Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17585 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23251/2009 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PESCAGLIA 71 – Scala A, presso

lo studio dell’avvocato FERRARA Fabrizio, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FERRARA; – intimata –

avverso il decreto R.G. 2075/09 del GIUDICE DI PACE di FERRARA del 13.7.09,

depositato il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2010

dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Giudice di pace di Ferrara, con il provvedimento impugnato, ha respinto il ricorso proposto da A. L. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ferrara ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), e commi 4, 8, 13 e 14, ritenendo che in virtù della giurisprudenza amministrativa, nell’ipotesi di sentenza di condanna per particolari reati, quali quelli inerenti gli stupefacenti, è lo stesso legislatore a ricavare un indice presuntivo di pericolosità sociale o, quantomeno di non meritevolezza ai fini della permanenza in (OMISSIS), talchè non sarebbe necessario che l’Autorità competente svolga ulteriori indagini sulla pericolosità sociale dello straniero condannato per tali reati, anche se in forma episodica e con lieve entità della pena, irrilevante essendo, altresì, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Contro il decreto del Giudice di pace A.L. ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Non ha svolto difese la Prefettura intimata.

2.- Il ricorso appare manifestamente fondato perchè denuncia correttamente la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il rinvio che la predetta norma opera – quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinate categorie – allaL. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dall’art. 2 L. 327/88, appare improntato al soddisfacimento delle stesse esigenze: da un lato, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dall’altro il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conseguenza per la quale il giudizio di appartenenza dell’espellendo alla indicata categoria, operato da norma di rinvio priva di alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni. Per contro, il controllo giurisdizionale – le volte in cui lo straniero lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva – deve essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il Giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni – il requisito della attualità della pericolosità – la necessità di un esame globale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall’Amministrazione (Sez. 1^,Sentenza n. 5661 del 2003; Sez. 1^,Sentenza n. 11321 del 16/06/2004; Sez. 1^,Ordinanza n. 826 del 2010).

LaL. n. 1423 del 1956, art. 1, fa riferimento a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Manca qualsiasi presunzione collegata alla mera commissione di un unico reato, come ritenuto, invece, dal Giudice di pace.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt.375e380 bis c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

p.2.- Il collegio, esaminati gli scritti delle parti, discussa la relazione e considerati gli argomenti che vi sono stati svolti, l’ha condivisa.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Ferrara, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Ferrara, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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