Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17583 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/09/2016), n.17583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7880-2011 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A. P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempero, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presse lo studio

dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7145/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata i 29/11/2010 r.g.n. 6666/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 novembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti dell’Azienda Napoletana Mobilità – A.N.M. S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento in suo favore, quale assunto anteriormente al 27.11.2000, sebbene con contratto di formazione lavoro poi convertito il successivo settembre 2001, del diritto alla corresponsione mensile, a titolo di competenze accessorie unificate (CAU), anche dell’importo che, in base all’accordo aziendale del 29 marzo 2001, era stato inserito nella c.d. “colonna B” e qualificato come assegno ad personam spettante soltanto agli assunti anteriormente alla predetta data del 27.11.2000, a decorrere dal mese di febbraio 2002 da quantificarsi in separata sede o nello stesso giudizio, previo espletamento di apposita CTU.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’assegno ad personam inserito nella colonna B dell’accordo del 29 marzo 2001 destinato a compensare, nel rispetto del principio dell’intangibilità della retribuzione, la perdita economica derivante al personale già in forza alla data di entrata in vigore del predetto accordo dalla razionalizzazione e riduzione delle competenze accessorie in precedenza riconosciute al personale medesimo, intento che vale ad escludere dall’ambito di operatività della previsione collettiva i dipendenti in servizio con contratto di formazione e lavoro non rientrando nella retribuzione ad essi contrattualmente spettante le competenze accessorie in questione e che risulta legittimamente perseguito non implicando la violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. n. 863 del 1984, nella parte in cui prevede la computabilità nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C. affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della pronunzia dalla stessa resa di ammissibilità del ricorso in appello della Società, da ritenersi, al contrario, non rispondente al canone legale di specificità dei motivi di censura, per essere genericamente formulato con riguardo a tutte le argomentazioni poste a base dell’impugnata sentenza di prime cure, risolvendosi nella mera riproposizione delle tesi difensive già svolte nel giudizio di primo grado, a prescindere dalla confutazione delle specifiche ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronunzia resa.

Con il secondo motivo, sotto la rubrica “Violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5. Nullità della clausola contrattuale contenuta nel CCNL del 27 novembre 2000, art. 2, lett. F), il ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità dell’equiparazione, sancita dalla predetta clausola contrattuale, tra il personale in servizio in forza di contratti di formazione e lavoro da convertirsi successivamente alla data di stipula del citato CCNL e gli assunti successivamente alla stessa data, convincimento cui la Corte territoriale perviene, non avendo ravvisato il contrasto, viceversa sussistente a detta del ricorrente, della clausola in questione con il principio legale che impone il riconoscimento a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio relativa al periodo di formazione.

Il terzo motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione sia del CCNL 27 novembre 2000, art. 2, lett. F), sia dell’art. 2 in relazione al medesimo art. 2 e all’accordo sindacale del 29.3.2001, è volto ad evidenziare l’erroneità della pronunzia di rigetto della domanda originariamente svolta dal ricorrente in via subordinata, intesa a differire, dal momento della trasformazione del rapporto, a quello dell’acquisizione del nuovo parametro retributivo, la pretesa alla corresponsione dell’ulteriore quota B delle competenze accessorie unificate quale definita dal CCNL 27 novembre 2000, contestando l’interpretazione data alla clausola del CCNL, letta ancora nel senso della spettanza di quella quota al solo personale già stabilizzato alla predetta data, anche sotto il profilo del malgoverno dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

Il quarto motivo, che riecheggia nella rubrica il precedente, afferendo alla violazione e falsa applicazione del CCNL 27 novembre 2000, artt. 2 e 3 punto 9 e dell’art. 1362 c.c., in relazione ai medesimi articoli del CCNL e dell’accordo sindacale del 29.3.2001 in una con il vizio di motivazione, è volto a censurare l’interpretazione della predetta clausola contrattuale, anche sotto il profilo dell’osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, per aver la Corte territoriale ritenuto, in contrasto con il tenore letterale della clausola, esteso agli istituti retributivi, come le CAU, previsti a livello nazionale il processo di razionalizzazione rimesso al livello aziendale limitatamente alle voci retributive di origine aziendale.

