Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17583 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, n.17583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Reggio Emilia, con ordinanza n. 71/2009 del 15.9.09, depositata il

21.9.09, nel procedimento pendente fra:

FALLIMENTO ALINOX ACCIAI SRL;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 21.9.2009, ha rilevato che il tribunale di Vicenza, con sentenza del 2/13 luglio 2009 aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. Alinox acciai con sede in (OMISSIS) e che la medesima società era stata dichiarata fallita anche dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 20 agosto 2009. Ha sollevato, quindi, conflitto positivo di competenza ai sensi della L. Fall., art. 9 ter, osservando che la sede legale della società predetta è posta in (OMISSIS) e che, secondo le risultanze del certificato del registro delle imprese di Reggio Emilia, la fallita aveva trasferito la propria sede legale da (OMISSIS) a (OMISSIS) il (OMISSIS) e quindi da (OMISSIS) a (OMISSIS) il (OMISSIS). Ha osservato il Tribunale configgente che il trasferimento della sede legale a (OMISSIS) era avvenuto oltre un anno prima del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento e che, nella fattispecie, non sussistono elementi che portino a ritenere superata la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva. Talchè la competenza a dichiarare il fallimento della s.r.l. Alinox acciai spetta al Tribunale di Reggio Emilia.

E’ stata depositata in cancelleria la relazione redatta in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e la stessa è stata comunicata al Pubblico Ministero.

2.- Dalla copia della sentenza del Tribunale di Vicenza in data 13.7.2009 (pervenuta in data 9.4.2010 a mezzo fax) si evince che la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata su istanza del creditore Officine di Contabbio s.r.l. depositata il 5.9.2008.

Pertanto, correttamente il Tribunale di Vicenza ha applicato il nuovo disposto della L. Fall., art. 9, in ordine all’irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede legale, posto che il trasferimento della sede a (OMISSIS) è avvenuto il (OMISSIS).

La competenza a dichiarare il fallimento, dunque, appartiene al Tribunale di Vicenza, al quale vanno trasmessi gli atti mentre la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia deve essere cassata (cfr. Sez. 1^, n. 9810/1999 su tale ultimo punto).

Restando salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti ai sensi della L. Fall., art. 9 bis, richiamato dalla L. Fall., art. 9 ter.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Alinox e cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 20 agosto 2009.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA