Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17583 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. II, 21/08/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 21/08/2020), n.17583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23945-2016 proposto da:

B.G., in proprio e in qualità di liquidatore della

GOODTIME ENTERPRISE DI G.B. SAS IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MELITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO ROSSI;

– ricorrente –

contro

BA.LO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA MASOTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1186/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 6 luglio 2016 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da G.B., in proprio e nella qualità di liquidatore della Goodtime Enterprise di G.B. s.a.s. in liquidazione, nei confronti di Ba.Lo. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione al decreto con il quale era stato ingiunto alla società e alla B. di restituire al Ba. 650.735,69 Euro, oltre accessori di legge, che quest’ultimo aveva dedotto di avere versato a titolo di mutuo.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, alla stregua dell’atto di citazione in opposizione, la causale del versamento dell’assegno sottoscritto dal Ba. era quella di un finanziamento in favore della società, da ricondurre, tuttavia, alla volontà di S.S., all’epoca sentimentalmente legata al Ba., la quale aveva in tal modo contribuito al risanamento della società, nella quale aveva fatto ingresso; b) che, impregiudicata l’esistenza di un finanziamento, esattamente il Tribunale aveva ritenuto che il mutuante fosse l’emittente dell’assegno che recava l’importo sopra ricordato, ossia il Ba.; c) che non erano emersi, rispetto a tale ricostruzione, elementi di segno contrario, dal momento che la B. ben avrebbe potuto fornire la prova che la società si era obbligata alla restituzione in favore della S..

3. Avverso tale sentenza B.G., in proprio e nella qualità di liquidatore della Goodtime Enterprise di G.B. s.a.s. in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ba. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in relazione all’art. 1813 c.c., per avere la Corte territoriale assertivamente ritenuto dimostrata l’esistenza di un contratto di mutuo tra il Ba. e la società, che, al contrario, il primo aveva omesso di provare.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di fare cenno alcuno ai criteri seguiti per la valutazione delle prove, finendo per porre l’onere di dimostrare l’inesistenza del contratto di mutuo a carico della ricorrente. Si aggiunge che, peraltro, quest’ultima aveva indicato una serie di fatti secondari, provati o non contestati, dai quali si poteva desumere che il rapporto negoziale non era intercorso con il Ba. ma con la S..

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono, nel loro complesso, infondati.

La Corte territoriale, muovendo da una analisi del contenuto dell’atto di citazione in opposizione, ha ritenuto che la stessa odierna ricorrente, nell’impostare le sue difese, avesse affermato che le somme erano state versate alla società a titolo di finanziamento destinato ad essere restituito (sia pure, nella prospettiva di parte opponente, a favore della S.).

Ciò posto, le critiche che intendono rimettere in discussione la causale del versamento sono del tutto fuori fuoco, in quanto neppure censurano, nei limiti in cui ciò sarebbe consentito in sede di legittimità, l’interpretazione delle deduzioni sviluppate nell’atto di opposizione.

La conclusione della Corte d’appello, poi, di attribuire il ruolo di mutuante al Ba. per effetto della riconducibilità a quest’ultimo dell’assegno recante le somme oggetto della pretesa restitutoria e di ritenere inidonee a superare siffatto risultato le restanti circostanze valorizzate dalle parti ricorrenti, rappresentano il frutto di una valutazione delle risultanze istruttorie che non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte.

Sebbene prospettate come violazione o falsa applicazione di norme di legge, le doglianze si risolvono, infatti, nella censura dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata, con il quale, peraltro, neppure si confrontano in termini specifici, ossia correlati con la ratio decidendi.

In realtà, poichè la sentenza impugnata è stata depositata in data 6 luglio 2016, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E’ evidente che, nella specie, non ricorre alcuno dei tratti caratterizzanti di siffatto vizio.

4. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarati tenuti al raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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