.c. può considerarsi valida la procura rilasciata su un foglio separato a condizione che essa contenga chiaramente l’oggetto del potere attribuito al rappresentante, a pena di nullità. Nella specie il riferimento alla fase di merito avviata innanzi al Tribunale di Cuneo, fase già conclusa e definita, importava la radicale nullità della procura. Di conseguenza, il Giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare la contumacia degli odierni intimati e non avrebbe potuto condannare la ricorrente a rifondere i predetti delle spese del grado.

La doglianza è manifestamente priva di giuridico fondamento.

La procura in parola (peraltro prodotta in copia allegata al ricorso) appare esente dal denunziato vizio. Individua puntualmente controversia e parti in causa, nonchè l’ambito d’estensione processuale (“in ogni sua fase e grado, anche cautelare, di merito e/o di esecuzione”). Non assume rilievo di sorta la circostanza che, se del caso, al momento del suo rilascio una parte delle fasi o dei gradi processuali siano già stati svolti.

Infine, deve chiarirsi che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 6 – 2, n. 321, 12/01/2016, Rv. 638383).

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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