Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17584 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8765-2013 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO 61, presso lo studi dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 977/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato ROBERTA CAROSI, con delega

dell’Avvocato GUIDO FIORENTINO difensore del

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI

che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e per

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 M.G., proprietario di un basso fabbricato ubicato in (OMISSIS), convenne in giudizio il (OMISSIS), e la dante causa P.A.C., perchè fosse accertato che la sua partecipazione alle spese condominiali era limitata a quelle relative all’area cortilizia comune, con esonero dalle rimanenti, e che non era dovuto l’importo di Euro 5.879,55 per le spese condominiali dell’esercizio 2007, con la condanna della dante causa a manlevarlo dalle spese maturate nel periodo antecedente alla vendita (4 novembre 2005).

Il Condominio contestò la pretesa, assumendo che in base al regolamento condominiale il basso fabbricato costituiva parte integrante del condominio.

1.1. Il Tribunale di Torino, nella contumacia di P.A.C., rigettò le domande.

2. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 31 maggio 2012, ha rigettato l’appello proposto da M.G. nei confronti del solo Condominio, confermando la sentenza di primo grado sulla base di una diversa motivazione.

2.1. Ribadita l’inammissibilità delle prove orali dedotte da M. e della richiesta di CTU, e rilevata la novità della domanda di accertamento della nullità degli artt. 1 e 2 del regolamento condominiale, la Corte territoriale ha osservato che vi era contrasto tra le previsioni del regolamento, che il Tribunale aveva correttamente interpretato nel senso che il basso fabbricato faceva parte del condominio, e la situazione di fatto, come prospettata da M. e non contestata dalla controparte, secondo cui l’unico bene in comune consisteva nell’area cortilizia. Tale contrasto non poteva essere risolto dando la prevalenza al regolamento, vertendosi eventualmente in ipotesi di condominio parziale, e, comunque, alla luce del principio previsto dall’art. 1123 c.c., u.c., sicchè le spese relative alla manutenzione di opere e impianti destinati a servire solo una parte del fabbricato condominiale dovevano rimanere a carico di coloro che ne traevano utilità. Tuttavia, la diversa ricostruzione adottata non comportava l’accoglimento della domanda, che era divenuta progressivamente generica nel corso del giudizio di primo grado, ed in conclusione finalizzata ad ottenere un “accertamento generale circa la non debenza delle spese condominiali”, senza ulteriori specificazioni.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G. sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese il Condominio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza.

Il ricorrente assume che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto nuova, e come tale inammissibile, la domanda di accertamento della nullità degli artt. 1 e 2 del regolamento condominiale, formulata in via incidentale, eventuale e condizionata, in sede di conclusioni dell’atto di appello. Diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non vi sarebbe stata estensione del thema decidendum nè del petitum, che rimaneva costituito dall’accertamento negativo della partecipazione dello stesso ricorrente alle spese condominiali diverse da quelle riguardanti l’area cortilizia comune.

1.2. La doglianza è infondata. L’errore contestato alla Corte d’appello, di avere ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità del regolamento condominiale, non è specificamente censurato.

Si legge a pag. 6 della sentenza che la domanda di nullità del regolamento (artt. 1 e 2), ancorchè proposta dal M. come presupposto dell’accertamento negativo dell’obbligo di partecipare alle spese condominiali diverse da quelle relative all’area cortilizia, era nuova perchè soltanto in appello, per la prima volta, erano stati allegati profili di nullità del regolamento condominiale.

Il ricorrente non si confronta con la ratio della statuizione, che risiede nel rilievo della tardiva allegazione della nullità del regolamento condominiale, mentre assume la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che non sussiste.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1104,1117 e 1123 c.c. e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo correttamente escluso il rapporto di strumentalità tra parti comuni e spese al di fuori dell’area cortilizia, non ne aveva tratto le conseguenze in termini di non configurabilità del diritto di comunione, a prescindere da quanto previsto dal regolamento condominiale.

2.1. La doglianza è infondata.

La Corte d’appello non ha smentito nè contraddetto la sua stessa affermazione, secondo cui il regolamento condominiale non può rendere comuni parti dell’edificio che non siano collegate strutturalmente e/o funzionalmente con la proprietà esclusiva dei partecipanti al condominio. La ratio del rigetto della domanda dell’appellante risiede, infatti, nella ritenuta carenza di specificità della domanda.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente alla modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 -, e si contesta la ritenuta genericità della domanda, e la conseguente astrattezza della pronuncia richiesta.

3.1. La doglianza è fondata.

Il ricorrente M. aveva sin dall’origine domandato di accertare che non egli era tenuto a corrispondere al Condominio spese diverse da quelle riguardanti l’area cortilizia, che era l’unico bene comune, secondo la sua prospettazione. L’azione di accertamento negativo era dunque finalizzata ad eliminare l’incertezza che connotava la situazione giuridica (sui presupposti dell’azione, ex plurimis, Cass., 30/07/2015, n. 16162).

In tale contesto, risulta incomprensibile sul piano logico – giuridico il rilievo della Corte d’appello, secondo cui la domanda era generica perchè M. non aveva elencato analiticamente le spese relative ai servizi ai quali riteneva di non dover partecipare, nè l’ulteriore, conseguente affermazione della inutilità dell’accertamento.

La motivazione resa dalla Corte d’appello è dunque inidonea a giustificare il rigetto della domanda di accertamento negativo.

4. All’accoglimento del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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