Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17586 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5525-2013 proposto da:

C.M., (OMISSIS), C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso lo

studio dell’avvocato SILVIA GALLETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE;

– ricorrenti –

contro

L.A., (OMISSIS), Q.V. (OMISSIS),

M.P. (OMISSIS), S.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56 sc. B, presso lo studio

dell’avvocato VITTORIO AMEDEO MARINELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO ORLANDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 607/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DONATO ANTONIO MUSCHIO SCHIAVONE, difensore dei

ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. dopo che il Pretore di Taranto, Sezione Distaccata di Grottaglie, aveva negato protezione alla denuncia di nuova opera avanzata da L.A., M.P., S.C. e Q.V. per tardività della stessa, nei confronti di C.M. e C.C., che avevano in corso lavori di sopraelevazione del secondo piano di un loro fabbricato, posto su area confinante con quella sulla quale insisteva l’edificio condominiale dei ricorrenti, il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 21 ottobre 2009, all’epilogo della compiuta istruttoria, accolta la domanda attorea, condannò i C. ad arretrare la sopraelevazione denunziata fino ai limiti minimi assoluti, rispettivamente, della distanza di 10 m dal fabbricato del vicino edificio condominiale e di quella di 5 m dal proprio confine con detto edificio, in applicazione delle prescrizioni del regolamento edilizio del comune di Montemesola.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 14 novembre 2012, riformata la sentenza di primo grado in relazione all’appello proposto da C.V. e C.G., dichiarò il difetto di legittimazione passiva di costoro, nel resto confermò la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione M. e C.F., prospettando sette motivi di censura, ulteriormente illustrati con memoria. Resistono con controricorso L.A., Q.V., M.P. e S.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti allegano, in correlazione con l’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo; nonchè violazione dell’art. 307 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la sentenza gravata aveva erroneamente rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio, sul presupposto della piena condivisibilità dell’ordinanza a suo tempo emessa dal Giudice di primo grado, avverso la quale non era stato proposto uno specifico motivo d’appello, con la conseguenza che sul punto si era formato il giudicato interno.

I ricorrenti, ripresi i termini della vicenda processuale, sostengono che la sentenza d’appello è affetta da un duplice ordine di errori: a) la questione di rito, esaminabile d’ufficio, non poteva ritenersi coperta dal giudicato interno (art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990); b) la violazione di legge risultava palese, in quanto non meno di quattro volte parte attrice aveva omesso di notificare l’atto di riassunzione nei confronti di G. e C.V., succeduti a C.C..

Trattasi di doglianza inammissibile.

Senza che occorra oltre indugiare e senza necessità di entrare nel merito basta rilevare che sulla eccezione oggi ripresa il giudice si era pronunciato e avverso la pronuncia in parola gli odierni ricorrenti non proposero specifico motivo d’appello. Solo per amore di completezza è appena il caso di soggiungere che la dedotta rilevabilità d’ufficio non deroga il principio devolutivo dell’impugnazione: essendo stato il punto espressamente deciso dal Tribunale sarebbe occorso formulare espressa censura. Inoltre non consta neppure l’allegazione della tempestività dell’eccezione, ai sensi dell’art. 307 c.p.c.. Infine, non può non stigmatizzarsi l’erronea evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 invece del n. 4, nonchè del n. 5, il quale, nella configurazione imposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, che qui non ricorre.

Con il secondo motivo si allega il “vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’erroneo riconoscimento della legittimazione attiva degli attori (appellanti), non proprietari della strada privata posta tra i fabbricati in contesa, a richiedere il rispetto della distanza dal confine”.

Ritengono i ricorrenti, che a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la eccezione dai medesimi sollevata nel corso del giudizio, se puntualmente esaminata, avrebbe imposto rilevarsi il difetto di legittimazione ad causam degli attori; difetto rilevabile fra l’altro, d’ufficio. Ciò in quanto, sulla scorta della documentazione amministrativa in atti, correlata ai titoli prodotti, era dato cogliere che la controparte aveva, in variante del primigenio progetto, provveduto ad ampliamento della costruzione, discostandosi abusivamente dalle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, così da porre a distanza di ml 3,60 dal confine con la stradella interna, che era rimasta in proprietà dell’originario titolare del fondo e costruttore, Michele Ondeggia. Di conseguenza i resistenti non erano legittimati, in quanto non proprietari di quella striscia di terreno, ad agire in giudizio.