Ritenuto infondato il primo motivo del ricorso proposto dal C. per essersi la Corte territoriale conformata all’orientamento di questa Corte, inteso a valutare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, il criterio di specificità dei motivi di gravame in termini non rigorosi, così da considerarlo rispettato allorchè risulti sufficientemente individuato l’ambito del “devolutum”, altrettanto è a dirsi per il secondo motivo per aver la Corte territoriale correttamente escluso il denunciato contrasto del 27 novembre 2000, art. 2, lett. F) per gli Autoferrotranvieri, nella parte, in cui, ai fini del riconoscimento delle competenze accessorie unificate, equipara i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro trasformati successivamente alla predetta data ai nuovi assunti sempre successivamente alla medesima, negando loro la spettanza della quota B delle CAU quale definita dal citato CCNL, con la L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 5, nell’interpretazione fornita da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 20074/2010, che impone di computare il periodo di formazione e lavoro ai fini dell’anzianità di servizio, anche quando questa sia presa in considerazione da discipline contrattuali agli effetti dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.

A riguardo, infatti, deve darsi continuità all’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 7.4.2016, n. 6771) secondo cui la predetta clausola contrattuale non attiene ad una componente retributiva collegata all’anzianità di servizio ma, in ragione della qualificazione della quota B delle CAU come assegno ad personam e della sua accertata corrispondenza alla differenza tra il trattamento percepito dal personale in servizio prima della riclassificazione degli istituti salariali aziendali prevista dal CCNL in funzione di una loro semplificazione e razionalizzazione e quello, di minore importo, risultato da quella revisione, è tale da riflettere l’intenzione delle parti contraenti di garantire il rispetto del principio di irriducibilità della retribuzione, stante la volontà, espressamente enunciata, di fare salvi nella “nuova struttura della retribuzione aziendale” i “diritti acquisiti”.

Una tale lettura della clausola ne avvalora l’applicabilità nei confronti di coloro che alla data del 27.11.2000 di stipula del CCNL già percepivano le competenze accessorie unificate ma non certo di quanti, come i lavoratori con CFL, non diversamente dai nuovi assunti, non percepivano quell’emolumento, i quali, non potendo vantare al riguardo alcun diritto quesito, per non essere le CAU mai entrate nel loro patrimonio individuale, non erano destinati a subire il pregiudizio, dato dalla riduzione della retribuzione, che l’assegno ad personam era volto a compensare, nè potevano vantare diritti circa il futuro riconoscimento delle CAU nella stessa misura dei lavoratori che già in precedenza le percepivano.

La medesima ratio deve ritenersi con riguardo alla previsione contrattuale che impone di corrispondere al personale attualmente in forza che assumerà, successivamente all’inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo, le CAU della colonna A e l’importo indicato nella colonna relativamente al nuovo parametro assegnato”, conseguendo, pertanto, la correttezza della pronunzia di rigetto della domanda proposta, in via subordinata dal C. e l’infondatezza del terzo motivo del suo ricorso.

Parimenti infondato risulta il quarto motivo del ricorso proposto dal C. atteso che la razionalizzazione degli istituti salariali aziendali prevista dalla citata clausola del CCNL investe anche le CAU, dovendosi considerare che la retribuzione accessoria, per quanto, in via generale, prevista dalla contrattazione nazionale, comprende emolumenti che, per la loro erogazione, trovano titolo in situazioni organizzative e prestazioni supplementari ad esse correlate, che si radicano in ambito aziendale.

Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese, motivata dalla complessità esegetica della questione proposta, contigua ad altre che hanno dato luogo ad esiti interpretativi favorevoli ai lavoratori.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cos deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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