Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17581 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22266-2016 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

S.F., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA V. BRUNACCI 19, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

CASCIO GIOIA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

MATARAZZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 219/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata il 6.6.2016, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’ing. S.F., + ALTRI OMESSI non tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS, con obbligo di pagamento dei contributi dovuti alla medesima gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale, svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale gli stessi professionisti erano iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

l’ing. S.F. ed i litisconsorti hanno resistito con controricorso;

che la Sesta Sezione ha emesso ordinanza interlocutoria con la quale, preso atto dell’orientamento espresso da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 30344 del 2017, ha rimesso alla Quarta sezione civile la trattazione della causa; che parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011; nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2nel testo applicabile ratione temporis e precisa che l’Ente previdenziale, nel proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia, aveva confutato l’eccezione di prescrizione proposta dalle parti ricorrenti con riguardo alla debenza della contribuzione relativa all’anno 2005 ma la Corte d’appello, come già il Tribunale, non avevano esaminato tale profilo di doglianza avendo ritenuto in radice insussistente il diritto di credito vantato dall’Ente;

il primo motivo è fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19134 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, nonchè le successive Cass. 1208 del 2019; n. 4608 del 2019; n. 12029 del 2019; n. 12194 del 2019; n. 12198 del 2019; 12696 del 2019);

il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare in capo al ricorrente in quanto la sentenza impugnata non ha esaminato la questione della prescrizione del credito contributivo relativo all’anno 2005, ritenendola assorbita dall’accertamento della insussistenza dell’obbligo contributivo stesso, per tanto non vi è stata soccombenza dell’INPS in punto di prescrizione;

va, dunque, dato seguito al costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, nell’ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento, la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto, in sede di legittimità, è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poichè non esaminate nel precedente grado di merito (Cass. n. 15583 dell’8 luglio 2014; Cass. n. 4787 del 2007);

non essendosi la Corte di merito conformata, quanto al motivo accolto, all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

al giudice del rinvio è pure demandata la verifica dell’eventuale prescrizione del credito contributivo accertato secondo il principio di cui al punto precedente; il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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