Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17584 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/08/2011), n.17584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso ,, lo studio dell’avvocato

PASQUALE SCRIVO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICELI CARMELO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del

Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA dell’8.5.09, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCDRUTO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, al quale la parte intimata resiste con controricorso, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da S.G. nei confronti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, contro la sentenza che aveva rigettato la sua domanda di riammissione in servizio, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare irrogatogli.

Secondo la sentenza impugnata l’appellante, ricevuta comunicazione dell’emissione del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 8 maggio 2009 con biglietto di cancelleria notificatogli il 9 aprile 2009 ha poi avviato alla notifica il ricorso e il decreto in data 16 aprile 2009 e la notificazione è stata effettuata il 18 aprile 2009.

All’udienza fissata per la discussione- sempre secondo la sentenza- l’appellante ha prodotto copia notificata dell’atto di appello ed ha chiesto la concessione di un termine per la nuova notifica dell’atto di gravame, non avendo rispettato il termine di 25 giorni fra la data di notificazione dell’appello e quello dell’udienza di discussione, previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2. La Corte d’Appello, dichiarando di aderire all’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza 20604/2008 delle S.U. di questa Corte ha ritenuto che non fosse possibile concedere il termine richiesto, una volta effettuata la prima notifica senza il rispetto del termine sopra menzionato, presupponendo tale concessione un’istanza di proroga anteriore alla scadenza del termine originariamente assegnato.

Il ricorso contro tale sentenza è articolato su due motivi i quali, previa denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3 (primo motivo) e degli artt. 421, 291, 156, e 435 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, pongono il problema della conformità a diritto della sopra riferita decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza 20604/2008 richiamata dalla Corte d’Appello hanno affermato il principio secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo “ex” art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, “ex” art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ..

Questo principio non vale però a risolvere il problema sottoposto alla Corte d’appello perchè, nel caso di specie, la notifica è avvenuta, ancorchè non sia stato rispettato il termine di venticinque giorni previsto dal più volte cit. art. 435 c.p.c. Tuttavia la notifica così effettuata non sembra potersi considerare inesistente sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione “il sistema sanante di cui all’art. 291 cod. proc. civ., che resta precluso solo nell’ipotesi di inesistenza, di fatto o giuridica, della detta notifica stessa, riscontrabile in caso di omessa notifica ovvero allorchè non sia rinvenibile alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa” (Cass. 17656/2009 con riferimento all’ipotesi di notifica dell’atto di riassunzione, tempestivamente depositato, innanzi al giudice di rinvio, nulla perchè eseguita presso il domiciliatario del difensore costituito nella precedente fase e non alla parte personalmente).

Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame della questione sulla base del principio da ultimo enunziato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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