Inoltre, la violazione delle prescrizioni edilizia ed urbanistiche, sub specie di totale difformità rispetto alla concessione edilizia, in quanto fonte di nullità, avrebbe dovuto importare il rigetto della domanda.

Il motivo è radicalmente destituito di giuridico fondamento per più ragioni.

In primo luogo, non può non constatarsi la non autosufficienza della censura, la quale, negando la titolarità in capo alla controparte dell’area posta a separazione dei due fabbricati, che qualifica stradella, presuppone nel giudice di legittimità la completa conoscenza di atti, il cui accesso è ad esso vietato dalla legge.

In secondo luogo, a tutto voler concedere, per comodità espositiva, la legittimazione processuale non può essere confusa con la constata effettività della titolarità, stante che la prima costituisce solo l’astratta prospettazione sulla base di quanto affermato dallo stesso esponente (dovendosi, quindi, escludere la sussistenza della legittimazione, nella specie attiva, nel solo caso in cui già sulla sola base di quanto dedotto la posizione non può essere sussunta nella ipotesi contemplata dal diritto sostanziale), nel mentre la seconda costituisce frutto dell’accertamento giudiziale.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 873 c.p.c., del programma di fabbricazione comunale per la zona “ABC”, prevedente un distacco minimo assoluto dal confine di 5 m, nonchè l’omesso esame delle condizioni di illegittimità del fabbricato dei resistenti, il tutto in correlazione con l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Viene ulteriormente specificata e ribadita una parte della doglianza già esposta con il motivo secondo.

L’allegata contrarietà del fabbricato alle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione, rilevate dal CTU nella sua relazione, doveva considerarsi ostativa all’accoglimento della domanda di rispetto delle distanze. In altri termini, la violazione delle norme urbanistico-edilizie avrebbe dovuto considerarsi rilevante anche nei rapporti tra privati.

Anche questo motivo, costituente sviluppo del precedente, ignora i limiti di conoscibilità degli atti da parte del giudice di legittimità, con la conseguente sua inammissibilità per mancanza di autosufficienza.

Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono di una avvenuta reformatio in peius in correlazione ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

La sentenza gravata in sede riassuntiva riporta quella parte del motivo d’appello attraverso il quale era stata dedotta la fallacia della decisione di primo grado, in quanto emessa “sull’erroneo presupposto della ritenuta inesistenza di un verbale di allineamento e quota per il fabbricato di proprietà C., risultando che il piano di linea e quote era costituito da via (OMISSIS), secondo regolamento edilizio, essendo quindi state rispettate le distanze legali”, precisandosi ulteriormente che “il CTU aveva erroneamente sostenuto nei propri chiarimenti che nell’ipotesi di strade in pendenza devono rispettarsi due altezze diverse (una di 10,32 > 10 m sul fronte verso via (OMISSIS) e metri 16 lungo il lato opposto), in contrasto con la logica e con le norme regolamentari del Comune di Montemesola”. A pagina 14 la sentenza d’appello aveva accolto i rilievi sopra riassunti; sennonchè, sempre nella stessa pagina, la sentenza era incorsa in errore, in quanto aveva affermato che “la CTU espletata ex novo in questo grado del giudizio, resasi necessaria sulla scorta dei rilievi delle eccezioni formulate da parte appellante, consente di giungere a diversa conclusione riguardo al piano di quota da considerare per il calcolo delle distanze, ma non conduce a rigetto dell’originaria domanda proposta dagli attori”, poichè le distanze andavano computate dalle travi e dei pilastri esterni alla zona coperta.

Ciò premesso, a parere dei ricorrenti, era stato violato il divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione, in quanto “il giudice dell’impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d’ufficio correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purchè la modifica non concerne la statuizione adottata dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata”, con la conseguenza che “la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata”. Era da osservare, infatti, che nessuna delle parti aveva contestato, con lo strumento dell’impugnazione, le risultanze della CTU di primo grado, fatte proprie dalla sentenza del Tribunale, nella parte in cui escludeva dal rispetto delle distanze travi e pilastri. Elementi, questi, che, all’evidenza, non creavano intercapedini dannose o pericolose per ragioni igieniche, nè menomavano l’apporto di aria e luce o potevano considerarsi motivo di pubblica insicurezza. Proprio per questo il primo consulente aveva ritenuto che le distanze andassero computate tra le facciate esterne, esclusi i balconi e gli aggetti. Regola questa prevista dalle norme edilizie del Comune di Montemesola. Prova evidente, soggiungono i ricorrenti, della riforma peggiorativa doveva rinvenirsi nel fatto che il primo consulente aveva ritenuto violato il precetto imponente il rispetto della distanza minima assoluta tra fabbricati (m 10) e quella relativa alla distanza minima dal confine (m 5), mentre con la decisione impugnata si fa riferimento a distanze maggiori (m 5,66 per il distacco dal confine e m 10,32 per il distacco tra edifici). In definitiva, mentre per il primo consulente si sarebbe dovuto far luogo ad una demolizione parziale, per il secondo dovrebbe essere abbattuta l’intera sopraelevazione.

