Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17584 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13184-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato MATTIA RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE OSNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4250/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 4250/7/2017 depositata in data 23 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 77/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso di G.S. (in seguito, il contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009;

– La CTR riteneva in particolare che non vi fossero ragioni per riformare la pronuncia gravata, avendo, a suo dire, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 abrogato la preesistente presunzione legale relativa relativa derivante da accertamenti bancari di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2, nei confronti dei lavoratori autonomi, con conseguente assenza di prova da parte dell’Agenzia a sostegno delle riprese, tanto sul versante dei versamenti che dei prelevamenti;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, poichè la CTR ha erroneamente ritenuto che al contribuente, lavoratore autonomo in regime di contabilità semplificata, per effetto della sentenza della Corte Cost. 228/2014 non si applicasse la presunzione legale relativa relativa derivante da accertamenti bancari di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2, neppure ai “versamenti”;

– La censura è fondata. Va ribadito che “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (Cass. 9 agosto 2016 n. 16697; conforme, Cass. 10 febbraio 2017 n. 3628). La sentenza impugnata collide frontalmente con tale consolidata interpretazione giuridica, ed è ad un tempo generica nell’affermare “giustificati gli stessi versamenti” senza un’indicazione analitica giustificativa dei singoli versamenti da parte del contribuente, in conseguenza dell’applicazione della presunzione di cui di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2;

– In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso a Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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