Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17584 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3648-2016 proposto da:

C.F., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE PARIOLI 63, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

TERRIGNO, rappresentati e difesi dall’avvocato BIAGIO RICCIO;

– ricorrenti –

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentata

e difesa dagli avvocati FEDERICA BUGARO, ROMOLO BUGARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2754/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 30 novembre 2015 la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.F. e M.F. nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dai primi, al fine di conseguire la declaratoria di invalidità del mutuo ipotecario n. (OMISSIS) a tasso variabile e della successiva rinegoziazione del contratto, con la quale erano stati consensualmente modificati i tassi di interesse.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’atto di impugnazione difettava dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., dal momento che non erano indicate le parti del provvedimento impugnato oggetto di censura e neppure le modifiche alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice; b) che l’appello insisteva nel concetto per cui, per l’accertamento del carattere usurario dei tassi, occorre aver riguardo al momento genetico della vita contrattuale, senza confrontarsi col fatto che tale premessa era stata condivisa dal primo giudice, il quale aveva anche fatto riferimento agli stessi dati numerici indicati in citazione; c) che neppure era stata criticata l’argomentazione, coerente con Cass. 350 del 2013, secondo la quale non è autorizzata la somma degli interessi convenzionali e di quelli moratori; d) che le stesse considerazioni riguardavano la parte dell’impugnazione relativa alla condanna per lite temeraria.

3. Avverso tale sentenza il C. e la M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha resistito con controricorso. Intesa San Paolo s.p.a., nel frattempo divenuta incorporante di quest’ultima, a seguito di atto di fusione del 10 luglio 2018, ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., prospettando una questione di legittimità costituzionale della norma, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.. Rilevato che, nel caso concreto, l’appello aveva indicato le parti oggetto di censure, osservano i ricorrenti che, alla luce del principio di libertà di forme, l’appellante può investire la decisione di primo grado, al fine di ottenere il riesame della causa nel merito, anche tornando a prospettare le medesime ragioni già sviluppate in primo grado.

Diversamente opinando e ricostruendo l’inammissibilità come conseguenza non correlata all’assenza di un presupposto esterno all’atto, la norma si espone, secondo i ricorrenti, agli indicati dubbi di legittimità costituzionale.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e mancata pronuncia di entrambi i giudici di merito sulla questione della usurarietà, quanto alla rinegoziazione del mutuo, del tasso di mora, da solo sufficiente a provocare l’invalidità.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale confuso il momento della pattuizione degli interessi con quello della dazione.

4. Con il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per assoluta incomprensibilità.

5. Con il quinto motivo si lamenta omessa motivazione sul punto decisivo del superamento del tasso soglia da parte del solo interesse moratorio in relazione all’atto di rinegoziazione del mutuo (e ciò a tacere della stessa nullità per indeterminatezza della pattuizione).

6. Con il sesto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per essersi la Corte d’appello sottratta al dovere di motivare, in termini adeguati e corretti, quanto alla sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata.

7. Con il settimo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.c..

8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla subordinata richiesta di pronunciarsi solo sulla condanna per lite temeraria.

9. I primi cinque motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione logica.

Premesso che la motivazione della sentenza non è affatto incomprensibile, come emerge dalla sintesi che se ne è fatta supra (ciò che rende del tutto apodittico il quarto motivo), si osserva che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (v., ad es., Cass. 29 settembre 2017, n. 22880).

Ora, nella specie, il primo motivo contiene affermazioni di carattere generale prive di qualunque puntuale correlazione con il contenuto dell’atto di appello che rimane evocato ma non indicato; il secondo motivo, al pari di varie considerazioni formulate nel terzo e nel quinto, insiste nell’indicare il momento genetico della pattuizione, come dato al quale fare riferimento per la valutazione della usurarietà, ossia torna a ribadire un dato che i giudici di merito, secondo l’accertamento della sentenza impugnata, non hanno posto in discussione (nè i ricorrenti documentano un errore, ossia non indicano l’obiettivo fondamento di una svista della Corte territoriale nella lettura degli atti); il secondo motivo lamenta la mancata considerazione di una critica, senza riprodurne il contenuto, laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (v., ad es., Cass. 9 agosto 2018, n. 20694).

Peraltro, dalle censure esposte nel quinto motivo emerge evidente che la tesi del carattere di per sè usurario degli interessi moratori (e la previsione negoziale è talmente puntuale che appunto su di essa si basano i calcoli offerti dai ricorrenti, talchè fuori luogo è l’assertiva censura di nullità per indeterminatezza) riposa proprio sull’inclusione nella base di calcolo degli interessi corrispettivi.

10. Gli ultimi tre motivi, del pari, possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione.

Escluso qualunque fondamento per l’ottavo, perchè la Corte d’appello pronuncia sulla questione, si osserva che il sesto e il settimo motivo non considerano che, a fronte del rilievo di inammissibilità dell’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto, per le ragioni indicate supra sub 9, indicare i motivi del gravame e non proporre tesi difensive che, peraltro, si risolvono in un diverso apprezzamento che investe le valutazioni del giudice di merito.

11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarati tenuti al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, le dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

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