Il motivo non è fondato.

Anche in questo caso il richiamo ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., si presenta erroneo ed insoddisfacente. Il riferimento al n. 3 è erroneo, venendo in gioco il rispetto di regole processuali e non trattandosi di violazione di norme sostanziali. Quanto al n. 5, non può che richiamarsi quanto già in precedenza esposto.

Deve, comunque, escludersi la denunziata reformatio in peius. Invero, il dispositivo della sentenza d’appello si limita a confermare la statuizione di primo grado e, peraltro, nella parte motiva il Giudice dell’appello ha puntualmente chiarito che andava confermata la sentenza di primo grado, la quale aveva tuttavia “statuito solo riguardo al rispetto delle distanze minime assolute e non delle maggiori distanze mancando appello incidentale sul punto”.

Con il quinto motivo il C. lamentano la violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

In contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata i ricorrenti negano che la controparte (cioè gli appellati) abbiano nel corso del giudizio di primo grado manifestato dissenso rispetto alle conclusioni del primo CTU in ordine alla necessità di demolire i pilastri e a tal fine riportano sintesi degli atti processuali ritenuti rilevanti. In ogni caso, concludono i ricorrenti, la questione doveva ritenersi irrilevante, in quanto “quest’eccezione avrebbe poi dovuto essere oggetto di appello incidentale, la mancata proposizione rende ancor più evidente la formazione del giudicato sul punto”.

Il motivo è inammissibile per manifesta irrilevanza.

Quale che sia stata la posizione delle parti nel corso del giudizio di merito a riguardo dell’operato del CTU, quel che rileva è esclusivamente il decisum d’appello, il quale si è limitato a confermare la sentenza di primo grado.

Con il sesto motivo viene denunziata la violazione dell’art. 873 c.c., nonchè del regolamento edilizio del Comune di Montemesola, in correlazione ai vizi individuati all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Con il presente motivo si contesta la motivazione della sentenza per avere ritenuto che travi e pilastri sono elementi costruttivi dai quali vanno computate le distanze. Al fine il ricorso riprende le conclusioni della consulenza espletate in primo grado, la quale aveva escluso una siffatta evenienza. Soggiunge che neppure la concessione edilizia aveva posto la condizione che pilastri e travi fossero realizzati nel rispetto delle distanze; ancor meno, potrebbe tenersi conto di balconi e parti aggettanti, peraltro in conformità del parere espresso dalla commissione edilizia e dal Dirigente dell’ufficio tecnico comunale. In tal senso, peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello aveva sovvertito tale consolidato principio, aderendo acriticamente alle ingiustificate conclusioni del secondo CTU.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni svolte in relazione al motivo che precede.

Con il settimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 873 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Secondo i ricorrenti la Corte locale aveva omesso di considerare che il regolamento edilizio preveda una distanza minima assoluta tra le costruzioni (nella specie 10 m) e, allo stesso tempo, la facoltà di costruire sul confine, ove lo spazio antistante sia libero e, pertanto, “il distacco minimo assoluto di 10 m tra le costruzioni non si traduce, di riflesso, in un distacco minimo assoluto dal confine pari alla metà del precedente distacco”. La sentenza, non aveva considerato che il programma di fabbricazione del Comune di Montemesola, a riguardo della zona “BC”, prevedeva la facoltà di scelta tra costruire sul confine o alla distanza fissata dal predetto, così escludendo la necessità di rispettare la distanza dal confine, allorquando risulti rispettata quella minima tra fabbricati. Poichè nel caso la distanza minima tra fabbricati risultava osservata, facendo partire la misurazione dalla muratura esterna, non era necessario che restasse rispettata anche la distanza dal confine.

Anche quest’ultimo motivo è inammissibile, seppure per diversa ragione. Con lo stesso, infatti, i ricorrenti pongono questione nuova ed ipotetica.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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